Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31148 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
• SENTENZA .
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 COGNOME CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riform quella adottata dal Tribunale di Bologna, ha riconosciuto a COGNOME NOME il beneficio sospensione condizionale COGNOME pena, confermando, nel resto, la decisione impugnata con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di arresto ed euro 4000,00 ammenda, con revoca COGNOME patente, perchè ritenuto responsabile del reato di guida in stato ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.
Il fatto sottoposto all’attenzione dei giudici di merito può essere così sintetizzato: in dicembre 2018, COGNOME NOME era rimasto coinvolto in un sinistro stradale nel Comune d Castello d’Arcile; condotto in ospedale a bordo di autoambulanza, era stato sottopost accertamento mediante esame del sangue, da eseguirsi con urgenza, su richiesta COGNOME polizia giudiziaria, dal COGNOME risultava la presenza di alcol, nella percentuale di 1,98 g/I, e di stup (cocaina 41 ng/m1),
Il testimone di polizia giudiziaria COGNOME riferiva che al medesimo non era stato avviso COGNOME facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché versava in uno stato di shock, risultando impossibile interloquire con lui. La madre dell’imputato, invece, sentita testimone, riferiva di aver colloquiato con il figlio subito dopo il verificarsi del sinistro, cosciente, ma di non aver presenziato all’arrivo delle forze dell’ordine.
La Corte ha escluso il contrasto insanabile tra le due versioni, atteso che la madre av interloquito con il figlio in un momento diverso rispetto all’arrivo dei militari; ha conf giudizio di attendibilità COGNOME versione fornita dalla polizia giudiziaria, anche in consideraz fatto che, all’accesso al pronto soccorso, i sanitari avevano riscontrato un livello di grav coefficiente pari a “2”, rappresentativo di uno stato di compromissione dei parametri vita perciò compatibile con le condizioni di semi-incoscienza descritte dal militare.
Tanto premesso, la Corte, disattendendo le contrarie deduzioni difensive, ha confermato la piena utilizzabilità dei risultati dell’esame alcolemico, condividendo perciò l’accertamen responsabilità compiuto dal primo giudice in relazione alla guida in stato di ebbrezza.
Ha inoltre chiarito che le discordanze denunciate, tra la data COGNOME richiesta di accertam urgenti trasmessa all’ospedale a mezzo fax (alle ore 21.31 del 31/12/2018 ) e quella divers annotata nel referto degli esami (4/1/2018), fossero probabilmente dovute ad un refuso, pe l’evidente ragione che una richiesta così ritardata – come quella indicata nel secondo document – non avrebbe avuto alcun senso.
La Corte ha inoltre condiviso la decisione impugnata in ordine alla aggravante di cui comma 2 bis dell’art. 186 CDS, rilevando che l’elevato tasso alcolemico e la dinamic dell’incidente stradale,,fossero sufficienti a dimostrare la connessione tra lo stato di alte riscontrato e la produzione del sinistro; ha pure confermato il diniego delle circostanze attenu generiche, in considerazione del precedente penale specifico a carico dell’imputato e dell’eleva
tasso di alcol, elementi non contrastati da altri di segno opposto; ha invece accolto il ricor ritenuta esistenza dei presupposti per la sospensione condizionale COGNOME pena.
2.COGNOME NOMENOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazion deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decis come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271..
2.1 Con il primo motivo, eccepisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità d motivazione in ordine alla rilevata incertezza sulla data COGNOME richiesta di accertamenti u Ed infatti, accordando prevalenza alla data del referto (4/1/2019), in considerazione del te trascorso dal sinistro, sarebbe stato certamente possibile dare avviso al COGNOME COGNOME fac farsi assistere da un difensore ed acquisire eventualmente il suo consenso all’esame invasivo.
Nel corpo del primo motivo, rileva altresì la contraddittorietà intrinseca COGNOME decisione parte in cui, in motivazione, ha riconosciuto il beneficio COGNOME non menzione COGNOME condanna casellario giudiziale, avendolo omesso in dispositivo.
2.2 Con un secondo motivo, lamenta la carenza (contraddittorietà e illogicità de motivazione nella ricostruzione dei fatti da parte del giudice d’appello, in ordine alla valu delle prove; e precisamente delle testimonianze rilasciate dal teste di RG. COGNOME e da NOME, madre dell’imputato, in evidente contrasto sul fatto che, al momento in cui effet prelievo, il COGNOME fosse o meno in stato di incoscienza, essendo inverosimile che la ma dell’imputato avesse avuto un colloquio con il figlio nell’immediatezza del sinistro, trova vigile ed orientato, ed invece a distanza di pochissimo tempo, la polizia giudiziaria av constatato lo stato di semi-incoscienza e l’impossibilità di instaurare un colloquio.
2.3 E’ altresì censurata l’illogicità e la carenza di motivazione in ordine al nesso rav dal giudice tra il codice di accesso al pronto soccorso, di gravità a livello “2”, ed il rite di semi-incoscienza, dal momento che il suddetto codice serve solo a indicare la priorità accesso e la necessità di immediata sottoposizione alle cure, non essendo rappresentativo dell’alterazione delle condizioni psichiche del soggetto condotto in ospedale.
2.4 Con ulteriore motivo, lamenta omessa motivazione in ordine alla richiesta, formulata appello, di integrazione istruttoria mediante l’assunzione COGNOME testimonianza COGNOME inferm presente sull’ambulanza, cui aveva fatto riferimento la teste COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME avrebbe potuto ri sulle condizioni del soggetto soccorso; la censura ripetuta nell’ultima parte del ricorso è formulata, sia in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. co.2 cpp, sia ai sensi dell’art. 507 cpp.
2.5 Con l’ultimo motivo, viene COGNOME riassuntivamente eccepita violazione di legge, e segnatamente dell’articolo 191 del codice di procedura penale, assumendo che le decisioni si siano basate esclusivamente sul risultato di un accertamento urgente, illecitamente acquisito causa COGNOME mancanza di consenso al prelievo ematico ed in difetto del previsto avviso ex ar 114 disp att. cpp..
3 COGNOME
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va innanzitutto ritenuta l’inammissibilità dei motivi di ricorso con cui si censura l’ i e la contraddittoria COGNOME motivazione nella parte in cui è stato ritenuto che lo stato psi del ricorrente non consentisse, nella immediatezza, di dare i necessari avvisi ai sensi dell’art c.p.p. e 114 disp att. c.p.p..
Occorre ribadire che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla con e logicità COGNOME motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudiz rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez.2, sent. n. 20806 del 05/05/2011 – Rv. 250362
Si rammenta altresì che una diversa lettura delle evidenze dimostrative acquisite non pu ritenersi consentita in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte ribadito che, in t giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamen decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mi capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Nel caso di specie, la ricostruzione accolta dalla Corte distrettuale è priva di illogicità che le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME aveva riscontrat COGNOMECOGNOME COGNOME momento COGNOME richiesta di accertamenti urgenti, non era in grado di colloquiare A.RAGIONE_SOCIALE Aata (tn5tutt i AM 324 . fy le forze dell’ordine-, è stata cartzttaffiente – VT – Itenuta attendibile, anche alla luce dello stato di compromissione dei parametri vitali riscontrato dai sanitari al momento dell’accesso al pron soccorso, evidentemente significativo delle gravi conseguenze subite a livello fisico dallo st COGNOME a causa del sinistro in cui è rimasto coinvolto; versione non smentita dalla teste COGNOME quanto non presente al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine sul luogo del sinistro sinistro.
Manifestamente infondata, e perciò inammissibile, risulta l’eccezione relativa al apparente incongruenza tra la data COGNOME richiesta di accertamenti urgenti trasmessa all’ospedal a mezzo fax (alle ore 21.31 del 31/12/2018 ) e quella diversa annotata nel referto degli esa (4/1/2018).
Trattasi, evidentemente di due profili differenti: la prima richiesta riguarda il preli campione biologico, da effettuarsi nell’immediatezza, ed a questo momento che deve essere riferita la valutazione sullo stato psicofisico del soggetto, se sia in grado o meno di inter sugli avvisi relativi al consenso per il prelievo ed alla facoltà di farsi assistere da un dife seconda è invece relativa alla istanza, rivolta al gabinetto di analisi, di sottoporre ad es
campione precedentemente prelevato. Del resto, nel provvedimento impugnato è stato specificato che ritardare il prelievo non avrebbe avuto alcun senso, poiché il decorso del temp in misura di 4 giorni, avrebbe compromesso definitivamente l’esito dell’esame sul tass alcolemico, da effettuarsi necessariamente in prossimità COGNOME condotta di guida.
I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente ritenuta la sussistenza dei presuppo di fatto per ritenere applicabile il principio secondo cui “In tema di guida in stato di e alcolica, non è configurabile, a carico COGNOME polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attend l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso COGNOME facoltà assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di p giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può e compromesso definitivamente dall’attesa suddetta”.
Tale principio deve essere peraltro coniugato con la necessità dell’accertamento immediato, non dilazionabile in attesa che il soggetto si riprenda e sia consapevole e cosciente o che attenda un difensore di fiducia ove fossé avvisato, essendo stato precisato da questa Corte ch non è configurabile, a carico COGNOME polizia giudiziaria operante, l’obbligo incondizion attendere l’arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall’interessato per il compi dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui es c‹.{ecta : (hu-t legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso da tale Vxtrazgna (Sez. 4 – n. 5860 del 10/11/2021 Ud. (dep. 21/02/2022) Rv. 282639 – 01.)
Ugualmente inammissibili i motivi con cui si contesta l’omesso approfondimento istruttorio sollecitato dalla difesa, con istanze di assunzione, come testimone, dell’infer dell’ambulanza, ai sensi degli articoli ai sensi dell’art. 495 co.2 cpp, sia ai sensi dell’art.
Al riguardo va precisato che – come è riportato a pagina 14 dell’atto d’appello allegat ricorso- la richiesta era stata avanzata esclusivamente ai sensi dell’art. 507 c.p.p..
Per giurisprudenza assolutamente consolidata la mancata assunzione di una prova decisiva, COGNOME motivo di ricorso per cassazione, può essere dedotta solo in relazione ai mezzi prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art.495, comma 2, cod. proc. pen., sic il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia s sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri disc di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato riten necessario ai fini COGNOME decisione (tra le altre, Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. COGNOME, Rv. 269270; Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2014, COGNOME, Rv. 285722).
Inammissibile, nei termini appresso precisati, è il motivo concernente l’omess riconoscimento, in dispositivo, del beneficio COGNOME non menzione COGNOME condanna, evidenziandosi che, sul punto, non viene in rilievo alcun profilo di nullità.
Come si evince chiaramente dal tenore COGNOME motivazione, – in cui il giudice di appello conto delle ragioni per le quali il beneficio in discorso deve essere concesso all’imputat
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agevole evincere che non si è trattato di un’omessa pronuncia, ma solo di un mero errore materiale nel COGNOME è incorsa la Corte territoriale, che potrà sempre essere corretto co procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen..
Infatti, «l’errore rimediabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. co nella sostanza, nel frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da c:ui derivano il diva volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica COGNOME stessa e difformità tra il pen del decidente e l’estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul process cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione» (Sezioni Unite n. 16103 del 27/3/20 Basile).
In questi casi, è stato affermato che la correzione dell’errore materiale «non si pone co (inammissibile) rimedio ad un vizio COGNOME volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio è soltanto lo strumento per eliminare la disarmonia tra quanto emerge dal percorso logic argomentativo seguito nella motivazione ed il dispositivo.
Dunque, la correzione non incide, modificandolo, né sul processo Volitivo o valutativo d giudice, né sulla sua decisione che sia stata posta a fondamento COGNOME pronuncia finale sul thema decidendum» (Sezioni Unite n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 – 01).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la divergenza fra disposi motivazione, conseguenza di un errore materiale contenuto nel dispositivo stesso, è obiettivamente riconoscibile attraverso la lettura COGNOME motivazione.
Tuttavia, la correzione non può essere disposta in questa sede.
· COGNOME Infatti, il citato articolo 130 cod. proc. pen. specifica espressamente che la correzi disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione, solo se quest’ultima non è dichiarata inammissibile.
Si già evidenziato che, in relazioni ai precedenti motivi, il ricorso è da ritenersi inammis sicchè non è consentito, in questa sede, procedere alla richiesta correzione.
Ritiene inoltre il Collegio di aderire all’orientamento secondo cui, in casi come questo, possa trovare applicazione il rimedio di cui all’art. 619 cod. proc. pen., che – d specificamente per il giudizio di cassazione – costituisce norma speciale rispetto all’art. 130 proc. pen., che disciplina tutti i giudizi di impugnazione (Sez. 3, n. 30286 del 9/3/2022, Nar Rv. 283650 – 01; e Sez. 2 n. 17583 del 2023, non massimata).
La lettera dell’art. 619 cod. proc. pen. risulta descrittiva di situazioni – quali la ne correggere errori di diritto nella motivazione ed erronee indicazioni di testi di legge, c hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo (comma 1), ovvero di rettificare la specie quantità COGNOME pena per errore di denominazione o di computo (comma 2) o ancora di apportare rettifiche nei “casi di legge più favorevole all’imputato, anche se sopravvenuta dop proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto” (comma 3) che non comprendono la fattispecie in esame (Sezioni Unite n. 47502 del 29/9/22, COGNOME, Rv. 283754 – 02).
Non di questo si tratta nel caso oggetto di scrutinio, vertendosi piuttosto in te omissione relativa alla indicazione in dispositivo COGNOME concessione del beneficio di cui all’a cod. pen..
L’istanza di correzione dovrà essere presentata alla Corte di appello di Bologna, per rettifica COGNOME sentenza in ordine alla suddetta indicazione.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la co del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione COGNOME causa di inammissibilità, al pagamento in favore COGNOME Cassa del ammende COGNOME somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e COGNOME somma di euro tremila in favore COGNOME Cassa delle Ammende
Così deciso il 13 giugno 2023
Il consigliere estensore
COGNOME
il Pre ente