Guida in stato di ebbrezza: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’esito di un processo penale, soprattutto in casi comuni come la guida in stato di ebbrezza, può dipendere non solo dalla solidità delle prove, ma anche dalla corretta impostazione delle strategie difensive nei vari gradi di giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del ricorso al giudice di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito.
I fatti del processo
Il caso analizzato riguarda un automobilista condannato sia in primo grado che in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti previste dall’articolo 186 del Codice della Strada. La difesa dell’imputato, non condividendo la valutazione operata dalla Corte d’Appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando principalmente due aspetti: l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato e delle relative aggravanti.
I motivi del ricorso e la decisione della Cassazione
Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero commesso degli errori nell’interpretare le norme e nel valutare le circostanze del fatto. Tuttavia, la Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti manifestamente infondati, giungendo a una declaratoria di inammissibilità.
La decisione si fonda su una distinzione cruciale nel nostro ordinamento: quella tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
La distinzione tra valutazione dei fatti e vizi di legge
La Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare i fatti, di valutare nuovamente le prove (come testimonianze, perizie, ecc.) o di sostituire la propria interpretazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria. Questo è il cosiddetto ‘giudizio di legittimità’.
Nel caso di specie, i giudici supremi hanno osservato che le censure mosse dalla difesa, pur essendo formalmente presentate come ‘errori di legge’, nascondevano in realtà un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un’attività preclusa in sede di legittimità.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha specificato nelle motivazioni che la sentenza della Corte d’Appello era sostenuta da un ‘conferente apparato argomentativo’. I giudici di merito avevano fornito una motivazione congrua e adeguata, basata su corretti criteri di inferenza e su ‘condivisibili massime di esperienza’.
Le deduzioni sviluppate nel ricorso, secondo la Cassazione, ‘dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello’.
In sostanza, la difesa non ha evidenziato un errore di diritto, ma ha semplicemente manifestato il proprio dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata nei precedenti gradi di giudizio. Poiché il ragionamento dei giudici di merito era esente da vizi logici, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque affronti un processo penale. Proporre un ricorso per cassazione non significa avere un’ulteriore possibilità di discutere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata.
Un ricorso basato esclusivamente sulla richiesta di una diversa interpretazione delle prove è destinato all’inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una lezione che sottolinea l’importanza di una strategia processuale consapevole e tecnicamente corretta.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove in un processo per guida in stato di ebbrezza?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudizio di merito).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Per quale motivo i giudici hanno ritenuto che il ricorso non riguardasse un errore di legge?
I giudici hanno ritenuto che, dietro l’apparente denuncia di errori di legge, i motivi del ricorso miravano in realtà a contestare la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio effettuati dalla Corte d’Appello. Questo tipo di contestazione è considerato un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito, che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che il ricorrente lamenta:
1.Erronea applicazione della legge penale, mancanza di motivazione in relazione all’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada; 2. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada.
Vista la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere il loro accoglimento.
Considerato che la sentenza è sostenuta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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