Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40464 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40464 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di PARMA sia in qualità di difensore di fiducia COGNOME NOME che in qualità di sostituto processuale per delega orale del codifensore avvocato COGNOME NOME stesso foro il quale, dopo aver esposto nei dettagli i motivi del gravame conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATI -0
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Parma, ha condanNOME COGNOME NOME per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), comma 2 bis , cod. strada (fatto del 18.9.2018), alla pena di mesi sette di arresto ed €.2000,00 di ammenda.
Ricorre l’imputata proponendo otto motivi.
3.
Con il primo motivo, COGNOME denuncia l’illegittimità costituzionale della norma di cui all’art 186 comma 2 bis Cds, nella parte in cui prevede la revoca obbligatoria della patente di guida in caso di incidente stradale conseguente alla condotta di guida in stato di ebbrezza, anche se dall’incidente non risulta derivato alcun danno alle persone. La previsione era difatti del tutto irragionevole, a seguito della sentenza n.88 /2019 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità dell’automatismo nel più grave caso dell’omicidio stradale.
4.
Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta regolarità dell’esecuzione del prelievo ematico operato sulla COGNOME e della conseguente utilizzabilità delle risultanze dell’accertamento sanitario. Le risultanze del prelievo ematico erano invece inutilizzabili per mancanza dell’avviso previsto dall’art. 114 disp att cod proc pen: si trattava, infatt pacificamente, di un accertamento richiesto dalla polizia giudiziaria ai fini dell’accertamento del reato e non eseguito nell’ambito di un protocollo sanitario, e come tale dunque soggetto agli adempimenti di cui all’art. 114 disp att cod prc pen. La pronuncia impugnata era gravemente viziata laddove aveva confuso il piano del consenso al trattamento sanitario con la regolare comunicazione dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e laddove aveva ritenuto comunque correttamente dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un legale. In proposito era stato rilevato, già con i motivi di appello, che la volontà della ricorrente non poteva dirsi inequivocabilmente manifestata, in quanto le era stato sottoposto un modulo del tutto illegittimo che ricomprendeva, nella dichiarazione prestampata da sottoscrivere, sia la prestazione del consenso che la dichiarazione di essere stata avvisata della possibilità di farsi assistere da un difensore, con la conseguenza che la ricorrente, sottoscrivendo l’assenso al trattamento sanitario, aveva apposto al sottoscrizione anche in ordine alla dichiarazione di aver ricevuto l’avviso. Al fine di dimostrare la totale equivocità della rinuncia manifestata, COGNOME nel ricorso si allega un modulo attualmente in uso presso le strutture sanitarie, nel quale le due manifestazioni di volontà ( consenso al prelievo e rinuncia all’assistenza del difensore). Inoltre, la sentenza impugnata aveva illogicamente statuito, in assenza di verbale di accertamenti urgenti che avrebbe dovuto essere redatto dagli agenti intervenuti in loco, nonché in contrasto con le evidenze
5.
6.
7.
8.
9.
10.
probatorie, che gli agenti intervenuti nell’immediatezza del fatto avessero provveduto ad avvisare la COGNOME della facoltà di farsi assistere da un difensore. Al riguardo, la testimonianza dell’agente COGNOME era stata radicalmente smentita dalle altre fonti di prova, quali la deposizione del teste COGNOME, compagno della COGNOME, intervenuto nell’immediatezza dei fatti e prima del trasporto della ricorrente in ospedale. L’istruttoria era inoltre incompleta perché, nonostante le richieste della difesa, i giudici di merito non avevano ritenuto di escutere altri testi intervenuti sul posto.
Con il terzo motivo denuncia vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod pen. Le argomentazioni offerte dalla Corte erano illogiche, riferite a supposizioni prive di fondamento – quali quella che il tasso alcolemico fosse addirittura superiore a quello riscontrato – e non aveva tenuto conto di specifici precedenti giurisprudenziali favorevoli e dell’ottimo comportamento processuale della ricorrente.
Con il quarto motivo deduce COGNOME vizio di motivazione circa le argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla affermata per utilizzabilità dell’accertamento sanitario per il ritenuto raggiungimento della prova in tal senso, in assenza di un verbale, ove la prova era stata ancorata alle dichiarazioni dell’agente COGNOME, che aveva fatto riferimento alla dichiarazioni di altro operante intervenuto in loco, il m.11o COGNOME, senza che fosse stato escusso, come richiesto dalla difesa, il predetto maresciallo.
Con il quinto motivo COGNOME deduce vizio di motivazione poiché, con motivazione del tutto insufficiente ed illogica, erano state disattese le conclusioni del perito di parte in ordine allo stato di ebbrezza alcolica dell’imputata.
Con il sesto motivo, COGNOME lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, ossia il teste m.11o COGNOME e altro teste, COGNOME, richiesto dalla difesa, oltre alla lesione diritto previsto dagli art. 8 e 9 della Direttiva 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio in ordine al diritto di difesa.
Con il settimo motivo, deduce violazione di legge per aver applicato la circostanza aggravante della causazione dell’incidente stradale, sia ritenendo configurabile l’incidente sia negando il giudizio di prevalenza con le attenuanti generiche, ed escluso così la possibilità di poter commutare la sanzione nei lavori di pubblica utilità.
Con l’ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, in particolare per la esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. Nella invocata sentenza n.88 del 2019 si afferma testualmente, in motivazione, che la revoca della patente è sempre giustificata nelle ipotesi in cui i reati di omicidio stradale e di lesioni gravissime siano commessi in stato di ebbrezza alcolica. Si legge nella pronuncia citata che “porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime”. Il giudice delle leggi, dunque, ha escluso alla radice l’irragionevolezza della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida non già in ragione del concreto danno provocato, ma in ragione del pericolo connesso a detta condotta di guida, potenzialmente foriera di pregiudizi assai gravi; ne discende che non è affatto contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena, secondo il giudizio già espresso dalla Corte Costituzionale, disporre la sanzione della revoca della patente nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica connotati da peculiare gravità, quale quello che qui occupa.
I motivi inerenti alla inutilizzabilità dell’accertamento del tass alcolemico, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. In primo luogo, è in atti un verbale di accertamenti urgenti ai sensi degli artt. 186 e 187 che – come si dà ampiamente atto nelle pronunce di merito – è stato redatto, su richiesta della PG , presso la struttura sanitaria. Dal predetto verbale risulta che la ricorrente ha sottoscritto una dichiarazione nella quale, oltre a prestare il consenso all’accertamento sanitario, ha altresì dato atto di essere stata informata della facoltà di farsi assistere da un difensore. A tal proposito, sono del tutto infondate le censure mosse alla sentenza impugnata in ordine alla efficacia della sottoscrizione apposta alla dichiarazione medesima. Non vi è, infatti, alcuna equivocità, posto che, unitamente alla volontà di prestare il consenso al trattamento sanitario, con la sottoscrizione apposta la ricorrente ha dato atto ( mediante una dichiarazione di scienza, e non una ulteriore manifestazione di volontà) di aver ricevuto l’avviso di poter informare un difensore. Al riguardo, va rilevato che il requisito di utilizzabilità è costituito dall’avviso della facolt farsi assistere da un difensore, non essendo affatto necessario che l’interessato manifesti l’intenzione di farsi assistere o meno. Né, in assenza
di deduzioni circa la incapacità di apporre la sottoscrizione o coartazione di volontà, è contestabile la validità della sottoscrizione apposta e della conseguente riconducibilità a chi ha apposto la firma delle dichiarazioni sottoscritte.
2.1 A ciò va aggiunto che è ormai consolidato il principio per cui l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, di cui all’art. 114 disp att. cod. proc. pen., non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito, ( Sez.4 n. 14621 del 04/02/2021,Rv. 280833 – 01); e che la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, con la conseguenza che l’unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all’attendibilità di ta testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione
( Sez. 4 n. 35844 del 18/06/2021,Rv. 281976 – 01; Sez. 4 -n. 18349 del 29/04/2021,Rv. 281169 – 01). Nel caso di specie, le sentenze di primo e secondo grado ( si verte in ipotesi di doppia conforme) motivano in modo esauriente e chiaro che, come si evince dalla deposizione dell’agente NOME, intervenuto nella immediatezza del fatto, la ricorrente presentava una ferita al labbro e pertanto era stata chiamata l’ambulanza per il trasporto in ospedale: in quel frangente, prima dell’intervento dei sanitari, era stato dato avviso a quest’ultima della possibilità che fosse sottoposta ad accertamento del tasso alcolemico, informandola della facoltà di avvisare un difensore. Le ragioni della mancata verbalizzazione sul luogo del fatto risiedono dunque nell’urgenza dell’invio della ricorrente presso una struttura sanitaria presentando la ricorrente stessa necessità evidenti di cura, né, come è ben spiegato nelle pronunce di merito, vi è ragione di dubitare della attendibilità del teste. Quanto alle censure mosse circa la valutazione della deposizione del teste COGNOME, va infatti ricordato che in tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi COGNOME di riscontro COGNOME esterni, COGNOME il giudice deve limitarsi a verificare COGNOME l’intrinseca attendibilità COGNOME della testimonianza COGNOME – avuto riguardo COGNOME alla COGNOME coerenza ed analiticità COGNOME della COGNOME deposizione COGNOME nonche all’assenza COGNOME di contraddizioni COGNOME con altre deposizioni testimoniali COGNOME o con elementi accertati con i caratteri COGNOME della certezza – sulla base della presunzione COGNOME che, fino a prova contraria, COGNOME il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto COGNOME alle parti, COGNOME riferisce di solito fatti obiettivamente COGNOME veri (principio COGNOME di affldabilità) COGNOME e mente COGNOME solo in presenza COGNOME di un sufficiente COGNOME interesse COGNOME a farlo COGNOME (principio COGNOME di normalità), COGNOME specialmente COGNOME nel caso in cui dalla veridicità COGNOME del
dichiarato COGNOME possano scaturire COGNOME conseguenze pregiudizievoli COGNOME per se o COGNOME per altri (principio COGNOME di responsabilità) COGNOME (Sez.6, COGNOME n.3041 del 03/10/2017, COGNOME dep.2018, COGNOME Giro, Rv. 27215201). COGNOME Ove tale valutazione COGNOME sia esente COGNOME da COGNOME manifesta COGNOME illogicità ed intrinseca contraddittorietà, essa si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado, argomenta in modo convincente, chiaro e non illogico, che non si ravvisano elementi di contraddittorietà nella deposizione del teste COGNOME, posta la concatenazione temporale degli eventi, poiché il teste COGNOME era intervenuto prima dell’arrivo dei sanitari ma successivamente all’arrivo degli operanti e l’ulteriore teste COGNOME, non escusso nei gradi di merito, in un momento ancora posteriore.
2.3 Quanto esposto consente di rilevare l’infondatezza del motivo articolato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) quanto alla assunzione della deposizione del teste COGNOME nonché dell’altro operante (m.11o COGNOME) intervenuto sul posto. Si tratta di prove prive del carattere di decisività, in quanto inidonee ad intaccare la struttura portante della decisione Sez. 3 -, n. 9878 del 21/01/2020 Ud. (dep. 12/03/2020) Rv. 278670 – 01; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014 Ud. (dep. 12/02/2014) Rv. 259323 – 01). Come già rilevato, le pronunce di merito danno atto che il teste COGNOME era intervenuto in un momento successivo per rimuovere i mezzi, mentre, quanto al maresciallo, le pronunce impugnate argomentano in modo esaustivo circa l’attendibilità del teste COGNOME, escludendo la decisività di riscontri. In ogni caso , come esposto, l’avvertimento dato alla ricorrente emerge dalla dichiarazione contenuta nel verbale, sottoscritta dalla ricorrente stessa, già di per sé sufficiente a dimostrare l’espletamento dell’adempimento di legge. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. E’ poi manifestamente infondato il motivo inerente alla valutazione delle risultanze della perizia medico legale , in quanto la decisione oggetto di ricorso è in linea con il costante orientamento della Corte regolatrice, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, COGNOME, Rv. 26372501, da ultimo sez. 4, n.18548 del 18 gennaio 2023, non mass). Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche COGNOME ingerite COGNOME non COGNOME costituiscono COGNOME dati COGNOME determinabili COGNOME in astratto COGNOME e validi COGNOME per COGNOME la generalità COGNOME> dei casi, ma, posto un
andamento COGNOME generale COGNOME basato sulla nota “curva di Widmark” secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto e dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta COGNOME previsione COGNOME (Sez. 4, n. 45211 de113/09/2018, COGNOME non massimata; Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018). Pertanto , nella materia in riferimento non può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione.
4. Stesse considerazioni valgono quanto al riconoscimento della aggravante di aver provocato un incidente stradale: va ribadito infatti che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l’aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) :cfr Sez. 4 – , n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 – 01,; conforme Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 – 01. Peraltro va osservato che, nel caso in esame la ricorrente ha urtato violentemente due auto in sosta arrecando danno ai veicoli parcheggiati.
5. Relativamente, poi, al dedotto vizio dì motivazione riguardante la mancata applicazione delle causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod pen, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenui dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). COGNOME Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato esaurientemente le oggettive modalità della condotta, connotate dal rilevantissimo grado del tasso
alcolemico, dall’essersi spostata COGNOME in ora notturna, dal pericolo per la circolazione provocato. Va ulteriormente rilevato, per completezza, che il precedente giurisprudenziale invocato dalla ricorrente riguardava un caso in cui la Corte ha espressamente dato atto del valore del tasso alcolemico prossimo al grado di cui alla lett. b) dell’art. 186, mentre nel caso in esame il livello del tasso riscontrato non solo integra, ma supera in misura rilevante i coefficienti normativi previsti dalla fattispecie più grave.
5.1 Quanto al giudizio di bilanciamento, va rammentato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. ( vedasi per tutte Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 – 01). Nel caso in esame nessuna illogicità si coglie nel ragionamento dei giudici di merito, che hanno richiamato le oggettive modalità della condotta, rivelatrici di una elevata pericolosità e imprudenza nel compimento dell’azione posta in essere. Di conseguenza, resta incensurabile la statuizione relativa alla possibilità di applicare il benefici relativo ai lavori di pubblica utilità, essendo preclusa per legge.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in R ma il 7 settembre 2023 Il Co “sigliere e tensore
Il Presidente