Guida in stato di ebbrezza: il test è valido anche se non immediato
La guida in stato di ebbrezza rappresenta una delle violazioni più gravi e frequenti del Codice della Strada, con pesanti conseguenze penali. Una difesa comune in questi casi consiste nel contestare l’attendibilità dell’alcoltest, specialmente se eseguito a distanza di tempo dal momento della guida. Con l’ordinanza n. 20629/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali sulla validità della prova alcolimetrica e sull’onere della prova a carico di chi ne contesta il risultato.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un sinistro stradale. La condanna si basava sull’esito di un esame alcolimetrico su liquidi biologici, effettuato dopo l’incidente, che aveva rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.
Il Ricorso in Cassazione: la contestazione del test per la guida in stato di ebbrezza
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello. Secondo il ricorrente, i giudici non avrebbero tenuto adeguatamente conto del tempo trascorso tra la guida e l’esecuzione del test. Questo ritardo, a dire della difesa, avrebbe reso i risultati inattendibili a causa del possibile ‘slittamento del picco della curva alcolimetrica’, un argomento supportato da una consulenza tecnica di parte. In sostanza, si sosteneva che il valore rilevato potesse essere più alto di quello effettivo al momento della guida.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno chiarito che le argomentazioni della difesa non erano idonee a scalfire la logicità e correttezza della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato diversi punti cruciali. In primo luogo, il risultato numerico dell’esame alcolimetrico non era stato contestato in sé, ma solo nella sua interpretazione temporale. Inoltre, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come tale risultato fosse pienamente coerente con gli indici sintomatici dello stato di ebbrezza rilevati nell’immediato dagli agenti verbalizzanti.
Il principio di diritto affermato è di fondamentale importanza: il mero richiamo a una regola scientifica generale (come la curva del picco alcolico), in assenza di altri riscontri e a dispetto dei risultati di una misurazione strumentale, non può fondare una valutazione diversa da quella emersa dalla prova. Si tratta, secondo la Corte, di una ‘mera doglianza in fatto’ che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità.
La Cassazione ha inoltre precisato che, in caso di incidente stradale, l’accertamento tramite test è legittimo ai sensi dell’art. 186, comma 4, del Codice della Strada, a prescindere dalla presenza di evidenti sintomi di alterazione.
Fondamentalmente, era onere della difesa non allegare una ‘ipotetica e alternativa progressione alcolimetrica’, ma fornire elementi concreti a sostegno di una non corretta esecuzione della prova ematica o dimostrare la presenza di ‘fattori patogeni’ che avrebbero potuto interferire con le risultanze del test. In assenza di tali prove specifiche, il risultato dell’esame rimane pienamente valido.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza la validità probatoria degli esami alcolimetrici, anche quando non eseguiti nell’immediata flagranza del fatto. Per contestare efficacemente un test per guida in stato di ebbrezza, non è sufficiente appellarsi a teorie generali sul metabolismo dell’alcol. È necessario, invece, che l’imputato fornisca prove concrete e specifiche che dimostrino un vizio nella procedura di accertamento o la presenza di condizioni personali eccezionali in grado di alterare il risultato. Questa decisione pone un chiaro limite alle contestazioni generiche, ribadendo che la prova scientifica, se correttamente acquisita, mantiene la sua piena efficacia processuale.
È possibile contestare un test alcolimetrico solo perché è stato eseguito dopo un certo lasso di tempo dalla guida?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il mero passare del tempo non è di per sé sufficiente a invalidare il risultato del test. È necessario fornire prove concrete di un’errata esecuzione dell’esame o di altri fattori interferenti.
Su chi ricade l’onere di dimostrare che il risultato del test non è attendibile?
L’onere della prova ricade sull’imputato. Non è sufficiente avanzare un’ipotesi alternativa sulla progressione dell’assorbimento dell’alcol; è necessario allegare elementi specifici che mettano in discussione la correttezza della procedura di accertamento.
Il risultato del test alcolimetrico deve essere sempre supportato da sintomi evidenti di ubriachezza?
No. In caso di sinistro stradale, la legge consente di sottoporre i conducenti a test alcolimetrico a prescindere dalla ricorrenza di indici sintomatici di uno stato di alterazione. La prova strumentale è di per sé sufficiente se eseguita legittimamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FORLI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la decisione del Tribunale di Forlì,che lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all’art.186 comma 2 lett. c) e 2 bis C.d.S. per essersi posto alla guida in condizione di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale.
2.Avverso la suddetta sentenza insorge la difesa dell’imputato la quale denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’accertamento della condizione di ebbrezza di cui all’imputazione per non avere tenuto conto che l’esame alcolimetrico dei liquidi biologici era stato condotto dopo un certo lasso di tempo e che i risultati dovevano ritenersi inattendibili in quanto risentivano delle conseguenze del picco alcolico, denunciando sul punto anche il mancato rispetto dell’onere motivazionale cui era tenuto il giudice di appello a fronte delle argomentazioni tecniche svolte dal consulente del ricorrente
2. Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione alla doglianza sul tempo trascorso tra la condotta ascritta al prevenuto e l’esecuzione degli accertamenti sulla condizione di ebbrezza alcolica, tenuto altresì conto del possibile slittamento del picco della curva alcolimetrica. Ha infatti rappresentato il giudice territoriale che non risulta contestato il risultato cui è pervenuto l’esame alcolimetrico; Ha inoltre sottolineato il giudice di appello che il risultato è stato determiNOME da un esame che peraltro risultava del tutto coerente con gli indici sintomatici immediatamente rilevati dai verbalizzanti. Rileva la Corte di legittimità che il mero richiamo della regola scientifica, a dispetto degli esiti della misurazione meccanica e in assenza di riscontri desumibili dal quadro sintomatologico, non può fondare una valutazione alcolimetrica difforme da quella emersa dalla esecuzione della prova spirometrica o ematica, trattandosi di mera doglianza in fatto che non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità che si scontra con i dati che scaturiscono dall’impiego legittimo di strumentazione destinata a misurare la percentuale di alcol nei liquidi organici del conducente in presenza di veicolo coinvolto in sinistro stradale ai sensi dell’art.186 comma 4 C.d.S. e a prescindere dalla ricorrenza di indici sintornatici di uno stato di alterazione; al contrario era onere della parte interessata allegare non già un ipotetica e alternativa progressione alcolirnetrica in presenza di accertamento eseguito nel rispetto della disciplina che ne regolamenta l’attuazione, bensì
elementi a sostegno di una non corretta esecuzione della prova ematica ovvero di fattori patogeni interferenti con le risultanze della stessa.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifesta infondatezza delle doglianze articolate dall’imputato, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024.