Guida senza patente con misura di prevenzione: non è sempre reato
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 32156 del 2025, offre un chiarimento fondamentale sul reato di guida senza patente con misura di prevenzione. Questa pronuncia, allineandosi a un precedente intervento della Corte Costituzionale, stabilisce un principio di diritto cruciale: la condotta non è penalmente rilevante se la revoca della patente non è una conseguenza diretta della misura di prevenzione applicata al soggetto. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso del Procuratore generale contro la sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale di Ancona nei confronti di un uomo. L’imputato, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, era stato fermato alla guida di un autoveicolo pur non avendo la patente, in quanto revocatagli. Il Pubblico Ministero contestava la violazione dell’articolo 73 del D.Lgs. 159/2011, che sanziona penalmente proprio tale condotta.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva prosciolto l’imputato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Il Procuratore ha impugnato la decisione, lamentando una totale mancanza di motivazione da parte del primo giudice.
Guida senza patente con misura di prevenzione: la decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore, ritenendolo infondato. Pur correggendo in punto di diritto la motivazione della sentenza impugnata, ha confermato la correttezza della decisione assolutoria. Il fulcro della questione risiede nell’impatto della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2024.
L’impatto della Corte Costituzionale n. 116/2024
Con la storica sentenza n. 116 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 73 del D.Lgs. 159/2011 (il cosiddetto Codice Antimafia). La norma è stata ritenuta incostituzionale, per violazione dei principi di ragionevolezza e offensività (artt. 3 e 25 della Costituzione), nella parte in cui puniva la guida senza patente anche quando la revoca o la sospensione del titolo abilitativo non erano una diretta conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione.
In pratica, la Consulta ha operato una distinzione fondamentale:
1. Revoca collegata alla misura di prevenzione: Se la patente viene revocata come effetto diretto della misura di prevenzione (ad esempio, come prescrizione del provvedimento di sorveglianza speciale), la guida senza di essa costituisce reato ai sensi dell’art. 73.
2. Revoca non collegata: Se la patente è stata revocata per altre ragioni, del tutto autonome e non connesse alla pericolosità sociale del soggetto (ad esempio, per un provvedimento prefettizio legato a violazioni del codice della strada), allora la guida senza patente con misura di prevenzione non integra più la fattispecie penale in questione.
Nel caso di specie, è emerso che la patente dell’imputato era stata revocata con un provvedimento del prefetto non collegato alla misura di sorveglianza speciale. Di conseguenza, il fatto contestato non costituiva più reato.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha specificato che l’assoluzione è corretta nel merito, proprio in virtù dell’intervento della Corte Costituzionale. La condotta dell’imputato rientrava esattamente nell’ipotesi decriminalizzata dalla Consulta. La Suprema Corte ha inoltre colto l’occasione per ribadire un importante principio processuale: una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 425 c.p.p. è un atto giurisdizionale pieno, che il giudice decide autonomamente sulla base degli atti, e non può derivare da un accordo tra le parti, a differenza della sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto ‘patteggiamento’ ex art. 444 c.p.p.).
Le Conclusioni
Questa sentenza consolida un principio di garanzia fondamentale. Non si può presumere una maggiore pericolosità nella guida solo perché un soggetto è sottoposto a una misura di prevenzione, se la sua inabilità alla guida deriva da motivi ordinari e slegati da tale misura. La decisione riafferma che il diritto penale deve punire solo condotte concretamente offensive di un bene giuridico, rispettando il principio di ragionevolezza. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che, in casi di guida senza patente con misura di prevenzione, è ora indispensabile verificare la causa originaria della revoca o sospensione della patente per determinare se la condotta costituisca o meno reato.
È sempre reato guidare senza patente per una persona sottoposta a misura di prevenzione?
No. A seguito della sentenza n. 116/2024 della Corte Costituzionale, la condotta costituisce reato solo se la revoca o la sospensione della patente sono una conseguenza diretta dell’applicazione della misura di prevenzione.
Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 116 del 2024?
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui puniva penalmente chi, sottoposto a misura di prevenzione, guidava senza patente anche quando la revoca o la sospensione del titolo non era stata causata dalla misura stessa.
Perché il ricorso del Procuratore generale è stato rigettato in questo caso?
Il ricorso è stato rigettato perché l’assoluzione era sostanzialmente corretta. La revoca della patente dell’imputato era dovuta a un provvedimento prefettizio non connesso alla misura di prevenzione. Pertanto, secondo il principio stabilito dalla Corte Costituzionale, il fatto non costituiva più reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32156 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 32156 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 129 e 444 ss. cod. proc. pen. dal Data Udienza: 01/07/2025
Tribunale di Ancona in data 13 dicembre 2024 nei confronti di NOME COGNOME nella parte in cui ha prosciolto l’imputato ai sensi dell’art. 129 c od. proc. pen. dalla contestata violazione dell’ art. 73 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
1.1. Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla pronuncia di non luogo a procedere assunta per il capo A). Il Giudice non si sarebbe confrontato con l’imputazione elevata nei confronti dell’imputato nella quale viene descritta una condotta perfettamente sovrapponibile alla fattispecie di cui all’art. 73 d.lgs. 159/2011, essendo stato colto l’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, alla guida di autoveicolo senza essere munito di patente perché revocata. Il Giudice, si sostiene, non ha fornito alcun elemento che potesse spiegare la pronuncia adottata né quale delle molteplici ragioni di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen. avesse inteso applicare al caso di specie, limitandosi a recepire una richiesta proveniente dalle parti altrettanto generica e priva di motivazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato i nammissibile per carenza dell’interesse ad agire .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L’assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo A) , disposta dalla sentenza impugnata, è corretta, pur rendendosi necessaria una correzione della stessa in punto di diritto. Quanto al profilo del merito, da l verbale di udienza si desume che l’accordo sulla decisione assolutoria fu motivato dalle parti con richiamo alla sentenza Corte cost. n. 116 del 2024 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di ragionevolezza e offensività, di cui agli artt. 3 e 25 Cost., l’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche nelle ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida non c onseguano all’applicazione della misura di prevenzione.
Nel verbale si dà conto del fatto che la carenza del titolo abilitativo della guida fu dovuta ad un provvedimento prefettizio non connesso alla misura di prevenzione: circostanza che sembra trovare conferma nella c.n.r. dei Carabinieri di Moie di Maiolati
Spontini del 26 gennaio 2023 che contestava invero al ricorrente la violazione d ell’ art. 116, relativo a fattispecie depenalizzate per il cittadino non gravato dalla misura di prevenzione.
Deve, invece, osservarsi che la sentenza non può avere un contenuto pattizio laddove essa sia resa ai sensi dell’a rt. 425 cod. proc. pen., considerato che la sentenza di proscioglimento costituisce un atto giurisdizionale pieno. La sentenza di non luogo a procedere, invero, è una sentenza di merito su di un aspetto processuale, in cui il giudice dell’udienza preliminare è chiamato a valutare non la fondatezza dell’accusa, bensì la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all’art. 416 cod. proc. pen., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421 bis e 422 cod. proc. pen., di dimostrare la sussistenza di una “minima probabilità” che, all’esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell’imputato (in questi termini, Sez. 6, n. 17385 del 24/02/2016, Rv. 267074), mentre la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. presuppone la colpevolezza dell’imputato e si basa su una richiesta congiunta delle parti di applicazione della pena. Le parti, quindi, non possono accordarsi per escludere un reato al fine di ottenere una sentenza ex art. 425, perché il proscioglimento può essere deciso solo autonomamente dal giudice qualora ne ricorrano le condizioni.
3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 1° luglio 2025
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME