Guida in Stato di Ebbrezza: Inammissibile il Ricorso Basato su Congetture
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre importanti chiarimenti sulla guida in stato di ebbrezza e sui limiti dei motivi di ricorso ammissibili. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un automobilista, confermando la sua condanna per aver guidato con un tasso alcolemico elevato e aver causato un incidente stradale. La decisione sottolinea come le tesi difensive, per essere valide, debbano basarsi su elementi concreti e non su mere congetture, come l’ipotesi di aver assunto alcolici solo dopo il sinistro.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. L’accertamento aveva rilevato un tasso alcolemico pari a 2,02 g/l. L’incidente consisteva in una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale, a seguito della quale l’autovettura si era ribaltata sul fianco del conducente, nonostante le ottimali condizioni di visibilità e del manto stradale.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. L’illogicità della motivazione: sosteneva che non vi fosse prova certa che l’assunzione di alcol fosse avvenuta prima dell’incidente, ipotizzando che potesse essere accaduta nel lasso di tempo tra il sinistro e l’effettuazione del test.
2. L’errata applicazione dell’aggravante: contestava l’applicazione dell’aggravante di aver causato l’incidente, affermando che fosse stato provato solo il suo coinvolgimento, ma non un nesso di causalità tra la sua condotta e il sinistro.
La Decisione della Corte di Cassazione e le sue motivazioni sulla guida in stato di ebbrezza
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni precise che rafforzano principi consolidati in materia.
L’ipotesi del consumo di alcol post-incidente
Sul primo punto, i giudici hanno evidenziato la presenza di un “doppio accertamento conforme” da parte dei tribunali di merito. Entrambe le sentenze precedenti avevano già logicamente escluso la possibilità che l’imputato avesse bevuto dopo l’incidente. In particolare, era emerso che un agente di polizia non lo aveva mai perso di vista, seguendolo fino alla sua abitazione. Di conseguenza, la tesi difensiva è stata qualificata come una “mera congettura”, priva di qualsiasi riscontro probatorio e smentita dalle risultanze istruttorie. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello senza evidenziare vizi logici concreti o travisamenti della prova.
L’aggravante dell’incidente stradale
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito avevano accertato che era stata proprio la condotta di guida dell’imputato a causare l’incidente. La dinamica del sinistro – una fuoriuscita di strada autonoma con ribaltamento in condizioni di perfetta visibilità e strada in buone condizioni – era stata ritenuta una prova logica del fatto che lo stato di ebbrezza fosse la causa diretta dell’evento. Non era quindi necessario un accertamento ulteriore, essendo la dinamica stessa a dimostrare il nesso causale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano sul principio che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando le sentenze di primo e secondo grado giungono a una ricostruzione dei fatti logica e coerente (il cosiddetto “doppio accertamento conforme”), il ricorrente non può limitarsi a presentare una lettura alternativa delle prove. Deve, invece, dimostrare un vizio logico manifesto o un travisamento della prova, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
La tesi del consumo di alcol dopo l’incidente è stata respinta perché non solo sfornita di prove, ma anche contraddetta dalle testimonianze. Allo stesso modo, la causalità dell’incidente è stata correttamente dedotta dalle circostanze oggettive: un’auto che esce di strada da sola, in condizioni ideali, è un evento che si spiega logicamente con l’alterata capacità di guida del conducente dovuta all’alcol.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che le strategie difensive basate su pure ipotesi o congetture, senza alcun supporto probatorio, sono destinate a fallire, specialmente davanti alla Corte di Cassazione. Per contestare una condanna per guida in stato di ebbrezza, è necessario presentare elementi concreti e specifici che minino la coerenza logica del ragionamento dei giudici di merito. Inoltre, viene ribadito che la prova del nesso causale tra lo stato di alterazione e l’incidente può essere anche di natura logica, desunta direttamente dalla dinamica del sinistro, quando questa non lascia spazio a spiegazioni alternative plausibili.
È possibile sostenere di aver bevuto alcolici dopo un incidente per evitare una condanna per guida in stato di ebbrezza?
No, non se questa affermazione rimane una mera congettura non supportata da alcuna prova. La Corte ha ritenuto tale tesi inammissibile perché smentita dalle evidenze processuali, come la testimonianza di un agente che non aveva mai perso di vista l’imputato dopo l’incidente.
Quando viene applicata l’aggravante dell’aver causato un incidente stradale?
L’aggravante viene applicata quando si dimostra che la condotta di guida alterata dall’alcol è stata la causa diretta dell’incidente. Secondo la Corte, questa prova può derivare anche logicamente dalla dinamica stessa del sinistro, come una fuoriuscita di strada autonoma in condizioni di perfetta visibilità, che non ammette altre spiegazioni ragionevoli.
Cosa significa “doppio accertamento conforme” e che effetto ha sul ricorso in Cassazione?
Significa che sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello hanno concordato sulla ricostruzione dei fatti. Questo rende molto difficile contestare i fatti davanti alla Corte di Cassazione, la quale può annullare la sentenza solo per vizi di legittimità (come un errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica) e non per una diversa valutazione delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45503 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOALE il 15/08/1977
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, relativamente alla concessione anche del beneficio della non menzione, la sentenza del Tribunale della stessa sede del 6 febbraio 2023, con cui NOME COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi dodici di arresto ed euro tremila di ammenda, in ordine al reato di cui all’ art. 186 comma 2 lett. c) e 2 bis cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza l’autovettura tg.ta TARGA_VEICOLO, di sua proprietà, provocando incidente stradale (esito accertamento 2,02 g/l); condotta tenuta in Scorzè il 30 marzo 2019.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo i seguenti motivi: con il primo motivo di ricorso, deduce l’illogicità manifesta della motivazione in ordine alla prova della assunzione di alcol da parte dell’imputato in occasione del sinistro stradale, senza considerare la possibilità che l’assunzione dell’alcol fosse avvenuta dopo il sinistro e non prima, atteso il lungo lasso di tempo trascorso prima dell’effettuazione del prelievo; con il secondo motivo, deduce errata applicazione dell’art. 186, comma 2 bis, cod. strada, in ragione del fatto che l’aggravante della causazione dell’incidente stradale era stata riconosciuta al di fuori della prova che la condotta di guida dell’imputato avesse causato l’incidente, accontentandosi della prova del solo coinvolgimento del conducente in stato di ebbrezza.
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Quanto, al primo, va rilevato che le due sentenze di merito costituiscono un doppio accertamento conforme, relativamente ai fatti posti a fondamento della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato contestato (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Rv. 277218 – 01); pertanto, è senz’altro inammissibile la censura di illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione incentrata esclusivamente sulla astratta illegittimità della motivazione per relationen e senza in alcun modo evidenziare un effettivo travisamento di prove o una irragionevole deduzione comune alle due motivazioni, lette congiuntamente; piuttosto, il motivo riproduce in modo inammissibile la stessa doglianza, relativa alla possibilità che l’assunzione di alcol sia avvenuta dopo l’incidente, che la Corte di appello ha adeguatamente respinto, mediante la considerazione (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) che, a prescindere dal tempo intercorso prima dell’effettuazione degli esami, l’agente COGNOME non aveva mai perso di vista l’imputato, avendolo seguito fin dentro il cortile della casa di abitazione; la tesi alternativa, peraltro, era stata prospettata solo nel giudizio di appello e si rivelava quale mera congettura, priva di riscontri e smentita dalle emergenze istruttorie. Le considerazioni del ricorrente non intaccano il ragionamento e si risolvono in mere congetture.
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Il secondo motivo è pure inammissibile, posto che non si correla con la motivazione della sentenza impugnata che, contrariamente a quanto sostanzialmente indicato dal motivo, ha ritenuto che sia stata proprio la condotta di guida dell’imputato a causare l’incidente, posto che l’automobile su cui viaggiava l’imputato si era capovolta sul lato del guidatore e si era trattato di fuoriuscita dalla sede stradale autonoma, in presenza di perfetta visibilità e di condizioni stradali buone.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2024 La Cosigliera est. GLYPH