Guida in stato di ebbrezza: Quando la scelta del rito processuale sana i vizi procedurali
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione affronta un’importante questione procedurale legata al reato di guida in stato di ebbrezza. La decisione chiarisce che la scelta di un rito alternativo, come il giudizio abbreviato, può precludere la possibilità di far valere determinate irregolarità avvenute durante le indagini, come il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Questa ordinanza offre spunti fondamentali sulle conseguenze strategiche delle scelte difensive nel processo penale.
I fatti del caso
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver causato un incidente. La condanna, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente lamentava una nullità procedurale: non gli era stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di essere sottoposto al prelievo ematico in ospedale, atto finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico.
La questione giuridica: nullità e sanatoria processuale
Il fulcro della questione non era l’esistenza del diritto all’assistenza difensiva, pacificamente riconosciuto, ma le conseguenze della sua violazione. Il mancato avviso costituisce, infatti, una “nullità a regime intermedio”. A differenza delle nullità assolute, che sono insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento, quelle intermedie devono essere eccepite dalla parte interessata entro precisi termini. Se non vengono sollevate tempestivamente, si considerano sanate. Nel caso di specie, l’imputato aveva scelto di definire il processo attraverso un rito abbreviato, richiesto a seguito di un’opposizione a decreto penale di condanna. La Corte è stata quindi chiamata a stabilire se tale scelta processuale avesse “sanato” la nullità lamentata.
La decisione della Corte sulla guida in stato di ebbrezza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati e in contrasto con la consolidata giurisprudenza. I giudici hanno ribadito un principio cruciale: la richiesta di giudizio abbreviato comporta la rinuncia a eccepire le nullità a regime intermedio. La scelta di questo rito, infatti, implica l’accettazione ad essere giudicati sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari, cristallizzando così il materiale probatorio e sanando eventuali vizi procedurali non assoluti.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla logica dei riti alternativi. Il giudizio abbreviato offre un beneficio (lo sconto di pena) in cambio di una rinuncia (quella a un pieno dibattimento e a contestare certi vizi degli atti di indagine). La nullità derivante dal mancato avviso al difensore, essendo a regime intermedio, doveva essere eccepita prima della conclusione del primo grado di giudizio. La richiesta di rito abbreviato, secondo la Corte, è un atto che per sua natura sana tale tipo di vizio, poiché l’imputato accetta il fascicolo delle indagini nello stato in cui si trova, comprese le prove in esso contenute. Di conseguenza, sollevare la questione solo in Cassazione è un’azione tardiva e processualmente inefficace.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e sottolinea l’importanza delle scelte difensive. Chi è imputato per guida in stato di ebbrezza deve essere consapevole che la decisione di optare per un rito abbreviato, sebbene potenzialmente vantaggiosa per la riduzione della pena, preclude la possibilità di far valere in seguito determinate eccezioni procedurali. La difesa tecnica deve quindi valutare attentamente e tempestivamente ogni possibile vizio degli atti di indagine prima di formulare la richiesta di un rito alternativo, poiché tale scelta ha effetti preclusivi e non reversibili.
È sempre nullo l’accertamento del tasso alcolemico se non mi viene dato avviso della facoltà di farmi assistere da un difensore?
No. La mancata comunicazione di questa facoltà determina una nullità “a regime intermedio”, non assoluta. Questo significa che deve essere contestata dalla parte interessata entro precisi termini procedurali per poter essere dichiarata, altrimenti si considera sanata.
Se scelgo il rito abbreviato, posso ancora contestare il mancato avviso al difensore per il prelievo ematico?
No. Secondo l’orientamento confermato dalla Corte di Cassazione, la richiesta di rito abbreviato sana questa specifica nullità. Scegliendo questo rito, l’imputato accetta di essere giudicato sulla base degli atti presenti nel fascicolo, rinunciando implicitamente a eccepire questo tipo di irregolarità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che la condanna impugnata diventi definitiva. Inoltre, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27280 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Lanciano di condanna per il reato di cui agli artt. 186 commi 1, 2, lett. b) e 2-bis d.lgs. 285/92 (in Treglio, il 12/7/2019);
ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati, in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità e, in particolare, con il principio secondo cui « In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna.» (sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282245-01); n. 40550 del 3/11/2021, COGNOME, Rv. 282062-01);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
NOME COGNOME
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
COGNOME
La pr i»erte
NOME COGNOME
COGNOME
C-
erranti
10 COGNOME