Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15310 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15310 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha :onfermato decisione del Tribunale di Foggia che aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di mesi quattro e giorni quattro di arresto ed euro 1.185,00 di ammenda, oltre al pa jamento del spese processuali, per il reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. b), 2 sexies, 186 bi ;, e co. 3 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, per essere stato sorpreso alla guida di un’autovettu Nissan Micra in evidente stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico rispi!ttivamente 1,31 g/I e 1,27 g/I.
Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato propone ricorso p( r cassazion articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, co. 1 lett. cod.proc.pen., in relazione all’art. 131 bis cod.pen., sostenendo che la Col te territ avrebbe erroneamente omesso di applicare la causa di non punibilità per particol; ire tenuità fatto.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606, cc. 1, let cod.proc.pen in relazione agli artt. 114 disp. att. cod.proc.pen., 347, 359 cod.proc. contestando l’utilizzabilità degli accertamenti alcolimetrici, in quanto non arebbe garantito il diritto di farsi assistere da un difensore.
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, co. 1, le cod.proc.pen., in relazione all’art. 62-bis cod.pen., lamentando la mancata con :essione de attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravant .
I motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il ricorsi D deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. Per quanto concerne il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatt giova preliminarmente rammentare che le valutazioni del Giudice di merito n ordine all sussistenza della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in sede di ligittim sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a d; r conto d ragioni del decisum.
Nel caso in esame la Corte territoriale ha individuato degli elementi da cui po desumere, con motivazione non incongrua, l’incompatibilità del fatto con l’ipotesi di partico tenuità: l’elevata alterazione alcolemica accertata, nonché la pericolosità concre :a della g tenuta, procedendo in orario notturno, in condizioni fisiche compromesse (d sarmonia dei movimenti).
3.2 . Quanto al secondo motivo, il dubbio prospettato dalla difesa non ha rag one di esser al cospetto della prova rappresentata dallo stesso verbale di accertamento, ch reca la no equivoca indicazione di cui si tratta.
Deve all’uopo rilevarsi come, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fui i della dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottopos:a ad esame
alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficien e ch circostanza sia stata fatta menzione in atti di polizia giudiziaria atteso il valore fid ?face
stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381).
Del pari inammissibile è la doglianza riguardante la dedotta invalidità dell accertame per effetto della redazione del verbale ex art. 354 cod. proc. pen. in un momet to successi
all’accertamento. Secondo consolidato orientamento di questa Corte non sussiste un obbligo giuridico, in capo ai verbalizzanti, di redazione contestuale del verbale di accertame
riguardante l’esame etilometrico, essendo sufficiente che l’avvertimento ex art. 114 disp.
cod. proc. pen. venga espresso oralmente prima della sottoposizione dell’indagato all’esame de qua, per poi essere trascritto nel verbale di accertamenti in un momento succes ;ivo (cfr. S
5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Rv. 267260).
3.3 In ordine al terzo motivo, la Corte di Appello ha esaurientemente motivai
D sul punto,
Va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’art. 186, co. 2-sexie3 e l’ar bis, co. 4, D.Lgs. n. 285/1992 pongono un divieto di prevalenza delle attenuanti su
contestate aggravanti, divieto che la Corte territoriale ha correttamente applic, ito, oper poi la diminuzione di un terzo per le riconosciute attenuanti generiche.
Del tutto congrua è la motivazione sul mancato bilanciamento delle gene iche: il reat risulta aggravato ai sensi del comma 2-sexies dell’art. 186 C.d.S. e il successi to comma septies dispone che le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante da ulti no citata possono essere ritenute equivalenti o prevalenti; le eventuali diminuzioni di pena ad es conseguenti si applicano sulla pena risultante dall’aumento imposto dal ro:onoscinnento dell’aggravante. Nel caso di specie i giudici di merito, in ossequio alla suddeti a previ hanno riconosciuto le attenuanti generiche, applicando la riduzione sulla en ità risult dell’aumento imposto dal riconoscimento della suindicata aggravante.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand( si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. .86/2000) versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il residente