Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9543 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore cla COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. violazione dell’art. 13 . 1 bis cod. pen.per mancata applicazione dell’istituto; 2. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gneiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. attinge aspetti valutativi della motivazione che sfuggono al sindacato di legittimità essendo stata correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione in sentenza, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, in ragione delle circostanze del fatto e dell’elevato tasso di alcolemico.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Considerato, guanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024