Guida in stato di ebbrezza: la scelta del rito abbreviato sana i vizi del test alcolemico
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di guida in stato di ebbrezza: le conseguenze della scelta del rito abbreviato sulla possibilità di contestare la validità degli accertamenti, come il prelievo ematico. La decisione chiarisce che tale scelta processuale implica una rinuncia a far valere determinate nullità, anche se fondate. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso
Un conducente veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. La condanna si basava sui risultati di un prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria, che aveva rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sostenendo che i risultati dell’esame fossero inutilizzabili. Il motivo? Al momento del prelievo, non gli era stato dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, una garanzia prevista dal codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, le censure sollevate dall’imputato erano una mera riproposizione di argomentazioni già correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio giurisprudenziale ormai consolidato, che lega strettamente la scelta del rito processuale alla validità degli atti d’indagine.
Le Motivazioni: Guida in stato di ebbrezza e la sanatoria processuale
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione del vizio lamentato dal ricorrente. La violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un legale durante un atto urgente come il prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, non è una nullità assoluta e insanabile. Si tratta, invece, di una “nullità di ordine generale a regime intermedio”.
Questo significa due cose fondamentali:
1. Tempestività dell’eccezione: La nullità deve essere sollevata dalla parte interessata entro un termine preciso, ovvero prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
2. Sanatoria per scelta del rito: La nullità si considera “sanata” – cioè non più contestabile – qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato. Questo procedimento speciale, infatti, comporta l’accettazione di essere giudicati sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Scegliendo il rito abbreviato, l’imputato implicitamente accetta la validità e l’utilizzabilità di quegli atti, rinunciando a sollevare eccezioni procedurali che avrebbe potuto far valere in un dibattimento ordinario.
La Corte, citando precedenti conformi, ha quindi concluso che, avendo l’imputato scelto un rito che presuppone l’accettazione delle prove raccolte, non poteva più lamentare in sede di legittimità un vizio procedurale che quella stessa scelta aveva sanato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la difesa tecnica nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza. La scelta del rito processuale non è solo una questione di strategia per ottenere uno sconto di pena, ma ha implicazioni profonde sulla possibilità di contestare gli elementi probatori. Optare per il rito abbreviato può precludere la possibilità di eccepire vizi procedurali, anche se originariamente fondati. È quindi essenziale valutare attentamente, prima di ogni scelta, la presenza di eventuali nullità negli atti d’indagine e decidere se sia più vantaggioso contestarle in un dibattimento ordinario o rinunciarvi in favore dei benefici del rito alternativo.
Il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante un prelievo ematico rende sempre nullo l’accertamento?
No, si tratta di una nullità a regime intermedio. Per essere valida, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado e si considera sanata (cioè non più contestabile) se l’imputato sceglie di procedere con il rito abbreviato.
Cosa comporta la scelta del rito abbreviato in un caso di guida in stato di ebbrezza?
Scegliendo il rito abbreviato, l’imputato accetta di essere giudicato sulla base degli atti di indagine esistenti. Questa scelta implica la rinuncia a sollevare determinate eccezioni procedurali, come quella relativa al mancato avviso della facoltà di assistenza legale, che vengono così sanate.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la questione sollevata (la nullità del prelievo ematico) era stata superata e sanata dalla scelta processuale dell’imputato di optare per il rito abbreviato, in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONEITTO
1.NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultati emato-chimici eseguiti dalla struttura sanitaria per omesso avviso, ex art.114 disp.att. cod.proc.pen., del loro compimento.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico.
3.1 Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto è principio consolidato di questa corte di legittimità che in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (sez.4, n.40550 del 3/11/2021, COGNOME NOME, Rv.282062; 44962 del 4/11/2021, COGNOME NOME, Rv.282245).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024