Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14162 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/08/1993 avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
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La Corte di appello di Catanza121, con la sentenza indicata in epigrafe, ha con la decisione del Giudice monocratico del Tribunale di Locri, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, posto alla guida di una autovettura senza esser munito di patente di guida, es sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo tre motivi, di seguito brevemente enunciati.
2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge in relazione all’art. 7 159 del 2011 e violazione dell’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1 cod. proc. pen..
2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazioni ex art. 606, comma 1, lett. cod. proc. pen., relativamente all’art. 131-bis cod. pen. e all’art. 125 comma 3 cod.
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) proc. pen., quanto al mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge.
L’impugnazione è inammissibile.
3.1. Per ciò che attiene alla prima doglianza, essa è del tutto priva di fondame era necessità di ulteriore specificazione, quanto alla prescrizione violata, in sede di provvedimento di prevenzione, atteso che è la stessa lettera della legge a sanzionare che – essendo sottoposto, appunto, a provvedimento definitivo di prevenzione person ponga alla guida di un veicolo senza essere munito di regolare titolo abilitativo.
3.2. Nemmeno le ulteriori doglianze possono superare il vaglio prelimin ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contra e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una riva merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazi consentita in sede di legittimità.
3.2.1. Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particola fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di u dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di element evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Eb Corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare l’istituto invocato, considera delinquenziale del soggetto.
3.2.2. Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, viene sottolineato com emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto alla concessione delle invocate ci attenuanti generiche; non ricorrevano inoltre, a giudizio della Corte distrettuale, i
l’ottenimento dei benefici. La questione di costituzionalità decisa da Corte cost., sentenza n del 2023 è inconferente nel caso di specie.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la motivazione risul esaustiva e priva di profili di incoerenza e che la sentenza impugnata sia destinata, pertanto,
restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, non venendo scalfita dal aspecifiche e confutative critiche difensive. Il ricorso, quindi, deve essere dichi
inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
– non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.