Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28649 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di guida in stato di ebbrezz ex art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada (fatto dell’11.4.2019).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, co 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Vizio di motivazione con riguardo al rigetto delle richieste di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale avanzate in sede di appello.
II) Nullità della notifica del decreto di citazione e omessa notifica dell’att introduttivo del giudizio di appello.
III) Vizio di motivazione, per avere posto a carico della difesa l’onere di dimostrare il malfunzionamento dell’etilometro; violazione delle disposizioni di cui agli artt. 379 d.P.R. 495 cit. e 114 disp. att. cod. proc. pen.
IV) Omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.
Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e>: art. 62-bis cod. pen. ed eccessività della pena.
VI) Mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, .ha concluso per il rig del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. Il motivo sub I) è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le Corte territoriale ha fornito adeguata risposta sul punto, avendo considerato superflue le richiest istruttorie avanzate dalla difesa per essere sufficientemente provata l’idonei dello strumento utilizzato per il rilevamento del tasso alcolemic:o, atteso che n verbale in atti era attestato che si trattava di etilometro omologato e revisiona con data di scadenza (settembre 2019) successiva alla data di accertamento (11.4.2019).
4.2. Anche sul motivo sub II) è stata fornita corretta e chiara risposta d giudici territoriali, i quali hanno rilevato come si trattasse di nullità d intempestivamente solo in fase di appello; vale, in ogni caso, l’elezione
domicilio al difensore fatta in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spe dello Stato; quanto alla citazione nel giudizio di appello, si osserva che la noti è stata eseguita al domicilio dichiarato in CariniINDIRIZZO INDIRIZZO, ma no essendo stato colà rinvenuto il prevenuto, la notifica è stata correttamen disposta ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. con deposito alla Ca comunale e al difensore di fiducia via pec.
4.3. Il motivo sub III) articola inammissibili censure di merito: si denuncia illeggibilità degli scontrini dell’etilometro, ma si tratta di questioni su sentenza impugnata ha reso logica ed esauriente motivazione, per cui la valutazione del giudice di merito appare assolutamente corretta oltre che puntualmente motivata, anche attraverso il richiamo alle dichiarazioni testimoniali ed ai verbali, sulla base dei quali il giudicante ha fugato ogni dub in relazione al corretto funzionamento dell’apparecchio etilometrico, alla carenza dei risultati di una misurazione intermedia e alla ritualità dell’avviso di leg ordine alla facoltà di farsi assistere da un difensore (v. pag. 6 della sent impugnata).
4.4. Il motivo sub IV) è manifestamente infondato, posto che sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. il provvedimento impugNOME si caratterizza per ampiezza m otivazionale e per piena corrispondenza ai principi di diritto in materia, dei quali fa buon gover attraverso una valutazione congiunta dei profili e delle modalità della condotta degli elementi oggettivi e soggettivi che connotano l’azione (v. pag. 10 dell sentenza impugnata).
4.5. Il motivo sub V) attiene al merito, a fronte di un iter argomentativ impeccabile quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e alla determinazione della pena.
4.6. La doglianza sub VI) è manifestamente infondata, alla luce dell’insegnamento secondo cui l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, n consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerla (cfr. Sez. 3, n. 26082 del 22/07/2020, Rv. 279757 01); valutazione che nel caso risulta congruamente e logicamente motivata (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), come tale insindacabile in cassazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, c:he si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
e estensore
Il Presidente