Guida in Stato di Ebbrezza: Inammissibile il Ricorso Basato su un Alibi Implausibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di guida in stato di ebbrezza aggravata da un incidente stradale, confermando la condanna di un automobilista. La decisione è di particolare interesse perché rigetta la tesi difensiva secondo cui l’alcol sarebbe stato assunto solo dopo l’incidente, delineando i confini della credibilità processuale e dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Processo
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 186, commi 2 e 2-bis del Codice della Strada. Era stato ritenuto responsabile di essersi messo alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, provocando un incidente stradale a seguito del quale il suo veicolo aveva preso fuoco.
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. Un vizio di motivazione, sostenendo che fosse plausibile aver assunto una bevanda alcolica offertagli da un testimone nel lasso di tempo tra l’incidente e l’arrivo degli accertatori.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Le Motivazioni della Cassazione sul caso di guida in stato di ebbrezza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della decisione si concentrano sulla logicità e coerenza della sentenza impugnata, smontando punto per punto le argomentazioni difensive.
L’Inattendibilità della Difesa
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto del tutto illogica e inverosimile la tesi dell’assunzione di alcol dopo il sinistro. La Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza d’appello fosse solida nel ritenere inattendibile la testimonianza a sostegno di tale versione. La presenza stessa del testimone sul luogo dell’incidente, in un momento antecedente all’arrivo delle forze dell’ordine, era stata smentita dai verbalizzanti.
Inoltre, la Corte ha definito “del tutto illogico” il comportamento di chi, dopo un incidente e in attesa dei soccorsi, si metta a consumare sostanze alcoliche, soprattutto quando lo stesso imputato aveva già ammesso di aver bevuto vino prima di mettersi al volante. Il sinistro stradale, peraltro, è stato considerato pienamente compatibile con la condizione di ebbrezza dell’automobilista.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’art. 131-bis c.p., è stato respinto. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito nell’escludere la non punibilità. Gli elementi considerati ostativi sono stati:
* L’elevato grado di ebbrezza riscontrato.
* La presenza di un precedente specifico a carico dell’imputato.
* Il rilevante pericolo creato per la circolazione stradale, concretizzatosi nell’incendio del veicolo.
Questi fattori, nel loro complesso, hanno impedito di qualificare l’offesa e la condotta come di “particolare tenuità”, rendendo inapplicabile il beneficio.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio cardine del processo penale: un ricorso per Cassazione deve basarsi su critiche specifiche e argomentate contro la decisione impugnata, non su generiche lamentele o su tesi difensive palesemente illogiche. La tesi dell’assunzione di alcol post-sinistro, se non supportata da prove solide e credibili, è destinata a soccombere di fronte a una valutazione logica dei fatti.
Inoltre, la pronuncia chiarisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un’esimente automatica. La sua applicazione richiede una valutazione complessiva della gravità del reato, che nel caso della guida in stato di ebbrezza deve tenere conto non solo del tasso alcolemico, ma anche delle concrete conseguenze e del pericolo causato. Un incidente stradale, specialmente se con esiti gravi come un incendio, costituisce un elemento decisivo per escludere la tenuità dell’offesa.
È una difesa valida sostenere di aver bevuto alcolici dopo un incidente stradale, ma prima dell’arrivo della polizia?
No, secondo questa ordinanza tale difesa non è valida se risulta illogica e non supportata da prove credibili. La Corte ha ritenuto del tutto implausibile che una persona assuma alcolici in attesa dei soccorsi dopo un incidente, soprattutto se aveva già ammesso di aver bevuto prima di guidare.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nel reato di guida in stato di ebbrezza?
L’applicazione può essere esclusa in presenza di elementi che indicano una significativa gravità della condotta, come un elevato grado di ebbrezza, la presenza di precedenti specifici e il rilevante pericolo causato alla circolazione stradale, come un incidente che ha provocato l’incendio del veicolo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. La condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33797 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRANSACQUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza da cui era conseguito un incidente stradale, di cui all’art.186 commi 2 e 2 bis C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione all’affermazione della responsabilità dell’imputato laddove, in ragione del tempo trascorso tra il fatto e l’intervento degli accertatori. risultava del tutto plausibile che COGNOME avesse assunto una bevanda alcolica che gli aveva offerto il teste COGNOME, il quale aveva appunto deposto in tal senso.
2.1 Con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
La motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude la veridicità alle dichiarazioni del teste COGNOME, risulta logica e priva di contraddizioni evidenti in quanto la presenza del teste sui luoghi dell’incidente in epoca antecedente all’intervento dei verbalizzanti risulta smentita da questi ultimi, mentre il sinistro stradale risulta del tutto compatibile con la condizione di ebbrezza alcolica del prevenuto e che risulta del tutto illogico che il COGNOME abbia assunto sostanze alcoliche in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine, pure avendo lo stesso ammesso di avere bevuto del vino prima di mettersi alla guida del veicolo.
La causa di esclusione della punibilità di cui all’art.131 bis cod.pe . è stata esclusa con apparato argomentativo del tutto integro, in ragione del grado di ebbrezza alcolica, del precedente specifico e del rilevante percolo per la circolazione stradale verificatosi a seguito dell’incendio del veicolo del COGNOME, non potendosi pertanto ravvisare la particolare tenuità dell’offesa e della condotta del reo.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Pr d nte