Guida in Stato di Ebbrezza: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di guida in stato di ebbrezza, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti del ricorso in sede di legittimità e sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come un ricorso basato sulla riproposizione di argomenti già esaminati e respinti sia destinato all’inammissibilità, confermando la condanna di un automobilista responsabile anche di un incidente stradale.
I Fatti del Caso: Condanna per Guida Sotto Influenza con Incidente
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista, ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. Gli accertamenti avevano rivelato un tasso alcolemico significativamente superiore ai limiti di legge (tra 1,65 g/l e 1,70 g/l), rientrando così nella fascia più grave prevista dalla normativa. A peggiorare il quadro accusatorio vi era l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. La condanna, emessa dal Tribunale, era stata confermata anche dalla Corte d’Appello.
I Motivi del Ricorso: Tentativo di Ribaltare la Decisione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Vizio di motivazione: Si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano accertato i fatti e individuato la sua responsabilità.
2. Mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.: Si lamentava che non fosse stata riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che avrebbe evitato la condanna penale.
In sostanza, la difesa mirava a ottenere una riconsiderazione delle prove e una valutazione più favorevole della condotta.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso sulla Guida in Stato di Ebbrezza è Stato Respinto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo dettagliato le ragioni del rigetto. I giudici hanno evidenziato che i motivi proposti non erano altro che una ripetizione delle stesse censure già adeguatamente analizzate e respinte sia in primo che in secondo grado. Tali argomentazioni sono state definite “generiche e prive di confronto” con le solide motivazioni delle sentenze precedenti.
Un punto chiave della decisione riguarda la natura del giudizio di cassazione. La Corte ha ribadito che il suo ruolo è quello di un “giudice di legittimità”, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei tribunali precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente. Prospettare una “diversa interpretazione delle emergenze processuali”, come ha fatto il ricorrente, esula completamente dalle competenze della Cassazione.
Infine, riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., la Corte ha ritenuto la decisione dei giudici di merito pienamente legittima. L’esclusione di tale beneficio è stata giustificata sulla base del “rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata”. L’elevato tasso alcolemico e, soprattutto, l’aver causato un incidente sono stati considerati elementi di gravità tali da rendere la condotta non qualificabile come “di particolare tenuità”.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che un ricorso per cassazione, per avere successo, deve sollevare questioni di puro diritto o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata, non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni fattuali. Per i casi di guida in stato di ebbrezza, la decisione ribadisce che la presenza di aggravanti, come l’aver provocato un incidente, rende estremamente difficile, se non impossibile, ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La gravità oggettiva del comportamento prevale, giustificando la risposta sanzionatoria dello Stato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso per guida in stato di ebbrezza è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva motivi generici e riproduttivi di censure già correttamente respinte dai giudici di merito, senza un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, non di merito. Secondo l’ordinanza, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione dei fatti.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
L’applicazione è stata esclusa a causa del “rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata”, aggravata dal tasso alcolemico elevato e dall’aver provocato un incidente. La Corte ha ritenuto questa valutazione immune da vizi logici e coerente con le risultanze processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40090 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOTO COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SOTO COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma di quella resa il 22 giugno 2023 dal Tribunale di Firenze, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c. e comma 2 bis cod. strada, per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato 1,6503/1 – 1,70 g/1), con l’aggravante di aver procurato un incidente;
il ricorso propone i seguenti motivi: vizio di motivazione in relazione agli artt. 55 e 361 cod.proc.pen., in ordine all’accertamento dei fatti ed in particolare alla individuazione dell’imputato; vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod.pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi riproduttivi di ragioni di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, non scalfiti da idonea critica. In sostanza, tutti gli argoment prospettati, incluse le critiche alla illegittima utilizzazione delle presunzioni, e censure articolate dalla difesa, riguardanti la individuazione e la responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.
Il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, mentre i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal sindacato di legittimità. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrent come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/1112020, dep. 2021, Rv. 280601).
Inoltre, la causa di non punibilità di cui all’ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2024