Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24611 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GAETA il 08/08/1999
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
che ha conctuso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in parzial riforma della pronuncia resa il 27 aprile 2023 dal Tribunale di Cassino per ave ridotto la pena nei confronti dell’imputato, ha confermato l’affermazione del penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di guida in stato di ebbrez aggravato dalla provocazione di un incidente stradale e dall’orario nottur (commesso il 9 marzo 2019).
Avverso la prefata sentenza di appello ha proposto ricorso il difensor dell’imputato che ha articolato quattro motivi con cui rispettivamente deduce:
2.1. Violazione degli artt. 161 e 129 cod. proc. pen., per l’omessa dichiarazi della prescrizione, già maturata all’epoca della sentenza di appello;
2.2. Mancanza di motivazione sulla eccepita declaratoria di prescrizione;
2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione a doglianza sulla funzionalità dell’etilometro, per la mancata dimostrazion nonostante le iniziative difensive in tal senso, della corretta omologazion sottoposizione a revisione dell’etilometro usato per misurare il tasso alcolem dell’imputato;
2.4. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c pen.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
Il 15 gennaio 2025 sono pervenute note scritte del difensore dell’imputato avv. NOME COGNOME che parrebbe lamentare la mancata conoscenza della requisitoria del Procuratore generale e comunque insiste per l’accoglimento de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La prospettazione difensiva in ordine all’intervenuta estinzione per prescrizio oggetto dei primi due motivi, è generica, poiché non si indica il termine in cu reato sarebbe estinto, né il calcolo proposto. Deve peraltro osservarsi che le Sezi
Unite, con sentenza resa all’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, hanno affrontato il seguente quesito: “se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019” e lo hanno risolto, così come si legge nell’informazione provvisoria, divulgata immediatamente dopo la decisione, in senso affermativo, sostenendo che “per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017”.
Poiché il reato contestato, commesso il 9.3.2019, rientra tra quelli commessi dal agosto 2017 al 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui al legge n. 103 del 2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cu all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., conseguendone che il reato non era prescr alla data della sentenza di appello, né si è prescritto successivamente.
Quanto al tema della omologazione e sottoposizione a revisione dell’etìlometro, di cui al terzo motivo di ricorso, si ricorda che, nel caso del g penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 2, d.lgs. n.285 del 1992, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool median etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizz per l’alcoltest (Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, COGNOME, Rv. 277189), deve f riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad ogget la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (in tal senso, l necessaria precisazione di cui alla Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019, dep. 202 COGNOME, Rv. 278032), onere di allegazione che nel caso che occupa non è stat adempiuto. La sentenza impugnata, peraltro, richiama la dichiarazione del Brigadiere COGNOME secondo la quale l’imputato, all’arrivo degli operanti, si present con andatura barcollante e tutt’altro che lucido. Quanto al funzionament dell’etilometro, la Corte territoriale, richiamati i principi sul punto espressi da Sezione, ha altresì affermato come dagli scontrini in atti emergesse che l’etilome funzionava correttamente.
Venendo infine al quarto motivo di ricorso, la risposta fornita dalla Cor territoriale per negare il riconoscimento dell’invocata attenuante di cui all’ar n. 6, cod. pen. è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Se infatti é vero responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati indiretti, nondimeno assumono rilievo ai fini dell’invocata attenuante ex art. 6 6 cod. pen. i soli danni che costituiscano effetti normali dell’illecito secondo il c della cosiddetta regolarità causale (cfr. Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2
COGNOME e altri, Rv. 269271), per tale dovendosi intendere la sequenza costante del stato di cose posto in essere dal soggetto attivo. Ciò che non sembra poter ess
comunque revocato in dubbio è che deve trattarsi di danni causalmente derivanti dal reato. Il tema si è in particolare posto per la riferibilità causale dell
oggetto del risarcimento al contestato reato di guida in stato di ebbre consistente nel condurre un veicolo in condizioni di ebbrezza riferibili al t
alcolemico di cui all’art. 186, comma 2, lettere b)
e
c)
del Codice della strada, reato che, nel caso in esame, è aggravato dall’avere l’imputato provocato un incident
Sul punto si è affermato che la causazione di lesioni a terzi, pur sicurame possibile quale conseguenza della condotta di guida del soggetto in stato
alterazione, non costituisce per ciò stesso “effetto normale” di tale imputazio atteso che il reato di cui si tratta è reato di pura condotta, e che ben può acc
(e di solito accade) che l’atto di guidare in stato d’ebbrezza o sotto l’eff stupefacenti non si traduca in danni a carico di altre persone. Ne deriva che il n
meramente “occasionale” tra la causazione dell’incidente che provocò il danno e i reato oggetto di imputazione esclude che si possa parlare, nel caso di cui si tr
di risarcimento di un danno derivante da una relazione di “regolarità causale” con reato oggetto di addebito (cfr. Sez. 4, n. 7211 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 28582 Sez. 4, n. 31634 del 27/04/2018, COGNOME, Rv. 273083).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Preside te