Guida in stato di ebbrezza: i rischi di un ricorso generico
La disciplina riguardante la guida in stato di ebbrezza si conferma estremamente rigorosa, non solo per quanto concerne le sanzioni amministrative e penali, ma anche per le modalità con cui è possibile impugnare una sentenza di condanna. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che la genericità dei motivi di ricorso conduce inevitabilmente all’inammissibilità, con conseguenze economiche gravose per il ricorrente.
Il caso e lo svolgimento del processo
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Monza per il reato di guida in stato di ebbrezza, commesso in orario notturno. In secondo grado, la Corte di Appello di Milano aveva parzialmente accolto le istanze della difesa, concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, pur confermando la responsabilità penale del conducente. Non soddisfatto, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Guida in stato di ebbrezza e specificità dei motivi
Il nodo centrale della decisione riguarda il rispetto dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo la Suprema Corte, il ricorso presentato era costituito da un unico motivo del tutto generico. Per essere ammissibile, un’impugnazione deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito argomentazioni idonee a contrastare la decisione dei giudici di merito, limitandosi a una contestazione astratta.
Le conseguenze dell’inammissibilità
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Oltre alle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede una sanzione pecuniaria aggiuntiva in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata determinata nella misura di tremila euro, a causa della manifesta infondatezza o genericità delle doglianze espresse.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla rilevata genericità del ricorso. I giudici hanno evidenziato come l’atto di impugnazione fosse privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari per sorreggere le richieste di annullamento. La mancanza di una correlazione specifica tra le critiche mosse e le motivazioni della sentenza impugnata rende il ricorso inidoneo a investire la Corte di Cassazione del controllo di legittimità, violando i precetti normativi sulla forma dell’impugnazione.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza impugnata è stata confermata integralmente, fatta salva la concessione della non menzione già ottenuta in appello. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica puntuale: impugnare una condanna per guida in stato di ebbrezza richiede un’analisi critica e dettagliata del provvedimento giudiziario. La presentazione di ricorsi meramente dilatori o privi di sostanza non solo non produce risultati favorevoli, ma espone il condannato a ulteriori esborsi economici a titolo di sanzione processuale.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Qual è l’aggravante per la guida in stato di ebbrezza notturna?
Il Codice della Strada prevede un aumento della pena se il reato è commesso tra le ore 22:00 e le 07:00 del mattino.
In cosa consiste il beneficio della non menzione concesso nel caso?
Si tratta di un beneficio che permette di non far apparire la condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati, agevolando il condannato nei rapporti sociali e lavorativi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5501 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5501 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che, parzialmente riformando la pronuncia emessa il 13 febbraio 2024 dal Tribunale di Monza per avere concesso il beneficio della non menzione, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di guida in stato d ebbrezza, aggravato dall’orario notturno.
Rilevato che il ricorso è costituito da un unico motivo (vizio di motivazione), con cui si prospettano deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Prksidente