Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NOALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, relativamente alla concessione anche del beneficio della non menzione, la sentenza del Tribunale della stessa sede del 6 febbraio 2023, con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di mesi dodici di arresto ed euro tremila di ammenda, in ordine al reato di cui all’ art. 186 comma 2 lett. c) e 2 bis cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza l’autovettura tg.ta TARGA_VEICOLO, di sua proprietà, provocando incidente stradale (esito accertamento 2,02 g/l); condotta tenuta in Scorzè il 30 marzo 2019.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo i seguenti motivi: con il primo motivo di ricorso, deduce l’illogicità manifesta della motivazione in ordine alla prova della assunzione di alcol da parte dell’imputato in occasione del sinistro stradale, senza considerare la possibilità che l’assunzione dell’alcol fosse avvenuta dopo il sinistro e non prima, atteso il lungo lasso di tempo trascorso prima dell’effettuazione del prelievo; con il secondo motivo, deduce errata applicazione dell’art. 186, comma 2 bis, cod. strada, in ragione del fatto che l’aggravante della causazione dell’incidente stradale era stata riconosciuta al di fuori della prova che la condotta di guida dell’imputato avesse causato l’incidente, accontentandosi della prova del solo coinvolgimento del conducente in stato di ebbrezza.
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Quanto, al primo, va rilevato che le due sentenze di merito costituiscono un doppio accertamento conforme, relativamente ai fatti posti a fondamento della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato contestato (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Rv. 277218 – 01); pertanto, è senz’altro inammissibile la censura di illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione incentrata esclusivamente sulla astratta illegittimità della motivazione per relationen e senza in alcun modo evidenziare un effettivo travisamento di prove o una irragionevole deduzione comune alle due motivazioni, lette congiuntamente; piuttosto, il motivo riproduce in modo inammissibile la stessa doglianza, relativa alla possibilità che l’assunzione di alcol sia avvenuta dopo l’incidente, che la Corte di appello ha adeguatamente respinto, mediante la considerazione (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) che, a prescindere dal tempo intercorso prima dell’effettuazione degli esami, l’agente COGNOME non aveva mai perso di vista l’imputato, avendolo seguito fin dentro il cortile della casa di abitazione; la tesi alternativa, peraltro, era stata prospettata solo nel giudizio di appello e si rivelava quale mera congettura, priva di riscontri e smentita dalle emergenze istruttorie. Le considerazioni del ricorrente non intaccano il ragionamento e si risolvono in mere congetture.
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Il secondo motivo è pure inammissibile, posto che non si correla con la motivazione della sentenza impugnata che, contrariamente a quanto sostanzialmente indicato dal motivo, ha ritenuto che sia stata proprio la condotta di guida dell’imputato a causare l’incidente, posto che l’automobile su cui viaggiava l’imputato si era capovolta sul lato del guidatore e si era trattato di fuoriuscita dalla sede stradale autonoma, in presenza di perfetta visibilità e di condizioni stradali buone.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2024 La Cosigliera est. GLYPH