Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39531 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39531 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESENA il DATA_NASCITA
avverso ia sentenza dei 08/04/2022 della CORTE APPELLO (fi BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME;;;
udito il Pubblico AVV_NOTAIO che ha conci e chiedendo
. i ero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO iN FATTO
Con sentenza emessa in date 8/4/2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Forlì a carico di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e sexies, 2-septies cod. strada, previo rigetto della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
La difesa dell’imputato ha articolato i seguenti motivi di ricorso.
Inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 599-bis cod. proc. pen. per mancato accoglimento del concordato in appello; violazione dell’articolo 602, comma 1-bis, seconda parte cod. proc. pen. in relazione alla mancata dichiarazione di prosecuzione dei dibattimento a seguito della presenza in atti del concordato in appello e senza avere ordinato la citazione in dibattimento ex articolo 599-bis come Ps ,,,Iessarnente richiesto dall’articolo di legge.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’articolo 379, comma 8, cod. strada in combinato con l’articolo 441, comma 5, cod. proc. pen.; inutilizzabilità degli scontrini delle r» -ove eell’alcoltest contenute nei verbali di accertamenti urgenti per carenza di prove sulla omologazione revisione periodica del macchinario dell’alcoitest; obbligo del giudicante di disporre l’esibizione delle certificazioni da parte della pubblica accusa.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione In relazione all’art. 192 cod. proc. pen. con riferimento all’accertata dinamica dei sinistro stradale; esclusione della ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 186 cornma 2-bis cod. strada.
IV) Violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 186, comma 2-sexies, cod. strada; mancata rideterminazione della pena nel minimo edittale.
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza e contraddittorietà della motivazione in rirerimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex articolo 52-bis cod. proc. pan. anche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante.
VI) Carenza e contraddittorietà della motivazione in rifeJ -imente alla mancata pronuncia anche per relationern sul mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’articolo 131-bis cod. pan.
VII) Violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo
53 legge 689/81, mancata conversione della pena dell’arresto in pena pecuniaria.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato ;
Con il primo motivo la difesa assume la violazione degli artt. 599 bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., dolendosi sia del rigetto della proposta di concordato in appello, sia della mancata fissazione di una nuova udienza dibattimentale ai fini della prosecuzione del procedimento.
I rilievi risultano infondati.
Occorre evidenziare come, in caso d ‘patteggiarnento in appello”, qualora il giudice ritenga di non accoghere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena non sia tenuto ad esplicitare le ragioni del rigetto essendo sufficiente l’ordine di prosecuzione del dibattimento (cfr. Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275581, così massimata:«In tema di “patteggiamento in appello”, come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle part sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, non deve esplicitare !e ragioni del rige essendo sufficiente l’ordine di prosecuzione del dibattimento»).
Nel caso in esame la Corte di merito ha offerto compiuta giustificazione delle ragioni poste a fondamento dei igetto della richiesta ponendo in evidenza gli errori di calcolo presenti nell’accordo raggiunto tra le parti (individuazione di una pena base maggiore di quella indicata nella condanna riportata in primo grado; erroneo aumento della pena detentiva per l’aggravante contestata e riduzione della pena finale di un terzo invece che della metà, in violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc.
Quanto poi alla prospettata violazione dell’art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., la mancata fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del dibattimento a seguito della reiezione d& concordato non è assistita da alcuna sanzione processuale.
Deve peraltro aggiungersi come il rigetto della proposta di concordato sia avvenuta in pubblica udienza alla presenza del difensore dell’imputato, il quale,come risulta dal verbale di udienza, ha rassegnato le sue conclusioni nel merito, riportandosi ai motivi di appello.
Parimenti infondata è la censura riguardante la prospettata invalidità dei risultati dell’alcoltest per non avere il giudice di merito accertato il buon funzionamento dell’apparecchio utilizzato dagli operanti mediante acquisizione di documentazione inerente alla sua regolare omologazione e revisione.
La Corte di merito ha sul punto osservato come nel verbale di accertamenti urgenti e nella comunicazione notizia di reato i verbalizzanti avessero dato atto della regolare omologazione e revisione dell’etilometro impiegato, indicando il tipo ed il numero di matricola dell’apparecchio.
La doglianza difensiva, riproposta nei medesimi termini nell’atto di ricorso, non tiene conto dell’orientamento consolidato di questa Corte, in base al quale “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rki’olti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro” (così Sez. 4 n. 46841 del 17/12/2021, Patrunc.), Rv. 282659).
Non meritevole di essere censuraté. -1 è la giustificazione offerta dalla Corte territoriale in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
La Corte di appello ha evidenziato come, sulla base degli accertamenti e dei rilievi di polizia effettuati sul posto, sia risultato che il ricorrente av mancato di rispettare il segnale di dare la precedenza, determinando la collisione con l’auto che godeva del diritto di precedenza.
Deve ribadirsi il principio più volte affermato in questa sede in base al quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è sufficiente il solo collegamento materiale tra lì verificarsi del sinistro e stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo. (Sez. 4, n. 54991. del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271557).
Anche volendo aderire al più recente orientamento che impone la verifica della sussistenza di un nesso dl strumentalita tra lo stato di ebbrezza e l’incidente stradale causato (Sez. 4, n. 17183 del 11/01/2019, Gritti, Rv. 275712), dalla motivazione si evince comunque un’adeguata valutazione
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delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell’aggravante, avendo la Corte di merito individuato nella condizione alterata dell’imputato la causa che ha compromesso la sua capacità di avvedersi della segnaletica stradale orizzontale che imponeva di dare la precedenza.
Inammissibile è la doglianza riguardante la determinazione dell’orario dell’accertata violazione della guida in stato di ebbrezza. A front delle logiche argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ia quale ha posto in evidenza come i verbalizzanti siano intervenuti sul posto dell’incidente alle ore 23,30, la difesa si limita a prospettare un’alternativa ricostruzione de fatto.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai Giudici di merito, bensì quello di stabilire se questi ultim abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 – 01).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è assistita da conferente motivazione. La Corte di merito, oltre ad avere rilevato l’assenza di positivi elementi di valutazione, ha sottolineato le gra modalità del fatto per avere il ricorrente cagionato un incidente stradale in orario notturno. La giustificazione è conforme ai criteri stabiliti in ques sede (ex multis Sez. 2, n. 23903 dei 15/07/2020, Rv. 279549 e 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli eiernenti indicati dall’art. 133 cod. pe quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
In punto di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., la difesa sembra ignorare la pertinente motivazione offerta dai giudici nella sentenza impugnata (pag. 11 paragrafo 3.2).
La Corte di merito, con argomentazioni del tutto adeguate, ha ritenuto che il fatto non potesse essere considerato di speciale tenuità, mettendo in rilievo la pericolosità della condotta ed il valore del tasso alcolemico rilevato, superiore anche alla soglia fissata nell’ipotesi più grave,
Adeguatamente motivata è, infine, la scelta discrezionale del giudicante di non convertire la pena detentiva con pena pecuniaria ex art. 58 L. 689/91.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
In Roma, così deciso in data 28 giugno 2023