Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37622 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37622 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d’appello di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa all’esito di giudizio non partecipato all’udienza del 14/1/2025, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di condanna a carico di COGNOME NOME alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda, poiché ritenuto responsabile del reato di guida senza patente ex art. 116, comma 15, cod. strada, accertato il 10/9/2022. L’imputato veniva sorpreso alla guida di una autovettura privo del titolo abilitativo della patente di guida perché mai conseguita.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.).
Violazione di legge processuale; nullità del processo per omessa traduzione dell’imputato, il quale, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’appello, all’udienza del 4 giugno 2024, svoltasi innanzi al Tribunale di Salerno, risultava detenuto per altra causa.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esistenza della recidiva nel biennio, elemento richiesto dalla norma penale ai fini della sussistenza del reato.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del veicolo condotto dall’imputato, appartenente a terzi.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria scritta nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso devono essere rigettati.
Quanto alla prima doglianza si osserva quanto segue.
La difesa sostiene che il ricorrente avrebbe dovuto essere tradotto in udienza, essendo in stato di detenzione presso il carcere di Eboli per altra causa allorquando fu tenuta l’udienza del 4/6/2024 innanzi al giudice di primo grado. Il
processo, celebrato in assenza dell’imputato, che non aveva rinunciato a comparire, avrebbe dovuto ritenersi affetto da nullità assoluta per grave compromissione del diritto di difesa.
Ebbene, la doglianza è infondata: risulta dalla consultazione degli atti, accessibili a questa Corte in ragione della natura processuale della censura elevata, che l’imputato, detenuto per altra causa, aveva rinunciato a comparire all’udienza del 4/6/2024, con dichiarazione resa alla Direzione del carcere di Eboli in data 27/5/24.
Avendo l’imputato rinunciato a comparire, non si configura alcuna nullità della sentenza resa dal primo giudice.
Il secondo motivo di ricorso sollecita una non consentita rivalutazione del contenuto della deposizione testimoniale acquisita nel corso del dibattimento.
Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, non possono essere proposte questioni riguardanti la rivalutazione degli elementi di fatto e della interpretazione delle prove poste a fondamento della decisione impugnata (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601:”In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di legittimitàx in base al quale, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea a permettere la configurazione del reato, non è necessario acquisire un’attestazione documentale circa la definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (che può consistere nell’allegazione del verbale di contestazione, nella dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure nella testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria), unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (così, ex multis, Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01).
Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è conformata a tale orientamento, avendo richiamato la testimonianza dell’operatore di P.G., che aveva accertato, tramite consultazione della banca dati, come il ricorrente, il quale era incorso nel biennio nella medesima violazione, non avesse impugNOME la sanzione precedentemente irrogata.
4. Fondato è il terzo motivo di ricorso.
La Corte d’appello, investita della doglianza della difesa riguardante l’appartenenza a terzi della vettura, ha confermato il provvedimento di confisca, affermando che non è possibile la sua revoca, trattandosi di sanzione prevista dalla legge.
La motivazione resa sul punto è soltanto apparente, non essendosi la Corte di merito fatta carico di rendere conto delle ragioni poste a fondamento del decisum a fronte della circostanza rappresentata dalla parte, incorrendo nel vizio lamentato nel ricorso.
Sulla base di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’aspetto riguardante la confisca dell’auto Peugeot 307, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Napoli. Il ricorso è rigettato nel resto. Si dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’auto Peugeot 307 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso il 9/10/2025