Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 24 febbraio 2022, con cui COGNOME NOME) era stato condanNOME alla pena di mesi otto di arresto ed euro milleseicento di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis, C.d.S…
Lo COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità, per l’impossibilità di determinazione del tasso alcolemico al momento della conduzione del veicolo, essendo stato espletato il prelievo ematico a distanza di tre ore dal fatto.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen..
In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in base ai canoni ermeneutici più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, il decorso di un inte vallo temporale di alcune ore tra la condotta cli guida incriminata e l’esecuzione del test alcolennico, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di riliev penale di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), C.d.S., rende necessario verificare la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 277689; Sez. 4, n. 47298 dell’11/11/2014, Cinninari, Rv. 261573; Sez. 4, n. 13999 dell’11/03/2014, COGNOME, Rv. 259694; Sez. 4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Ghio, Rv. 256191).
In linea coi suesposti principi, ferma restando l’utilizzabilità del referto per l presenza in atti del modulo del consenso all’accertamento sanitario personalmente sottoscritto dall’imputato e il decorso di un intervallo di tempo di tre ore tra l’epoca della condotta criminosa e l’accertamento sanitario, la Corte territoriale ha evidenziato i seguenti elementi sintomatici confermativi dello stato di alterazione: a) la condizione di esotossicosi alcolica all’arrivo al pronto soccorso alle ore 23.07, in orario a ridosso del sinistro; b) la condotta di guida caratterizzata da attenuata lucidità e da appannamento dei riflessi, riscontrata dall’impatto dell’imputato’ contro il muro in mancanza di tracce di frenata.
Le censure – più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle argomentazioni del provvedimento gravato – si pongono in diretto confronto col materiale documentale, del quale il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esule completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.
In relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza motivazionale circa il diniego della sospensione condizionale della pena, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, COGNOME, Rv. 263534).
Nel caso di specie, al fine di negare il beneficio, la Corte d’appello ha formulato una specifica prognosi in base alla quale l’imputato non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati, evidenziando l’esistenza di un precedente penale specifico e recente – sebbene estinto in fase esecutiva – indicativo della non occasionalità della condotta.
La Corte territoriale ha esplicitamente escluso la rilevanza dell’estinzione del reato pregresso per esecuzione dei lavori di pubblica utilità, evidentemente in ragione della non meritevolezza del beneficio precedentemente concesso.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.