Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46128 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46128 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 28/09/1970
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata solo in punto pena quella del Tribunale di Cuneo di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 186, commi 1 lett. c) e 2-bis e 2-sexies, codice strada (in Cuneo il 6/8/2021);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, quanto all’avviso di cui all’art. 114, disp. att., cod. proc. pen., l Corte ha attinto alla annotazione della PG del 6/8/2021, escludendo rilevanza ai tempi effettivi di stesura della stessa, siccome riproduttiva dell’attività già svolta, cosicché la doglianza si pone come reiterativa di censure esaminate dai giudici del merito con motivazione congrua e non viziata (sulla idoneità probatoria dell’atto di PG, sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381-01);
che, parimenti, quanto all’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la difesa ha omesso di considerare che, secondo i principi più volte affermati in sede di legittimità, ai fini della sua configurabilit non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato d alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo(sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271557-01; n. 36777 del 2/7/2015, COGNOME, Rv. 264419-01; n. 27211 del 21/5/2019, COGNOME, Rv. 275872-01), con conseguente inammissibilità anche del terzo motivo;
che, infine, quanto alla sostituzione della sanzione amministrativa accessoria, non si ravvisa alcuna ipotesi dI indebita reformatio in peius, anche nel caso di appello proposto dal solo imputato, poiché il divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione
amministrativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice (sez. 4, n. 32248 del 28/6/2022, COGNOME, Rv. 283523-01; sez. 3, n. 38471 del 30/5/2019, COGNOME, Rv. 277836-01, in materia edilizia);
rilevato che alla inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024