Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5530 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5530 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME SOTO 30SE ABEL nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta da’ Consic.. .liere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma dell pronuncia del Tribunale di Ivrea del 15 aprile 2024, gli ha ridotto la pena dell’ammenda ad euro 1.800,00, ma ne ha confermato la condanna in ordina al reato di cui all’art. 186 comma 1 e 2 lett. c) D.Igs. 30 aprile 1992 n. 285, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art 186, comma 2, lett. b).
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. stesso, in particolare, prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, risolvendosi in una pedi sequa reiterazione di profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, e altresì lamentando una presunta carenza o illogicità della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito hanno correttamente ritenuto provato lo stato di ebbrezza dell’imputato ai fini della sussunzione del fatto nella fattispecie delit tuosa di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), cod. strada, sulla base di una pl ralità di elementi convergenti. In particolare, essi hanno valorizzato sia i molteplic indici sintomatici riscontrati al momento del controllo – quali l’alito vinoso, la smodata loquacità e gli occhi lucidi – sia gli esiti dei due accertamenti alcolemici eseguiti mediante etilometro, che restituivano un tasso alcolemico pari a 1,92 g/I alle ore 2:03 e a 2,07 g/I alle ore 2:16.
Alla luce di tali risultanze, la tesi difensiva secondo cui l’imputato, fermat poco più di dieci minuti prima del primo test, avrebbe presentato al momento della guida un tasso alcolemico pari o inferiore a 1,50 g/I – dunque inferiore di oltre un
terzo rispetto a quello accertato – è stata correttamente qualificata come meramente congetturale, in quanto priva di adeguato supporto probatorio e meramente congetturale.
Deve inoltre ribadirsi il consolidato principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione dell’alcoltest è fisiologico e inevitabile, e non incide per sé sulla validità e attendibiiità del rilevamento alcolemico. In tal senso si espressa la giurisprudenza di iegittimità (Sez. 4, n. 13999 deli’ll marzo 2014, dep. 25 marzo 2014, 259694), anche in fattispecie in cui tra la guida e l’esecuzione delle prove etilometriche erano trascorsi circa trenta minuti.
La necessità di corroborare l’esito dell’alcoltest con ulteriori elementi indiziar dello stato di ebbrezza è, di contro, riconosciuta esclusivamente nell’ipotesi in cui sia decorso un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida e l’accertamento tecnico (Sez. 4, n. 47298 dell’Il novembre 2014, dep. 17 novembre 2014, Ciminari, Rv. 261573).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21’01/2026