Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AGORDO il 12/06/1979
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
é
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Bolzano in relazione al reato ex art. 186, comma 1, lett. c) e 2-bis, cod. strada.
Il ricorrente articola quattro motivi di doglianza, con CLIi lamenta, in sintesi: con i primi due, difetto formale di omologazione dello strumento TARGA_VEICOLO; con il terzo, mancanza delle condizioni per la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis cod. strada; con il quarto, eccessività della pena.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, atteso che i giudici di merito hanno insindacabilmente accertato la regolare omologazione del tipo di etilometro utilizzato nel caso di specie, e nella presente sede di legittimità non è possibil riesaminare tale valutazione, la quale presuppone una non consentita “rilettura” dei fatti di causa, di esclusiva competenza del giudice di merito.
Il terzo motivo deborda nel merito ed è, comunque, riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con motivazione congrua e logica dai giudici di merito, i quali hann riscontrato il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di altera dell’imputato.
Anche il quarto motivo, in punto di pena, prospetta una inammissibile censura di merito, a fronte di una motivazione che ha dato conto dei criteri seguiti per la determinazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla gravità del l’atto, desunta dall’elevat grado di ebbrezza del prevenuto e dal correlativo pericolo cui era esposta l’incolumità delle altre persone circolanti per strada.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente