Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3249 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna di NOME COGNOME, per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di mesi sei di arresto, l’imputato ha articolato tre motivi con cu ha censurato la decisione, rispettivamente, per l’omesso rilievo dell’avvenuta abrogazione del reato contestato, per l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., e per l’eccessività della pena inflitta.
Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all’art. 116 cod. strada, a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende all’ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l’art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 272233 – 01), la cui legittimità costituzionale è stata recentemente riaffermata da Corte Cost. n. 211 del 2022.
Considerato che, quanto al secondo motivo sull’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugNOME che ha specificato i motivi per cui ha ritenuto di non applicare il beneficio con motivazione che non è stata attaccata in ricorso.
Considerato infine che inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità infine il quarto motivo, concernente la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti; né il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
Rilevata, quindi, l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.