Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33314 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRESCIA il 31/07/1972
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza del 20 gennaio 2025 con cui la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha convertito la pena detentiva di mesi due di arresto nella corrispondente pena pecuniaria di euro 6000,00, così determinando la pena complessiva in euro 6800,00 di ammenda.
Il ricorso deduce il vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) rispetto allo stato di ebbrezza dell’imputato al momento del sinistro nonché la prescrizione del reato contestato.
Il primo motivo é inammissibile.
Ed invero è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838).
Nella specie la Corte di merito con motivazione logica e puntuale ha ritenuto che il ricorrente si trovasse in stato di ebbrezza, rilevando l’esito della misurazione del tasso alcolennico tramite alcoltest e ciò anche nel caso in cui la prima prova abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell’alcol nell’organismo abbia uno sviluppo decrescente.
Pacifico è, del resto, che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accertamento” (Sez. 7, n. 45385 del 21/11/2024; Sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015′ Rv. 264716; Sez. 4, n. 24206 del 4/3/2015, Rv. 263725; cfr., anche Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Rv. 261573).
Dunque, in un caso come quello che ci occupa l’asserto secondo il quale il tempo trascorso per far luogo alla prova aveva implementato il tasso alcolico nell’organismo, che al momento della guida sarebbe stato inferiore ai parametri di legge, non vale più di una mera congettura, sfornita di qualsivoglia
attendibilità in assenza di elementi concreti tali da disattendere le risultanze dell’accertamento strumentale.
In conseguenza della inammissibilità della prima censura e quindi della mancata instaurazione del rapporto processuale, non può essere rilevata l’intervenuta prescrizione del reato maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello.
In conclusione il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025