Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40254 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40254 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza condanna pronunciata dal Tribunale di Piacenza in ordine al reato di cui all’art. 186, co. 2 c), 2-bis e 2-sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 28 gennaio 21018. (tasso alcolennico 2, 02 g/1).
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi dedotti svolgono censure merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente favorevole – ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal si della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione d e di determinazione della pena, essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merit le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito d giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Non sono invero deducibili censure attinenti a vizi del motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla s contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o afferm quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quel che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle di prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui p dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo el (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua e non manifestamente illogica, ritenendo che la prova del fatto che l’imputato si trovasse alla giuda del mezzo f fondata su inequivocabili elementi quali la circostanza che quest’ultimo fosse l’unica perso presente sul luogo del sinistro al momento dell’intervento degli operanti, che lo ste imputato non aveva mai nemmeno fornito una diversa versione dei fatti e che aveva sottoscritto il verbale quale trasgressore. A tali logiche e pertinenti considerazioni i m ricorso oppongono una critica basata sulla presunta e lamentata inattendibilità degli age operanti intervenuti sul luogo del sinistro stradale.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi n consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilit dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art.129 c.p.p. ivi compresa la prescr
intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 , – 01 ).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. se del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispos
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023