Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5555 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5555 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIUTO NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta d& Consig!lere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, vizio motivazionale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo agli accertamenti alcolemici effettuati, per omesso avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati grui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, in premessa, va ricordato che Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 279958 – 01, ebbe a chiarire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. per., può essere dato senza formalità, non essendo, a tal fine, necessaria l’attestazione di alcuna formula sacramentale, purché lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. E nel solco di quella pronuncia è stato costantemente ribadito il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento (in ultimo Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281976 – 01; in precedenza la conforme Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 280833 – 01 che aveva chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non dev
necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito).
Ebbene, la Corte distrettuale, nel solco dei principi appena ricordati, ha accertato che il verbale di accertamenti urgenti sulle persone, presente nel caso concreto, non risultasse affetto da alcuna nullità, riscontrabile solo se vi fosse stat incertezza assoluta sulle persone intervenute o se fosse mancata la sottoscrizione del pubblico ufficiale che l’ha redatto.
La Corte di appello di Bologna ha, invero, escluso qualsiasi falsità dell’attestazione, rilevando, da un lato, che l’orario delle ore 16:04 corrisponde al momento di redazione del verbale, necessariamente successivo all’attività documentata (cfr. Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, COGNOME, Rv. 279958), e, dall’altro, che dal contenuto dell’atto risulta espressamente che, prima dell’esecuzione degli accertamenti urgenti, il soggetto era stato informato della facoltà di farsi assistere da un difen sore di fiducia, non emergendo alcun elemento indiziario idoneo a smentire tale attestazione (fol. 5 della sentenza impugnata).
4. Il reato per cui, si procede non erano prescritto all’atto dell’emanazione della sentenza impugnata, e non lo sono nemmeno oggi, in quanto, commesso nel maggio 2019, ricade sotto le previsioni della c.d. Riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l’intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un termine di sospensione decorrente dalla data di scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi e un’ulteriore sospensione, sempre per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. (cfr sul punto Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024, dep, 2025, COGNOME, Rv. Rv. 288175 – 01).
Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cessazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, COGNOME, Rv. 231164;) Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2026