Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 624 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 624 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha insistito per la discussione in pubblica udienza e per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1601/2025 del 31 marzo 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, con le aggravanti di cui ai commi 2-bis e 2-sexies, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per anni due.
Avverso tale decisione propone ricorso il difensore dell’imputato, deducendo un unico motivo con il quale lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova, violazione del principio in Clubio pro reo e dell’art. 192 c.p.p..
In particolare, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato il superamento della soglia di 1,5 g/I al momento del sinistro, nonostante: a) fosse intercorsa circa un’ora tra il fatto e l’accertamento etilometrico; b) la curva alcolemica fosse in fase discendente; c) la consulenza tecnica di parte avesse prospettato un’ipotesi alternativa favorevole all’imputato. Deduce, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente fondato il proprio convincimento sulla sintomatologia dell’ebbrezza, sovrapponendo il piano clinico a quello legale.
Il difensore del ricorrente deposita memoria con la quale insiste per la discussione in pubblica udienza e per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte dì Appello ha fornito motivazione adeguata e priva dì vizi logici, rilevando che prima ancora dei risultati dei test etilometrici o dei calcoli basati sulla curva alcolemica, erano gli stessi operanti a notare i segni tipici dell’ubriachezza nell’imputato. In particolare, nelle fasi di identificazione il sig. COGNOME palesava alito vinoso ed occhi lucidi e scarso coordinamento motorio, tant’è che per due volte cadeva per terra.
La sentenza impugnata ha, dunque, correttamente valorizzato plurimi elementi convergenti: le risultanze dell’etilometro (1,79 g/I e 1,72 g/l), i segni clinici di alterazione descritti dagli operanti, la dinamica del sinistro, consistito nell’invasione della corsia opposta con urto contro veicolo regolarmente parcheggiato.
Quanto alla consulenza tecnica di parte, la Corte territoriale ne ha esaminato le conclusioni, ritenendo logicamente inidonea a superare i predetti elementi.
In proposito si è argomentato che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694) e, tuttavia, che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la
condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test rende necessario verificare, ai fini della s’ussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), C.d.S., la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573).
Nel caso in esame, oltre al fatto che, come afferma lo stesso ricorrente, tra il sinistro e il test somministrato per l’accertamento del tasso alcolemico è decorsa non più di un’ora, va sottolineato che la stessa corte distrettuale ha puntualmente indicato gli elementi di riscontro.
In sintesi, le censure proposte si risolvono, in realtà, in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025