Guida in Stato di Ebbrezza: Incidente e Tenuità del Fatto, la Cassazione Chiarisce
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione sul reato di guida in stato di ebbrezza, in particolare quando è aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. La Corte di Cassazione, con una decisione chiara e lineare, ha ribadito i confini applicativi sia della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) sia della nozione stessa di “incidente stradale” ai fini dell’aggravante.
I Fatti del Caso: La Condanna per Guida Sotto Influenza
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis del Codice della Strada. La condanna era scaturita dalla sua condotta di guida in stato di alterazione alcolica, durante la quale aveva perso il controllo del veicolo, impattando più volte contro il guard-rail laterale senza alcuna interferenza esterna. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso: Tenuità del Fatto e l’Aggravante dell’Incidente
La difesa dell’imputato basava il proprio ricorso su due motivi principali:
1. Erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si sosteneva che la condotta dovesse essere considerata di particolare tenuità e, quindi, non punibile.
2. Insufficienza della motivazione sull’aggravante: Si contestava che il semplice impatto contro un guard-rail potesse configurare l’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale.
La Decisione della Cassazione sulla Guida in Stato di Ebbrezza
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi solidi e coerenti con la giurisprudenza consolidata.
Esclusione della Causa di Non Punibilità (Art. 131-bis c.p.)
I giudici di legittimità hanno confermato la decisione dei giudici di merito di escludere l’applicabilità della causa di non punibilità. La Corte ha sottolineato come il “disvalore oggettivo della condotta accertata” fosse tale da impedire il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da vizi logici e coerente con le prove emerse nel processo, rendendola insindacabile in sede di legittimità.
La Conferma dell’Aggravante dell’Incidente Stradale
Anche sul secondo punto, la Cassazione ha dato piena ragione alla Corte territoriale. È stato chiarito che il sinistro stradale era direttamente ascrivibile alla “impoverita capacità di governare il veicolo” da parte del conducente, a causa del suo stato di alterazione. La circostanza che l’imputato avesse impattato più volte contro il guard-rail, senza altre cause esterne, è stata considerata una prova palese di tale nesso causale. Pertanto, un evento di questo tipo rientra pienamente nella nozione di “incidente stradale” rilevante ai fini dell’aggravante contestata.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto ineccepibile il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. La decisione di escludere la particolare tenuità del fatto è stata giustificata dalla gravità intrinseca della condotta, che non si limitava alla sola guida in stato alterato, ma si concretizzava nella perdita di controllo del mezzo e nella collisione con una struttura stradale. Per quanto riguarda l’aggravante, la motivazione è stata considerata adeguata e supportata dalle risultanze processuali, che collegavano in modo diretto e inequivocabile lo stato di ebbrezza dell’imputato al verificarsi del sinistro. La giustificazione fornita, secondo la Suprema Corte, soddisfa pienamente i criteri interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
le conclusioni
Questa ordinanza consolida due principi fondamentali in materia di guida in stato di ebbrezza. In primo luogo, la sussistenza dell’aggravante dell’incidente stradale rende estremamente difficile, se non impossibile, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In secondo luogo, la nozione di “incidente” non richiede necessariamente il coinvolgimento di altri veicoli o persone, essendo sufficiente qualsiasi evento anomalo e dannoso per la circolazione, come la perdita di controllo del veicolo con conseguente urto contro ostacoli fissi, quale un guard-rail.
Impatto contro un guard-rail è considerato un “incidente stradale” ai fini dell’aggravante per la guida in stato di ebbrezza?
Sì, l’ordinanza conferma che la collisione con un guard-rail, causata dalla perdita di controllo del veicolo dovuta allo stato di alterazione del conducente, integra la nozione di incidente stradale rilevante per l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis del Codice della Strada.
È possibile ottenere la non punibilità per “particolare tenuità del fatto” se si guida in stato di ebbrezza e si causa un incidente?
Sulla base di questa decisione, è molto improbabile. La Corte ha stabilito che il disvalore oggettivo della condotta, che include la provocazione di un sinistro, è un elemento sufficiente a escludere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che le motivazioni della sentenza impugnata fossero logiche, coerenti con le prove e giuridicamente corrette. Le censure mosse dalla difesa sono state giudicate infondate, in quanto sia l’esclusione della non punibilità sia la conferma dell’aggravante erano state adeguatamente giustificate dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4498 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4498 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 21/07/1959
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; inadeguatezza e insufficienza della motivazione in ordine alla ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato, quanto alla deduzione concernente la mancata ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis cod. strada, che la Corte di merito, con motivazione priva di aporie logiche, supportata da adeguati riferimenti alle risultanze processuali, ha osservato come il sinistro stradale, per modalità di accadimento, fosse da ascriversi alla impoverita capacità di governare il veicolo da parte del conducente a causa delle condizioni di alterazioni in cui versava (circostanza palesata dal fatto che l’imputato è impattato più volte contro il grad-rail senza alcuna interferenza esterna).
Ritenuto che la giustificazione soddisfa i criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 4 n. 54991 del 24/10/2027, Rv. 271557).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Prqsidnte