Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38138 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38138 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 6 giugno 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 11 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver causato un incidente;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e più in generale l’erronea valutazione degli elementi di prova, ritenuti in realtà di mero sospetto, è inammissibile (pp. 2 3 ricorso): il motivo reitera deduzioni già scrutinate dalla Corte territoriale (pp. 3) ed è teso ad ottenere una inammissibile rivalutazione del fatto, anziché alla formulazione di critiche di legittimità, enucleando uno dei vizi che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità);
considerato, infatti, che i giudici di merito (cfr., anche p. II sentenza del Tribunale) hanno valorizzato dei fatti noti – la presenza a bordo strada di un veicolo gravemente incidentato e l’elevatissimo tasso alcolemico (3,11 g/I, prossimo al corna etilico) – per ritenere, con ragionamento corretto sotto il profilo logico e giuridico, che il ricorrente si pose alla guida in stato di ebbrezza alcolica;
ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, è inammissibile: secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, le modalità della condotta, ed il significativo pericolo per l’incolumità degli utenti della strada); infatti, la valutazione sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022,
Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 01);
considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, COGNOME, cit.);
rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l’assenza di elementi positivamente valutabili, e la gravità del fatto), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01);
considerato, pertanto, che viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
considerato, inoltre, che al fine di concedere le generiche nessun rilievo assume la scelta di procedere con il rito abbreviato – come invece sostiene il ricorrente (p. 5) – in quanto la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento del riconoscimento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271 – 01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260012 – 01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242861 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025
Il Cons COGNOME e estensore COGNOME