Guida in stato di ebbrezza: risarcire il danno non basta per l’attenuante
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23010/2024, torna su un tema cruciale in materia di circolazione stradale: le conseguenze penali della guida in stato di ebbrezza. La decisione chiarisce un punto fondamentale: aver risarcito integralmente i danni causati da un incidente non garantisce automaticamente l’applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dal codice penale. Questo perché la natura del reato e quella del danno appartengono a due piani giuridici distinti.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un automobilista, ritenuto colpevole dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Genova per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un sinistro stradale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basandolo su due motivi principali:
1. Una presunta nullità processuale: Sosteneva che il procedimento fosse viziato poiché non erano stati depositati gli atti relativi agli accertamenti urgenti (l’alcoltest) eseguiti dalla Polizia Giudiziaria, ledendo così il suo diritto di difesa.
2. Il mancato riconoscimento dell’attenuante: Riteneva di aver diritto alla riduzione della pena prevista dall’art. 62 n. 6 del codice penale, avendo integralmente risarcito i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone coinvolte nell’incidente.
La questione della nullità processuale: solo una mera irregolarità
Sul primo punto, la Suprema Corte ha respinto la doglianza, qualificando l’omesso deposito del verbale con gli esiti dell’alcoltest come una mera irregolarità e non come una causa di nullità. Gli Ermellini hanno spiegato che tale omissione non inficia la validità o l’utilizzabilità dell’atto di accertamento. La sua unica conseguenza è di natura procedurale: il termine a disposizione della difesa per esercitare le proprie facoltà (ad esempio, chiedere un controesame) inizia a decorrere solo dal momento dell’effettivo deposito. Non si tratta, quindi, di un vizio in grado di travolgere l’intero procedimento.
L’attenuante del risarcimento nella guida in stato di ebbrezza
Il cuore della pronuncia risiede nel secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha dichiarato la richiesta manifestamente infondata, spiegando la differenza ontologica tra il reato di guida in stato di ebbrezza e l’evento dannoso che ne può conseguire.
Il reato contestato è un reato di pericolo, il cui disvalore giuridico risiede nella condotta stessa di mettersi al volante in condizioni psicofisiche alterate, creando così un rischio per la collettività. L’incidente stradale, con i suoi danni a persone o cose, non è un elemento costitutivo del reato, ma una sua possibile (e purtroppo frequente) conseguenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’attenuante del risarcimento del danno si applica quando il danno è una conseguenza diretta e ‘normale’ del reato, secondo un criterio di regolarità causale. Nel caso della guida in stato di ebbrezza, l’effetto ‘normale’ è la messa in pericolo della sicurezza pubblica. Il danno materiale o fisico derivante da un sinistro, pur essendo una possibile conseguenza, non costituisce un effetto legato da questo nesso di regolarità con la condotta criminosa. L’oggettività giuridica tutelata dalla norma è la sicurezza della circolazione, non il patrimonio o l’incolumità dei singoli, che sono protetti da altre figure di reato (come le lesioni stradali).
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso e offre importanti spunti pratici. Risarcire le vittime di un incidente è un dovere civile e morale, ma non può essere usato come uno strumento per ottenere uno ‘sconto’ automatico sulla pena per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il legislatore ha inteso punire la condotta pericolosa in sé, a prescindere dal fatto che essa si traduca o meno in un evento dannoso. La decisione della Corte di dichiarare il ricorso inammissibile e di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende sottolinea inoltre la futilità di insistere su argomenti giuridici già ampiamente superati dalla giurisprudenza, un monito contro i ricorsi meramente dilatori.
L’omesso deposito degli esiti dell’alcoltest rende nullo il procedimento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di una mera irregolarità che non invalida l’atto, ma incide solo sulla decorrenza dei termini per la difesa.
Risarcire il danno causato da un incidente in stato di ebbrezza garantisce l’applicazione dell’attenuante speciale?
No, perché il reato di guida in stato di ebbrezza è un reato di pericolo. La causazione di un danno non è un effetto normale e prevedibile del reato stesso, ma una sua possibile conseguenza. Pertanto, il risarcimento non integra l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso con carattere palesemente dilatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Genova che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza da cui era conseguito un sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al’art.62 n.6 cod.pen. per avere risarcito il danno ai soggetti coinvolti nel sinistro e violazione di legge processuale per non essere stata riconosciuta la nullità del decreto penale opposto in ragione dell’omesso deposito degli accertamenti urgenti eseguiti dalla PG sulla condizione di ebbrezza alcolica. I..a parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso, opponendosi ad una pronuncia di inammissibilità.
Considerato che la dedotta nullità processuale è insussistente laddove l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti degli accertamenti urgenti sulla persona non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità sulla utilizzabilità dell’atto, rilevando GLYPH solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle facoltà difensive (sez.4, n11666 del2/12/2020, COGNOME, Rv.280957; n.49407 del 22/11/2013, COGNOME, Rv.257885)
Manifestamente infondata è poi la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.6 cod.pen. attesa la diversa oggettività giuridica dei reati di pericolo sanzionati dal codice della strada (sez.4, n.20525 del 25/7211 del 13/01/2024, 11/2004, COGNOME, Rv.231350), tenuto altresì conto che la causazione delle lesioni (o del danno materiale), pur se possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della cd. regolarità causale (sez.4, n.7211 del 23/01/2024; COGNOME, Rv.285825)
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per i’egge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024.