Guida in Stato di Ebbrezza: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in Cassazione per il reato di guida in stato di ebbrezza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un automobilista, confermando la condanna e ribadendo principi fondamentali sia sulla valutazione delle prove, come l’alcoltest, sia sull’applicazione della normativa in materia di prescrizione. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Velletri, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Roma, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato da diverse circostanze. La condanna si basava principalmente sui risultati dell’alcoltest (etilometro), che avevano rivelato un grave stato di intossicazione alcolica, supportati anche da elementi sintomatici osservati dalle forze dell’ordine.
I Motivi del Ricorso: Tra Etilometro e Prescrizione
L’imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Erronea valutazione delle prove: La difesa sosteneva la non attendibilità dell’alcoltest, adducendo la teoria di ‘falsi positivi’ causati dall’assunzione di medicinali per uno stato influenzale. Si lamentava, quindi, un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
2. Erronea applicazione della legge penale: Veniva eccepita l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ritenendo che i termini fossero già decorsi.
La Decisione della Corte di Cassazione: la guida in stato di ebbrezza e i limiti del ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo perché.
L’inammissibilità delle censure di merito
Sul primo punto, la Corte ha osservato che le critiche mosse dall’imputato non rappresentavano reali vizi di legittimità, ma si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione. Le argomentazioni sui ‘falsi positivi’ sono state definite ‘meramente assertive’, in quanto non supportate da prove concrete e sollevate senza mai aver contestato il corretto funzionamento dell’etilometro nei precedenti gradi di giudizio. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e congrua, avendo dato conto dei risultati strumentali e degli elementi sintomatici che, insieme, provavano la condizione di guida in stato di ebbrezza.
La questione della prescrizione e la Riforma Orlando
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha correttamente evidenziato che la prescrizione non era maturata. Al reato in questione, commesso in un arco temporale specifico (tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019), si applica la disciplina introdotta dalla c.d. ‘Riforma Orlando’. In base all’orientamento consolidato della giurisprudenza (richiamando una sentenza delle Sezioni Unite), tale riforma ha modificato le regole sulla sospensione e interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, impedendone di fatto il compimento nel caso specifico.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri procedurali. In primo luogo, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Le contestazioni sull’efficacia probatoria di un accertamento tecnico, come quello dell’etilometro, devono essere specifiche e supportate da elementi concreti, non da mere asserzioni. Se la motivazione della sentenza d’appello è logica e completa, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. In secondo luogo, l’applicazione delle norme sulla prescrizione deve tenere conto delle riforme legislative succedutesi nel tempo. La Corte ha correttamente applicato il principio ‘tempus regit actum’, facendo riferimento alla normativa vigente all’epoca dei fatti (la Riforma Orlando), che ha introdotto un regime più severo per il calcolo dei termini di prescrizione post-condanna di primo grado.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro: per contestare efficacemente una condanna per guida in stato di ebbrezza, non è sufficiente avanzare ipotesi generiche o ripetere argomentazioni già respinte. Le doglianze in Cassazione devono individuare vizi di legge specifici e non possono limitarsi a criticare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito. Inoltre, conferma la piena operatività delle modifiche sulla prescrizione introdotte dalla Riforma Orlando per i reati commessi nel periodo di sua vigenza, un aspetto cruciale per il calcolo dei tempi di estinzione del reato.
È possibile contestare l’attendibilità dell’etilometro in Cassazione sulla base di una semplice affermazione di ‘falsi positivi’ dovuti a farmaci?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile tale motivo. Una simile tesi, definita ‘meramente assertiva’, non costituisce un profilo di legittimità ma di merito, e non può essere valutata in sede di Cassazione, specialmente se non sono mai stati sollevati dubbi sul corretto funzionamento dello strumento durante i gradi di giudizio precedenti.
Perché il reato di guida in stato di ebbrezza non è stato dichiarato prescritto nonostante il tempo trascorso?
Perché al reato, commesso nel periodo di vigenza della cosiddetta Riforma Orlando (tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019), si applica la disciplina che ha modificato il calcolo della prescrizione. Secondo l’orientamento giurisprudenziale citato, tale riforma ha inciso sui termini, impedendo in questo caso specifico il maturare della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere le argomentazioni già presentate in appello?
Sì. La Corte ha stabilito che il ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare le medesime considerazioni critiche già espresse e vagliate dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con la logica e congrua motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25266 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARINO il 10/07/1989
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) comma 2 bis e sexies e art. 187 comma 8, del d.lgs n. 285/1992.
L’imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con due motivi di ricorso, l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili nonché vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 157 e 159 cod.pen.
Il primo motivo di ricorso non si confronta con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato; reitera le medesime considerazioni critiche espresse nell’atto d’appello e vagliate dalla Corte territoriale. La Corte territoriale ha congruamente dato conto dei risultati accertati con lo strumento dell’alcoltest, eseguiti regolarmente e che hanno rilevato il grave stato di ebrezza dell’imputato, in piena coerenza con i plurimi elementi sintomatici.
La tesi difensiva sulla non attendibilità dell’accertamento fa leva su un concetto meramente assertivo di affermati “falsi positivi”, secondo cui lo stato di alterazione dell’imputato sarebbe stato causato dall’assunzione di medicinali per guarire lo stato influenzale. Il motivo richiede un inammissibile sindacato sulla efficacia dimostrativa del compendio probatorio, laddove la sentenza ha correttamente evidenziato che nessun dubbio era stato posto sul corretto funzionamento dell’etilometro. Le questioni proposte dal ricorrente non investono profili di legittimità, bensì di merito, inibite in questa sede.
Correttamente è stata negata la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata in data successiva alla pronuncia di primo grado, in quanto, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla c.d. riforma Orlando (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20989 del 12 dicembre 2024 (dep.2025).
Il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese’ processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
ammende.
Così è deciso, il 10 giugno 2025
La Cons. stensore
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