Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7724 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7724 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo GLYPH
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ha proposto ricorso(ai s n ii~ … 0111 1 , 12.9 g. avverso la sentenza emessa il 7 febbraio 2025 dal Tribunale di Bologna che ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett c) e 2sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, altresì disponendo la sospensione della pate guida per due anni, per effetto del raddoppio per effetto dell’art. 186, comma c).
Due i motivi a sostegno del ricorso. Con il primo, il ricorrente deduce viola di legge per erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria, ris alla quale lamenta la omessa motivazione. Con il secondo motivo, deduce violazio di legge e vizio di motivazione per l’erronea determinazione del periodo di sospen della patente di guida, assumendosi che il Giudice abbia erroneamente applicat raddoppio della sanzione amministrativa accessoria, atteso che il veicolo di cui s risulta appartenere alla RAGIONE_SOCIALE, di cui l’imputato è socio unico e amministratore, dovendosi pertanto ritenere proprietario dello stesso.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto annullarsi senza la sentenza impugnata con rideterminazione della durata della sanzio amministrativa accessoria in un anno di sospensione della patente di guida; dichia il ricorso inammissibile nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che il ricorrente è stato condannato alla pena pecunia dell’ammenda, essendo stata convertita, ai sensi della L. 689/1981, la pena dete nella pena pecuniaria, che è stata cumulata con quella già irrogata, conseguen che la sentenza di cui si tratta è inappellabile (art. 593, comma 3, cod. pro comma sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. a, d.lgs. 150/2022) ed impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione.
Il primo motivo è inammissibile per mancanza di interesse, avendo il Tribun applicato la sospensione della patente di guida per la durata di anno, coinciden il minimo di legge previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo: trattandosi di ricorso per cassazi al Collegio non è consentito esaminare il profilo relativo alla proprietà del questione, né apprezzare al riguardo la documentazione allegata dal ricorrente,
appare essere stata prodotta per la prima volta nella presente sede di legittimità, non risultando peraltro che la questione sia stata dedotta davanti al Giudice di merito. D’altronde, nello stesso capo di imputazione, il veicolo Mercedes in questione era stimato di proprietà altrui.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore