Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6638 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CONSELVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sente la quale la Corte d’appello di Venezia ha confermato quella del Tribunale di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2 -bis, codice strada (esito accertamento 3,73 g/I, il 27/1/2018);
viste le conclusioni scritte rassegnate dal difensore del COGNOME, con le quali il predetto ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per i motivi esposti nel rico si è integralmente riportato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non con giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure giudice dell’appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contr neppure manifestamente illogica;
che, in particolare, quanto all’accertamento del reato, i giudici terr correttamente ritenuto utilizzabili gli esiti dell’accertamento medico di enzimatico, effettuato a distanza di una ora e mezza dall’incidente e i circostanza allegata a difesa dell’avvenuta assunzione di farmaco contenent sussistendo l’obbligo di mettersi alla guida in stato di efficienza psico-fisic dell’accertamento, sez. 4, n. 50973 del 5/7/2017, Denicolò, Rv. 271532-01, in cui si è affermato che, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di ci grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenz fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo interva intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento; 4/3/2015, COGNOME, Rv. 263725-01; sul rilievo dell’assunzione di farmaci, se 15187 del 8/4/2015, COGNOME, Rv. 263154-01, in cui si è precisato che la prova contrar può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l’a farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale certificazione riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia riconducibilità del rilevato tasso alcoiemico a detta assunzione; n. 2868 de dep.2020, Frizzi, Rv. 278028-01, in cui si è richiamato, sul punto, l’obbligo del c di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica inclusivo di quello di effetti dei farmaci assunti e della loro interazione con l’assunzione di sostanze che, con riferimento al giudizio di comparazione, parte ricorrente ha omesso di che le generiche sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità
sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite post con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pe di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perc valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondent motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravv ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024