Guida in stato di ebbrezza: la Cassazione chiarisce la validità del test
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di guida in stato di ebbrezza, fornendo importanti chiarimenti sulla validità degli accertamenti tramite etilometro e sui limiti dei motivi di ricorso. La pronuncia ribadisce la solidità della procedura di accertamento anche in presenza di prove intermedie non andate a buon fine, confermando la condanna di un automobilista. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto stabiliti.
I Fatti di Causa
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello di Torino per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza in orario notturno, secondo quanto previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. Non accettando la decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di annullare la condanna.
I Motivi del Ricorso: una difesa a 360 gradi
La difesa dell’imputato si articolava su tre punti principali, volti a scardinare la decisione dei giudici di merito:
1. Vizio procedurale: Si lamentava una lesione del diritto di difesa, poiché la Corte d’Appello avrebbe erroneamente dato atto dell’omesso deposito delle conclusioni difensive, che invece erano state regolarmente presentate.
2. Mancata acquisizione di prove: La difesa contestava la mancata acquisizione dell’intero fascicolo degli accertamenti, inclusi gli scontrini dell’etilometro con esito ‘volume insufficiente’, considerati potenzialmente utili a dimostrare un malfunzionamento dell’apparecchio.
3. Mancato riconoscimento della tenuità del fatto: Si criticava la sentenza per non aver applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione sulla guida in stato di ebbrezza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando i motivi manifestamente infondati e, in parte, generici. I giudici hanno smontato punto per punto le argomentazioni difensive, confermando l’impianto accusatorio.
L’irrilevanza degli scontrini con ‘volume insufficiente’
Il punto più interessante della decisione riguarda la validità dell’alcoltest. La Corte ha stabilito che la dicitura ‘volume insufficiente’ su uno scontrino non introduce elementi di ambiguità o incertezza sui risultati validi. Se la procedura si conclude con due prove positive e concordanti, come richiesto dalla normativa, l’accertamento è pienamente legittimo. Gli esiti intermedi falliti non inficiano la validità del test, soprattutto quando, come nel caso di specie, la testimonianza degli agenti accertatori conferma che il conducente era stato invitato a soffiare con maggiore intensità.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto
Anche il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. è stato respinto. I giudici di legittimità hanno ricordato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è una prerogativa del giudice di merito. Se la motivazione che esclude tale causa di non punibilità è logica, non contraddittoria e basata sui criteri legali (come la gravità del danno e la condotta dell’imputato), essa non può essere messa in discussione in sede di Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sottolineando diversi principi chiave. In primo luogo, un vizio procedurale, come l’errata indicazione del mancato deposito di conclusioni, è irrilevante se non produce un concreto pregiudizio per la difesa. Nel caso specifico, i giudici d’appello avevano comunque risposto a tutte le doglianze sollevate, rendendo l’errore formale privo di effetti pratici.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. I motivi basati sulla richiesta di una diversa valutazione delle prove, come l’importanza da attribuire agli scontrini scartati, sono stati considerati generici e ripropositivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte nei gradi precedenti con motivazioni logiche. La coerenza del ragionamento del giudice distrettuale, che ha ritenuto pienamente rispettato il protocollo con due prove valide, è stata ritenuta non suscettibile di ulteriore sindacato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di guida in stato di ebbrezza. Le conclusioni pratiche che se ne possono trarre sono chiare: non è sufficiente appellarsi a piccoli vizi procedurali o a presunte anomalie tecniche dell’etilometro per sperare di ottenere un annullamento della condanna. È necessario dimostrare un effettivo pregiudizio al diritto di difesa e una palese illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. La validità dell’accertamento si fonda sul rispetto del protocollo che prevede due misurazioni positive, rendendo irrilevanti eventuali tentativi falliti durante la procedura.
Un errore procedurale della corte d’appello, come l’omessa menzione delle conclusioni depositate, rende sempre nulla la sentenza?
No, secondo questa ordinanza, l’errore procedurale è irrilevante se la corte ha comunque esaminato e risposto a tutti i punti sollevati nelle conclusioni e se la parte ricorrente non dimostra di aver subito un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa.
Uno scontrino dell’etilometro con la dicitura ‘volume insufficiente’ può invalidare il test per la guida in stato di ebbrezza?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale dicitura non crea incertezza o ambiguità. Se vengono effettuate due prove valide e concordanti, come richiesto dal protocollo, l’accertamento è pienamente legittimo e gli esiti dei tentativi falliti sono irrilevanti ai fini della prova.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La richiesta è stata respinta perché i giudici di merito hanno escluso la sua applicabilità con una motivazione considerata logica e non contraddittoria, basata sui criteri previsti dall’art. 133 del codice penale e sul comportamento tenuto dall’imputato. La Corte di Cassazione ha specificato che tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33754 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato l decisione del Tribunale di Verbania che ha riconosciuto COGNOME colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica nottetempo di cui all’art. commi 2 lett.b) e 2 sexies C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge comportante lesione del diritto di dife per avere il giudice dì appello dato atto dell’omesso deposito delle conclusi difensive nell’ambito di procedimento non partecipato, laddove le conclusioni erano state invece depositate. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge processuale per la omessa acquisizione da parte dei giudici di merito dell’int incarto relativo agli accertamenti urgenti sulla persona, comprensivo degli esiti d scontrini non utilizzati ai fini della prova di reità; con un’ultima articolazione la violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Il primo motivo risulta inammissibile in quanto il ricorrente, a parte il indicato in sentenza risultato errato (concernete la formulazione di conclusioni procedimento definito con trattazione cartolare), non ha evidenziato l’esistenza alcun pregiudizio nei confronti del ricorrente, atteso che il giudice di appello ha fo risposta a tutti i profili di doglianza sottoposti al giudice di appello e le conc depositate sì limitavano a reìterare le suddette articolazionì (sez.2, n.30232 16/05/2023, COGNOME, Rv.284802).
Gli ulteriori due motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scand da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argome posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositiv censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile dì ulteriore sindacato.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con risultanze processuali in quanto una volta stabilito che la dizione “volu insufficiente” nello scontrino emesso dall’apparecchiatura alcolimetrica no rappresenta un profilo di ambiguità o di incertezza nei risultati dell’esame, che fornisce la indicazione della presenza di alcol nell’espirato del conducente sottopo al test, del tutto correttamente il giudice distrettuale ha ritenuto la irrile eventuali ulteriori esiti non acquisiti, risultando pienamente rispettato il prot regolamentare che richiede due prove utili; non trattandosi peraltro di una pro legale ma di un accertamento utile a fornire indicazioni sulla percentuale di al
nell’organismo del conducente e avendo le due prove evidenziato esiti del tut compatibili tra di loro, a fronte dei profili sintomatici evidenziati dagli agenti di P avevano proceduto all’alcol test, del tutto logica e priva di contraddizioni motivazione della sentenza impugnata la quale ha ritenuto non assolutamente necessario procedere alla acquisizione di ulteriori scontrini i quali, se present atti, non avrebbero potuto sovvertire i risultati delle due prove valide, tenuto che dalla stessa prova testimoniale richiamata dalla parte ricorrente, il conduce era stato invitato a soffiare con più impegno stante la scarsa portata dell’insuf esaminato dall’apparecchiatura.
La causa di non punibilità è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria sulla base dei criteri offerti dall’art.133 comma 1 cod.p tenuto conto anche del comportamento successivo ai fatti serbato dall’imputato pertanto non sì presta al sindacato del giudice dì legittimità.
4. Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilator del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giusti stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Prsidente