Guida in Stato di Ebbrezza: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di guida in stato di ebbrezza è una delle infrazioni più comuni e severamente punite dal Codice della Strada. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione non solo sulla sostanza del reato, ma anche sulle corrette modalità per impugnare una sentenza di condanna. Vediamo come la mera riproposizione dei motivi di appello possa condurre a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Rimini, che condannava un’automobilista per il reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada. Nello specifico, le venivano contestate le ipotesi più gravi: la lettera c) del comma 2 (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) e le aggravanti dei commi 2-bis (aver provocato un incidente stradale) e 2-sexies. La pena inflitta era di sei mesi di arresto e 2.000,00 Euro di ammenda, con sospensione condizionale, oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente.
La sentenza veniva confermata integralmente dalla Corte d’Appello di Bologna. Insoddisfatta, l’imputata decideva di proporre ricorso per Cassazione tramite il suo difensore, articolandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e la Guida in Stato di Ebbrezza
I motivi del ricorso si concentravano su due presunte violazioni di legge:
1. Errata applicazione della legge penale riguardo all’aggravante dell’incidente: La difesa contestava la sussistenza della circostanza aggravante prevista dal comma 2-bis dell’art. 186, sostenendo che non fosse stato correttamente provato il nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza e il sinistro stradale.
2. Errata applicazione della legge penale sulla dosimetria della pena: Si lamentava che la pena inflitta fosse eccessiva e non adeguatamente motivata, chiedendone una riduzione.
Questi argomenti, tuttavia, erano stati già presentati e discussi nel giudizio d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che le censure proposte erano una semplice reiterazione dei motivi già avanzati in appello, senza un reale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso non spiegava perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo ragionamento, ma si limitava a ripetere le stesse lamentele.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito punto per punto le ragioni dell’inammissibilità. Per quanto riguarda la prima censura, relativa all’incidente, i giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte di merito avesse correttamente ritenuto provato il nesso tra l’abuso di alcol e il verificarsi del sinistro, giudicando infondata la versione dei fatti fornita dall’imputata. Il ricorso non offriva nuovi elementi giuridici per smontare questa motivazione.
Anche riguardo alla seconda censura, quella sulla pena, la Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva dato ampiamente conto dei criteri seguiti. Aveva infatti già considerato le circostanze attenuanti generiche (l’incensuratezza dell’imputata e il suo comportamento processuale), decidendo di bilanciarle in regime di equivalenza con l’aggravante contestata. La motivazione era quindi logica e sufficiente.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alle motivazioni della sentenza che si intende impugnare, non limitarsi a riproporre doglianze già respinte.
Perché il ricorso per guida in stato di ebbrezza è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano una mera ripetizione dei motivi già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha messo in discussione l’aggravante di aver causato un incidente?
No, la Corte ha confermato che la Corte di merito aveva correttamente ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante, avendo accertato il nesso causale tra l’abuso di sostanze alcoliche e il verificarsi del sinistro, e ritenendo infondata la versione fornita dall’imputata.
Come è stata valutata la richiesta di riduzione della pena?
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato adeguatamente la commisurazione della pena, avendo già applicato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell’incensuratezza e del comportamento processuale, bilanciandole in regime di equivalenza con l’aggravante contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 26.1.2023 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Rimini aveva ritenuto NOME responsabile del reato di cui all’art. 186 comma 2, lett. c) e commi 2bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandola alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda oltre alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo motivo ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. deduce la violazione e l’errata applicazione della legge penale con riguardo all’art. 186 comma 2 bis C.d. S.
Con il secondo motivo ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. deduce la violazione e l’errata applicazione della legge penale con riguardo alla dosimetria della pena.
Il ricorso é inammissibile in quanto le censure sono reiterative dei motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata.
Quanto alla prima censura, la Corte di merito ha correttamente ritenuto la circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis C.d.S. essendo stato accertato il nesso tra l’abuso di sostanze alcoliche ed il verificarsi del sinistro risultando per converso destituita di fondamento la versione fornita dall’imputata.
Quanto alla seconda censura, la Corte di merito ha diffusamente dato atto dei criteri adottati nella commisurazione della pena avendo già applicato le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell’incensuratezza dell’imputata e del suo comportamento processuale, in regime di equivalenza con l’aggravante contestata.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de ammende
Così deciso in Roma, il 17.4.2024