Guida in Stato di Ebbrezza: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di guida in stato di ebbrezza, chiarendo i limiti entro cui un ricorso può essere esaminato in sede di legittimità. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte Suprema non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme questa pronuncia per capirne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti: L’incidente e la Condanna
La vicenda riguarda un automobilista condannato sia in primo grado dal Tribunale che in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. I fatti risalgono al gennaio 2019, quando l’imputato, con un tasso alcolemico accertato di 1,76 g/l alla prima prova e 2,0 g/l alla seconda, tamponava un’autovettura regolarmente parcheggiata.
La condanna si basava sull’articolo 186, comma 2 lett. c) e comma 2-bis del Codice della Strada, che punisce severamente chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e prevede un’aggravante specifica se il conducente provoca un sinistro.
I Motivi del Ricorso e l’aggravante per la guida in stato di ebbrezza
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa contestava la sussistenza della circostanza aggravante, sostenendo che il suo contributo causale all’incidente non fosse stato adeguatamente provato.
Inoltre, il ricorrente si limitava a menzionare che in un altro procedimento era stata sollevata una questione di legittimità costituzionale relativa alla revoca della patente, senza però articolare in modo sufficiente e specifico la stessa questione nel ricorso in esame.
Le Motivazioni della Cassazione: Il Divieto di una Nuova Valutazione dei Fatti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali.
In primo luogo, il motivo relativo all’aggravante è stato giudicato ‘meramente reiterativo’. Ciò significa che la difesa si è limitata a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano infatti stabilito, sulla base dell’istruttoria dibattimentale e della testimonianza di un agente di polizia giudiziaria, che il nesso causale tra lo stato di ebbrezza dell’imputato e il tamponamento del veicolo parcheggiato era emerso chiaramente. Tentare di offrire una ‘diversa lettura del compendio probatorio’ in Cassazione costituisce una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
In secondo luogo, anche il motivo relativo alla presunta incostituzionalità della norma è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva né riproposto formalmente la questione né l’aveva articolata in modo adeguato, limitandosi a un vago riferimento a un altro procedimento. Questo non è sufficiente per investire la Corte di una questione così delicata.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione riafferma un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Pertanto, un ricorso basato esclusivamente sulla speranza di una nuova e diversa valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità.
Per l’automobilista, l’esito è la conferma definitiva della condanna, con l’ulteriore onere di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per cassazione su vizi di legittimità concreti e ben argomentati, evitando mere ripetizioni delle difese già svolte.
Perché il ricorso per guida in stato di ebbrezza è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una mera ripetizione di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che giudica solo la corretta applicazione della legge.
Quale prova è stata decisiva per confermare la responsabilità nell’incidente?
La testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria è stata decisiva. Ha chiarito che l’imputato, in evidente stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 2,0 g/l, aveva tamponato un’auto regolarmente parcheggiata, dimostrando così il suo contributo causale al sinistro.
È sufficiente menzionare una questione di incostituzionalità in un ricorso per vederla esaminata?
No. La decisione dimostra che non è sufficiente menzionare che la questione è stata sollevata in un altro procedimento. Per essere esaminata dalla Corte di Cassazione, la questione di legittimità costituzionale deve essere formalmente riproposta e articolata in modo specifico e sufficiente all’interno del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13509 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 10.05.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Brescia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso il 6.01.2019.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto GLYPH la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis CdS, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo logico e coerente. I giudici hanno rilevato che il contributo causale dell’imputato alla causazione del sinistro era emerso dall’istruttoria dibattimentale, avendo il teste di polizia giudiziaria chiarito che COGNOME, in stato ebrezza con un tasso alcolemico accertato di 1,76 gli alla prima prova e di 2,0 g/I alla seconda prova, aveva tampoNOME un’autovettura regolarmenl:e parcheggiata. A fronte di tale motivazione il ricorrente sottopone alla Corte una diversa lettura del compendio probatorio e, dunque, una inammissibile diversa ricostruzione degli accadimenti.
Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui si limita a rappresentare che in altro procedimento è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida. Il ricorrente, infatti, non ripropone la questione di costituzionalità, né la articola in modo sufficiente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ammende. e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE