Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 53 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 53 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1143/2025
NOME COGNOME
UP – 25/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in UCRAINA il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 16/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENA; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME, nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME avverso sentenza di condanna dello stesso per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), in ragione dell’avvenuta sostituzione della pena nei lavori di pubblica utilità di cui al comma 9bis del citato articolo 186. Ne è conseguita la trasmissione degli atti alla Suprema Corte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ai fini della valutazione dell’impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato in termini di ricorso per cassazione.
Sono state sollevate quattro censure, di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 442 cod. proc. pen., per aver il Tribunale all’esito del giudizio abbreviato ridotto per il rito la pena (di sei mesi di arresto e 1.400,00 euro di ammenda) in ragione di un terzo e non della metà, pur trattandosi di reato contravvenzionale.
2.2. La seconda censura deduce la violazione dell’art. 54 d.lgs. 274 del 2000, richiamato dall’art. 186, comma 9bis , cod strada.
Determinati in 126 i giorni di pena da scontare, in ragione della pena finale di quattro mesi di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda ragguagliata ex art. 135 cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe convertito la pena in 352 ore di lavoro di pubblica utilità (da svolgere presso l’RAGIONE_SOCIALE fino a sei ore al giorno). Ne sarebbe conseguita la violazione del citato art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, per cui a ogni giorno di pena corrispondono due ore di lavoro di pubblica utilità.
2.3. Con il terzo motivo si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nell’aver ritenuto insussistenti nella specie i presupposti per l’applicazione dell’art. 131bis cod. pen.
La decisione non avrebbe considerato l’occasionalità della condotta oltre che quella successiva al reato (caratterizzata da collaborazione con le forze dell’ordine) e si sarebbe basata non solo «su valutazioni discrezionali bensì anche e soprattutto circostanze oggettivamente e pacificamente inesatte». Il riferimento sarebbe alla pericolosità della guida di un monopattino elettrico, con l’elevata gradazione riscontrata (pari a 1,96 g/l), ritenuta non inferiore a quella propria della guida di una vettura nelle medesime condizioni psico-fisiche, e alla conduzione del mezzo elettrico di venerdì sera e in pieno centro città con grave rischio soprattutto per i pedoni.
In tesi difensiva, la ritenuta non particolare tenuità del fatto, in considerazione della non esiguità del pericolo, si sarebbe fondata sulle
evidenziate valutazioni discrezionali che, però, in parte, sarebbero state argomentate in forza di circostanze inesatte. I fatti si sarebbero verificati di giovedì sera (e non di venerdì) e avrebbero coinvolto una via non ricompresa nel centro storico di Modena, per quanto sarebbe dato ricavare «semplicemente utilizzando google maps o google earth o altre applicazioni in tal senso».
2.4. Si deduce infine l’eccessività della pena determinata, senza supporto motivazionale, anche in ragione della ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ma dell’operata riduzione non in ragione del massimo consentito.
La pena base di sette mesi di arresto e 1.700,00 di ammenta sarebbe stata ridotta a sei mesi di arresto e 1.500,00 euro di ammenda nonostante la sussistenza, in tesi difensiva, di elementi che avrebbero potuto essere diversamente valutati tanto da condurre a una riduzione maggiore. Il riferimento è, in particolare, all’incensuratezza dell’imputato, di giovane età e reo confesso, oltre che alle sue condizioni di vita, provenendo egli dall’Ucraina (in stato di guerra).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che correttamente è stata ritenuta nella specie, caratterizzata dalla sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9bis , cod. strada, l’inappellabilità della sentenza (emessa il 17 marzo 2025) ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. a, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; dichiarazione cui è conseguita la trasmissione degli atti ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (sul punto si vedano la recentissima Sez. 7, n. 35573 del 30/09/2025, con specifico riferimento alla sostituzione con i lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9bis , cod. strada, nonché, quanto alla sostituzione con pena pecuniaria sostitutiva, ex plurimis , Sez. 4 n. 24882 del 07/07/2025, Rv. 286018 – 01, e Sez. 4, n. 17277 del 06/05/2025, Rv. 288073 – 01, che cristallizzano il relativo orientamento cui, in precedenza, si erano contrapposta Sez. 4, n. 11375 del 30/01/2024, Rv. 28010 – 01, nonché, quanto all’ipotesi di sostituzione con i citati lavori di pubblica utilità, l’isolata Sez. 4, n. 44315 del 10/10/2024, non massimata).
Passando al merito cassatorio, è preliminare in termini logico-giuridici la disamina dei motivi terzo e quarto, suscettibili di trattazione congiunta, che, deducenti critiche diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità, si destinano all’inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, ex plurimis , Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si vedano
altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
2.1. Il riferimento è alle doglianze in fatto, sintetizzate in sede di ricostruzione del fatto processuale (paragrafi 2.3. e 2.4.). Si deducono erronee valutazioni probatorie in ordine all’apprezzamento di elementi fattuali, compresi giorno della condotta e luogo di essa, anche quanto a sua qualificazione in termini di centro storico e di zona ciclabile. Circostanze che, se valutate diversamente da come determinatosi il giudice di merito, avrebbero, in tesi difensiva, condotto nel senso della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131bis cod. pen., e, quantomeno, in uno con le condizioni di vita del prevenuto, a una riduzione della pena per le ritenute attenuanti generiche nel massimo consentito dall’art. 62bis cod. pen.
2.2. A quanto innanzi aggiungasi l’aspecificità estrinseca delle doglianze nella parte in cui deducono (quanto alla particolare tenuità del fatto) un mero riferimento all’entità del tasso alcolemico e l’omessa motivazione in merito al trattamento sanzionatorio non determinato nel minimo. Sul punto il ricorrente non confronta il proprio dire con la ratio decidendi della sentenza impugnata, con conseguente venir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (per il detto profilo d’inammissibilità si vedano, ex plurimis, i riferimenti giurisprudenziali di cui al precedente paragrafo 2.). Il giudice di merito difatti, in termini coerenti e non manifestamente illogici, ha motivato tanto in merito al trattamento sanzionatorio, che, diversamente, da quanto prospettato, si è attestato non solo sensibilmente al di sotto della media edittale ma anche verso il minimo, quanto, ancor prima, in ordine all’inapplicabilità nella specie dell’art. 131bis cod. proc. pen., facendo perno sugli elementi fattuali inerenti anche al luogo della condotta ed innanzi evidenziati.
Per converso, è fondato il primo motivo di ricorso deducente la violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente assorbimento della decisione in merito alla seconda censura.
3.1. La pena finale, considerata la riduzione per il rito, è stata determinata in quattro mesi di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda (esclusa l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2sexies , cod. strada), partendo dalla pena base di sette mesi di arresto ed euro 1.700,00 di ammenda poi ridotta per le attenuanti generiche a sei mesi di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda.
Così determinata la pena in sede di commisurazione giudiziale, come correttamente dedotto dal ricorrente, è stata operata la riduzione per il rito in ragione di un terzo e non della metà, pur trattandosi di fattispecie
contravvenzionale e non delittuosa, con conseguente violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella sua versione, applicabile alla fattispecie, risultante delle modifiche apportata dall’art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
3.2. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che, ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen., deve in questa sede essere rideterminata sulla base delle statuizioni del giudice di merito (previa riduzione della metà ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.) in tre mesi di arresto ed euro 750,00 di ammenda, nonché sostituita ai sensi dell’art. 186, comma 9bis , cod. strada, in quella di giorni novantatre di lavoro di pubblica utilità, corrispondenti a 186 ore, da svolgere presso l’ente indicato nella sentenza impugnata e con le prescrizioni ivi contenute.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in mesi tre di arresto ed euro settecentocinquanta di ammenda, sostituita ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis d.lgs. n. 285 del 1992, in quella di giorni novantatre di lavoro d pubblica utilità, corrispondente a 186 ore, da svolgersi presso l’ente indicato nella sentenza impugnata e con le prescrizioni ivi indicate. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME