Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11621 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11621 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATTARICO il 25/12/1964
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l’Avv. NOME COGNOME per RUA’ Natale, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, in subordine l’annullamento senza rinvio per estinzione del reato per decorso dei termini di prescrizione.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con la quale RUA Natale è stato condannato per il reato di cui all’art. 116, comma 15, codice strada, per avere guidato se titolo abilitativo, essendo stato contravvenzionato per la medesi violazione nel biennio precedente, giusto verbale n. 860327922 del 20/0472018 definito senza opposizione e senza oblazione nei termini di legge (in Rende, il 30/082018).
Per quanto qui d’interesse, il giudice del gravame, nel respingere i mot d’impugnazione, ha ritenuto il bisogno di pena in relazione alla n occasionalità della condotta, l’imputato essendo gravato da al precedente specifico, come da condanna del 2023 per fatti commessi dal 08 al 15 marzo 2023, ritenendo ciò indicativo dell’assenza di og resipiscenza, avendo egli posto in essere la stessa violazione per a ignorando il richiamo della legge penale, altresì valutandone negativament la personalità, quale soggetto pluripregiudicato e incline alla commissio di illeciti penali.
Il ricorso della difesa dell’imputato è stato affidato a un unico mot con il quale si è dedotta la violazione dell’art. 131 bis, cod. pen., essendo stata fondata la valutazione di abitualità della condotta sull’ precedente specifico, laddove la norma richiede una pluralità di reati de stessa indole.
Il Procuratore generale, in persona delta sostituta NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L’avv. NOME COGNOME per RUA Natale, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata erronea applicazione dell’art. GLYPH 131 GLYPH bis, GLYPH cod. GLYPH pen.; GLYPH in GLYPH subordine, l’annullamento della stessa per estinzione del reato per prescrizione.
Considerato in diritto
Il ricorso é inammissibile.
Il motivo è manifestamente infondato, non sussistendo la dedotta violazione dell’art. 131 bis, cod. pen., da parte dei giudici territoriali.
Va intanto premesso che questa Sezione ha già più volte affermato l’ontologica incompatibilità del reato, per il quale si procede, con la causa d non punib
invocata a difesa (Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, COGNOME, n. 05/10/2023, COGNOME, n.m.; n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME R .; n. 48515 del . 286812 – 01), essendosi precisato che la condotta di reato è sanzionata solo ve essa ris reiterata nel biennio. E, sul significato da attribuirsi alla nozione di “co reiterata”, espressamente inclusa dal legislatore tra i reati ostativi di cui all’ bis, comma 4, cod. pen., soccorre il diritto vivente, per il quale «…la seria elemento della fattispecie, sufficiente a configurare l’abitualità, senza necess verificare la presenza di distinti reati» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj motivazione).
Ciò posto, nella specie, la manifesta infondatezza della censura risiede anche n fatto che il deducente si è limitato a riprodurre e reitera stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in seco grado, senza confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvediment impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01), finendo così per denunciare solo apparentemente un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01).
Infatti, risulta dalla sentenza impugnata che la difesa, con il gravame, av chiesto l’assoluzione dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, sull’a della insussistenza di precedenti penali specifici, quelli annoverati avendo nat diversa rispetto a quello in contestazione. Assunto, tuttavia, smentito dal giu d’appello che ha espressamente dato conto di un precedente specifico a caric dell’imputato, per le condotte di cui al decreto penale di condanna del 202 esecutivo il 29/01/2024, inerenti alla stessa fattispecie di reato, per fatti com dal 08 marzo al 15 marzo 2023. Ed è in relazione a tali plurime violazioni che que giudice ha fondato il giudizio di abitualità che osta al riconoscimento della caus non punibilità dì cui si discute (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, 278347 – 01, in cui si è precisato, per l’appunto, che il presupposto ostativo comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indol incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente; 4, n. 14073 d 05/0372024, COGNOME, Rv. 286175 – 02). Pertanto, solo in via rafforzativa, la Cort territoriale ha evocato il curriculum vitae dell’imputato, ricavandone conferma della sua attitudine a sottrarsi ai precetti penali e della mancata prova della mi resipiscenza, laddove la difesa si è limitata a censurare tale riferimento, senza conto delle violazioni successive ai fatti di cui all’imputazione.
3. Infine, tenuto conto del contenuto delle conclusioni difensive, deve rilevarsi che l’inammissibilità del ricorso, precludendo l’instaurarsi di un vali rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente alle cause estintive del reato, quali l’eventuale prescrizione del reato maturata dop la sentenza d’appello, di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia
di condanna (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME, Rv. 228349 – 01; Sez. 2, n 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463 – 01; Sez. 4, n. 8132 del 1/01/2019, COGNOME, Rv. 275216 – 01). Peraltro, anche sul punto specifico, si coglie il mancato confronto della parte ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale, infatti, tenuto conto del tempo del commesso reato (30/08/2018), ha precisato che lo stesso non era ancora prescritto, computando nel relativo termine anche te cause di sospensione introdotte dalla c.d. legge Orlando n. 103/2017, in maniera coerente, quindi, con i principi poi affermati dal diritto vivente (c notizia di decisione di Sez. U, COGNOME, udienza del 12/12/2024, in base alla quale, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, per la quale il corso de prescrizione è sospeso ai sensi dell’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., net testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103).
Alla declaratoria dì inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 febbraio 2025