Guida in Stato di Ebbrezza: la Cassazione Conferma la Condanna
Con l’ordinanza n. 6618/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di guida in stato di ebbrezza, chiarendo importanti principi sulla validità della prova tramite alcoltest e sulla configurabilità dell’aggravante dell’incidente stradale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna emessa nei gradi di merito e ribadendo la solidità dell’impianto accusatorio.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso riguarda una conducente condannata dal Tribunale di Arezzo e, successivamente, dalla Corte d’Appello di Firenze, per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. c) e 2-bis del Codice della Strada. Gli accertamenti effettuati tramite etilometro avevano rilevato un tasso alcolemico superiore alla soglia più grave (1,65 g/l alla prima prova e 1,58 g/l alla seconda). Alla conducente era stata contestata anche l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.
La difesa aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto le argomentazioni, ritenendole una mera riproposizione di censure già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio.
La Valenza Probatoria dell’Alcoltest nella Guida in Stato di Ebbrezza
Uno dei punti centrali dell’ordinanza riguarda la prova dello stato di ebbrezza. La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: l’esito positivo dell’alcoltest costituisce piena prova della condizione di alterazione del conducente. Le doglianze della ricorrente, che miravano a mettere in discussione l’affidabilità della misurazione, sono state considerate infondate, in quanto i giudici di merito avevano già fornito una motivazione congrua, logica e non contraddittoria sul superamento della soglia di rilevanza penale.
L’Aggravante dell’Incidente Stradale
Particolarmente interessante è l’analisi della Corte sull’aggravante dell’aver provocato un incidente. I giudici di legittimità hanno confermato la corretta ricostruzione operata dalla Corte d’Appello, basata su deposizioni testimoniali e misurazioni. È emerso che la presenza di alcol nel sangue aveva inequivocabilmente pregiudicato la lucidità e l’attenzione alla guida dell’imputata.
La Corte ha specificato un principio cruciale: ai fini della configurabilità di tale aggravante, non è richiesto l’accertamento di un nesso eziologico diretto tra la condotta dell’agente e l’incidente. È sufficiente un collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione del conducente. In altre parole, se la condizione di impoverita capacità di reazione, dovuta all’alcol, è direttamente ricollegabile alla situazione di pericolo che ha portato all’incidente, l’aggravante è pienamente configurata.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente perché i motivi proposti non erano consentiti nel giudizio di legittimità. Le argomentazioni difensive si limitavano a riproporre le stesse censure già avanzate in appello, senza individuare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. I giudici del doppio grado avevano, secondo la Corte, esaminato e rigettato tali censure con una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
La Suprema Corte ha sottolineato come i giudici di merito abbiano correttamente valutato le prove, ritenendo provato sia il superamento della soglia alcolemica sia la sussistenza dell’aggravante dell’incidente stradale. Il trattamento sanzionatorio è stato considerato adeguatamente giustificato in relazione al pericolo concreto causato alla circolazione, al danno prodotto e al grado di colpa dell’imputata, che si era posta alla guida in stato di alterazione in orario serale.
le conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza due principi fondamentali in materia di guida in stato di ebbrezza. In primo luogo, conferma l’assoluta affidabilità dell’alcoltest come strumento di prova, rendendo arduo contestarne l’esito senza elementi concreti e specifici. In secondo luogo, definisce con chiarezza i contorni dell’aggravante dell’incidente stradale: non è necessaria una complessa dimostrazione del nesso causale, ma è sufficiente che l’incidente sia materialmente collegato alla ridotta capacità di reazione del conducente dovuta all’alcol. Di conseguenza, la decisione comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della severità con cui l’ordinamento sanziona tali condotte.
È sufficiente l’esito dell’alcoltest per provare la guida in stato di ebbrezza?
Sì, secondo l’ordinanza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, e i giudici hanno ritenuto provato il superamento della soglia di rilevanza penale sulla base di tale dato.
Cosa si intende per ‘collegamento materiale’ per l’aggravante dell’incidente stradale?
Non è necessario un accertamento del nesso eziologico (causa-effetto) tra l’incidente e la condotta, ma basta un ‘collegamento materiale’. Ciò significa che è sufficiente che il sinistro si sia verificato in connessione con lo stato di alterazione dell’agente, la cui capacità di manovra per scongiurare l’incidente era ridotta a causa dell’alcol.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. Le argomentazioni della difesa erano una semplice riproduzione di censure già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello con una motivazione ritenuta congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6618 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenz quale la Corte d’appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Arezzo di della stessa per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis, codice strada (1,65 g/I alla prima prova; 1,58 g/I alla seconda, in san Sepolcro il 20/3/2018);
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non conse giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure giudice dell’appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contrad neppure manifestamente illogica, avendo i giudici del doppio grado ritenuto pr superamento della soglia di rilevanza penale alla stregua del dato ricava misurazione effettuata (sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01, in cui si è ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcol prova dello stato di ebbrezza; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937-01);
rilevato, inoltre, con riguardo alla ritenuta aggravante dell’aver provocato u stradale, che i giudici del gravame hanno congruamente ricostruito la dinamica attr deposizioni testimoniali e le misurazioni effettuate, da cui si è evinto che l alcool nel sangue ha pregiudicato la lucidità e l’attenzione alla guida da parte (p.4), sul punto rilevandosi la perfetta adesione del ragionamento ai princip affermati dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 2 4 n. 54991 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271557, in cui si è precisato che, ai fini configurabilità dell’aggravante in esame, non è richiesto l’accertamento del nesso tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoveri approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricolle situazione di pericolo; n. 27211 del 21/5/2019, COGNOME, Rv. 275872; n. 36777 del 2/7/2015, COGNOME, Rv. 264419);
che, infine, il trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente giustificato, i al pericolo cagionato alla circolazione, al danno prodotto e al grado di colpa dell postasi alla guida in stato di alterazione da sostanze alcoliche in orario serale (
che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvis ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 17 gennaio 2024