Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19256 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19256 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CONEGLIANO il 01/10/1971
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione degli artt. 186, commi 2, 3, 4, 5 e 7 cod. strada, e con un secondo violazione degli artt. 104 e 131 bis cod. pen.
Quanto al primo profilo lamenta che la sentenza della Corte di Appello di Venezia non dia conto della prova che il ricorrente fosse alla guida del veicolo e si ponga in maniera acritica rispetto all’attendibilità dei testi e sia fondata sul fals presupposto della regolarità del procedimento diretto all’accertamento dell’alcolemia e dell’apparecchio etilometrico. Si ritiene che la ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri non sia attendibile e si sottolinea che questi ultimi non sono esperti del funzionamento dell’etilometro per poterne assicurare il corretto funzionamento.
Quanto al secondo motivo lamenta che non siano stati presi in considerazione che il comportamento dell’imputato non è abituale e che si sia trattato solo di una fuoriuscita di strada autonoma senza coinvolgimento di terzi per concedere la tenuità del fatto.
In ultima istanza sb chiede che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione qualora i due precedenti motivi di ricorso non venissero accolti.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricor e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il secondo motivo, poi, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1 I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto e hanno dato atto che, nel caso che ci occupa, i Carabinieri non possano aver ricostruito il fatto in maniera errata, in quanto il COGNOME è stato travato dai Carabinieri sul luogo dell’incidente in stat alterato con i sintomi dell’ebbrezza alcolica, versione confermata anche dal teste COGNOME inoltre non essendoci nessun’altro nel luogo del fatto si deduce verosimilmente che l’imputato era alla guida del veicolo.
In ordine a tale ultimo aspetto e alla contestata circostanza che l’imputato fosse alla guida dell’auto si rimanda alla condivisibile e recente disamina della questione operata da Sez. 4 n. 4931 del 23/1/2024, COGNOME non mass che ha affermato il principio di diritto che: “In tema di guida in stato di ebbrezza, qualor l’imputato sia controllato dagli operanti al di fuori della propria autovettura, fronte di plurimi elemelti indiziari che portino a ritenere che egli si trovasse al guida già in stato di ebbrezza, è onere dell’imputato introdurre elementi di prova atti a suffragare la tesi difensiva che egli non fosse alla guida o che il consumo di alcolici sia stato successivo all’incidente, ad esempio, attraverso la produzioni degli scontrini di acquisto dell’alcool, la constatazione della presenza sul luogo dei fatti di bicchieri o bottiglie, o una prova testimoniale che collochi l’assunzione dell’alcool in un momento intercorrente tra le cessazione della guida e l’intervenuto controllo”.
Per quanto concerne il corretto funzionamento dell’etilometro (regolarità delle revisioni e preventiva omologazione) e il corretto uso dello stesso da parte dei Carabinieri sono un presupposto per utilizzo dei risultati ottenuti che nel caso in questione sono stati usati.
I Carabinieri hanno dato atto della regolarità della strumentazione utilizzata e la Corte territoriale ha operato un buon governo dei dicta (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell’11/2/2021, COGNOME, non mass.; oltre che la recentissima Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, COGNOME non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, COGNOME, non mass.,) che, in pnmis, per quanto riguarda l’etilometro, hanno evidenziato come l’omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall’art. 379, comm 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495
e che ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l’autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Derivandone che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, COGNOME, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto.
3.2 Quanto al secondo motivo il fatto – al di là dell’errato riferimento ai precedenti penali da cui è gravato l’imputato, che non possono essere valutati a tal fine- il fatto non è stato ritenuto qualificabile come di particolare tenuità avendo dato atto la Corte territoriale di avere fatto riferimento alla gravità del fatto, illustrata nel corpo della motivazione seppure in altre parti della stessa.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, de grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen. giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rit nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione
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di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle
attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto).
4. Il reato per cui, si procede non era prescritto all’atto dell’emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto i reati per cui si procede,
commessi nel luglio 2019, non sono prescritti, atteso che ricadono sotto le previ- sioni della c.d. riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata
in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successiva-mente alla quale l’intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134.ha
introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado. Le contravvenzioni, in
esame, pertanto, si sarebbero prescritte non prima del mese di giugno 2024.
Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello,
in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.