Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40329 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 26/09/2024
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epig -afe, ha confermato quella adottata dal Tribunale di Bologna del 6 aprile 20 3, che aveva ritenuto NOME responsabile del reato previsto dall’art. 1 6, comma 2 lett. c), comma 2 bis, cod.strada, e lo aveva condannato alla pena i mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, con revoca della patente di uida perché ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l’ ggra fante di aver provocato un incidente stradale.
1.1. Il fatto sottoposto all’attenzione dei giudici di merito può ess -e così sintetizzato. In data 19 febbraio 2019, NOME era stato trovai o, dagli agenti dei C.C. del luogo, seduto sul marciapedi in INDIRIZZO a Salsorr aggiore Terme, ove si era verificato un sinistro stradale, consistente nel ‘urto di una autovettura contro una aiuola spartitraffico e poi contro due vetture parcleggiate sul lato destro della strada; poichè il medesimo mostrava evid nti :;egni di ebbrezza alcolica (pupille arrossate, dislessia, difficoltà nei movi enti e alito vinoso) veniva condotto presso il Pronto Soccorso a bordo di auto mbu anza, e qui, previa apposizione della firma dell’interessato sul modulo di Consenso, era stato sottoposto ad accertamento mediante esame del sangue, da segt iirsi con urgenza, su richiesta della polizia giudiziaria; dall’esame risultava I pre;enza di alcol nel sangue, nella percentuale di 1,95 g/I. L’incidente era stato acifii a mente causato dal conducente in stato di ebbrezza, che aveva urtati:1 sia l’aiuola spartitraffico che due vetture parcheggiate, per cui l’aggravaT era stata correttamente contestata.
2. La Corte di appello, disattendendo il relativo motivo d’impu naz one, ha confermato la piena utilizzabilità dei risultati dell’esame alcolemic , pcsto che risultava pacifico in atti che la comunicazione ex art. 114 disp. att. od.p .oc.pen. era stata fatta, perchè così risultava nel modulo/verbale sottoscritto di pugno dall’imputato, e che era del tutto irrilevante che lo stesso modulo, innas to nella disponibilità dei sanitari dell’ Ospedale, fosse stato modificato e reso pii: chiaro, con l’apposizione di due caselle, una per il consenso e una per la p esa d’atto di essere stato avvertito ex art. 114 cit. Quindi, condividendo l’acc rtarr ento di responsabilità compiuto dal primo giudice in relazione alla guid in ;tato di ebbrezza, posto che era l’unica persona presente e l’auto era di sua propi ietà, ha pure ritenuto infondato il motivo d’appello relativo alla applicazione dell ‘art. 131 bis cod.pen., in quanto a ciò ostavano i precedenti penali dell’imputato. Inoltre, era da escludersi, perchè del tutto ipotetica, la tesi the l’incidente, irtegrE to dall
mera collisione, potesse essere derivato dall’attraversamento impr animale o del malfunzionamento dell’impianto frenante. Il lavoro di p non poteva essere concesso perchè già concesso per la commissio reato, con esito evidentemente negativo. vvis) di un bbli :a utilità e di analogo
Avverso tale sentenza, NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del difens re ci fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito si ripor tano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 03, comma 1, disp. att. cod.proc.pen..
3.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge processual in relazione alla circostanza che la sentenza impugnata reca l’indicazione del d micil o eletto dall’imputato sia presso il proprio domicilio di Salsomaggiore Terme, che presso lo studio del proprio difensore di fiducia; si evidenzia che tale ambigu indicazione, nella intestazione della sentenza impugnata (art. 161 cl)d.prpc.pen), comporterebbe la violazione del diritto dell’imputato ad ottenere le notif che e le comunicazioni relative al processo esclusivamente presso il luogo ve I – a eletto domicilio e cioè, nel caso di specie, presso la propria abitazione, in S ‘somma ‘ore Terme.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge in ordine alla circostanza che era stata disposta la revoca della patente di guida in modo automatico a seguito della condanna per il reato di cui all’art. 186, omnia 2 bis, cod. strada, nonostante la illegittimità costituzionale pronunciatE dal a Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 2019, con riferimento alla ipoti; si di cui all’art. 222 cod.strada, che ha posto il principio della incostituzioalità di ogn automatismo nella applicazione della misura. In questa prospettiva, ha ri evato la evidenza di aspetti di incostituzionalità quanto alla fattispeci in esame, sollecitando la Corte di Cassazione a sollevare la relativa questione.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia violazione di legg pro :essuale in relazione al mancato rilievo di nullità dell’accertamento e dell’inutlizza Alità dei risultati etilometrici ottenuti mediante prelievo ematico, in assenza di prova dell’esplicito consenso della persona interessata, nonchè per la nancata indicazione degli avvisi di legge, da parte dell’autorità procedente, all’is :ante, ai sensi degli art. 114-356 cod.proc.pen., quando l’accertamento è finalizzato unicamente alla verifica del tasso etilometrico ed è effettuato su ichietita degli agenti di PG , con evidente grave lesione del diritto di difesa del pre enuto.
3.4.Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio d i motivazione in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità pr vista dall’art.
131 bis cod.pen., posto che i precedenti ritenuti ostativi erano risai nti im?1 tempo e che l’imputato si era mostrato sempre collaborativo con le Autorit’
3.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione si le gge con riferimento ai presupposti applicativi della contravvenzione contest ta nal punto in cui non era stata esclusa la configurabilità del reato previsto rt. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis d.lgs. 285 del 1992 per carenza ell’elemento soggettivo, consistente nella concomitanza della condotta di guida cm lo stato di ebbrezza, non sussistendo alcuna prova che l’odierno ricorrente Fosse il conducente del veicolo che aveva provocato il presunto sinistro in da a 19 Febbraio 20, nonché vizio di motivazione ravvisabile dal rapporto tra il Usto del provvedimento impugnato e gli altri atti del procedimento, sempre in ordii ie a tale aspetto della ricostruzione.
3.6. Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge per avere la !entenza impugnata ritenuto integrato l’elemento oggettivo della fattispecie, onchIa il vizio di motivazione ravvisabile dal testo del provvedimento, posto che I mot vazione della effettiva sussistenza dello stato di ebbrezza alcolica unitame te al a guida non sarebbe stata fornita.
3.7. Con il settimo motivo, si deduce violazione di legge e vizio d mol: vazione relativamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 cod. strada. Si evidenzia l’illegittimità della decisi ne Enche in quanto dal riconoscimento della circostanza, in primo grado, si era fa to d )endere il diniego della concessione della conversione della pena con il lavo di pubblica utilità.
3.8. Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione di legge relOvarr ente al trattamento sanzionatorio e vizio di motivazione in relazione al nancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime pre valenza rispetto alla contestata aggravante ed in ordine alla eccessivit del a pena principlae ed accessoria inflitta.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del “cors.
4.1. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la qu le iflsiste in ricorso e motivi nuovi, relativi anche alla necessità di rimettere il rico -so alle Sezioni Unite quanto alla possibilità di applicare alla fattispecie il le dell prescrizione contenuta nella legge Orlando ( I. n. 103/2017).
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ inammissibile il primo motivo di ricorso. Si deduce il vizio della sentenza derivante dalla indicazione contraddittoria dell’esi domicilio dichiarato (presso la propria abitazione) e del domicilio elet dell: , nullità tenzí di un o (p ·esso lo
studio del proprio difensore). Il ricorrente non ha chiarito quale sia Vinte -esse ad agire che sorregge la doglianza, posto che l’interesse alla impug azicne deve configurarsi in maniera concreta e cioè quale possibilità della lesion di 1. n diritto o interesse giuridico e non già come pretesa alla esattezza mera entp teorica della decisione ovvero alla eliminazione di irregolarità formali di atti che, per non aver spiegato incidenza sul contenuto della decisione, non hanno arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell’imputato. (Sez. 5, Sentenza n. 11)094 del 04/10/1978; Rv. 140648 – 01).
Il secondo ed il settimo motivo, che possono essere trattati congiun:amente perchè riferiti alla circostanza aggravante di aver provocato un in iden:e, sono manifestamente infondati, in quanto è infondata la tesi che vorrebbe entendere alla fattispecie in esame gli effetti della sentenza della Corte costituzion: le n. 22 del 2019, relativa all’art. 222 cod.strada. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione a l’art 3 Cost., nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di gui a nell’ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato acce .tato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 gra mi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all’art. ; 22 cod. strada, e non avendo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzional a di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 dell3 Corte costituzionale, inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni ‘n materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti (Sez. 4 – , Seri enza n. 7950 del 11/02/2021 Ud. (dep. 01/03/2021 ) Rv. 280951 – 01).
3. Inoltre, attesa la incensurabilità GLYPH in questa sede di leg ttimi :à della ricostruzione in fatto adottata dai giudici di merito con doppia sentenza cc nforme, in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui al comma 2 bis dell art. t 86 cit., va affermato che (Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Rv. 282794 – O ) in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, p evista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito d I gii.dizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la pre alen;:a delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale onnEssi alla sussistenza di tale aggravante.
E’ inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge nella parte in cui è stato ritenuto che siano stati inoltrati nella immediatezza, i necessari avvisi, ai sensi dell’art.356 c.p.p. e 114 disp att. c.p.p.
Occorre in primo luogo ribadire che non è sindacabile in sede salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la v giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergent interpretazioni dei fatti (cfr. Sez.2, sent. n. 20806 del 05/05/2011 i lei; ittimità, luta: ione del delle fonti di veisioni e v. 250362).
Si rammenta altresì che una diversa lettura delle evidenze imostrative acquisite non può ritenersi consentita in sede di legittimità, avendo ques:a Corte più volte ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un ,E pparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di lei gittimit la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impL gnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutai ione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di capacità esplicativa, rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ( 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del Rv. 26548Z). una -migliore fr. E :z. 6, n. 07/1. D/2015,
Nel caso di specie, la ricostruzione accolta dalla Corte distret di illogicità, atteso che le dichiarazioni del teste di polizia giudizia COGNOME, il quale aveva dichiarato che la richiesta di accertamenti u ai sanitari del pronto soccorso, era stata disposta dalla centrale o tuale è priva ia Dimenico gent , rivolta erati /a nella persona dell’appuntato NOME COGNOME, è stata, con mot vazie ne non manifestamente illogica, ritenuta attendibile,.
I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente ritenuto la suSsistenza dei presupposti di fatto per ritenere applicabile il principio secondo cyi ” l3 prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona Sotto’: osta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore d fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accertamenti urgenti sulla persi: na o da altri atti di polizia giudiziaria, atteso il valore fidefaciente degli stessi (NUMERO_DOCUMENTO del 17/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280381; Sez. 4, 21/01/2020, COGNOME, Rv. 278287). La redazione di tali atti, d’altro coincidere con l’espletamento dell’accertamento, senza che ciò ne in n. 3′)06 del de, ouò non ici la validità (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281976; Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 281169.
Peraltro, quanto al profilo della inutilizzabilità dei risultati, si è a fermato c la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiut su r chiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motiv ma ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, non è causa di i degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall’ strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 1 Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al terapeutici, utili; zabilità rt. 136 cod. , coinma 2, prelii:vo dei
campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. Sez. 4 – , Sentenza i. 2; 107 del 15/09/2020 Ud. (dep. 29/09/2020) Rv. 280047 – 01).
Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, aveniDlo la Corte di appello correttamente motivato il diniego della causa di non puni ìlità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. (precedente specifico, per il quale il Georg scu ora stato ammesso al lavoro di pubblica utilità – beneficio che pertanto non dovr , va aver sortito effetti di emenda – ed altri precedenti penali indicativi di pe sonz lità non immune dalla perpetrazione di illeciti).
Anche i motivi quinto e sesto non superano il vaglio di amrhissib lità, dal momento che gli stessi, nonostante il riferimento anche a presunte violazioni di legge, aggrediscono l’accertamento in fatto operato dai giudici di m rito !r1 tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglian;:a e al massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che imralidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, ,Maz; eo, Rv. 272995; Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220; S4 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252066).
La Corte di appello ha operato un adeguato e corretto apprezzarrentc unitario degli indizi, ritenendoli convergenti verso un significato univo o, ri :enendo pienamente acclarato che il NOME fosse alla guida dell’autovettura, trattandosi del proprietario del veicolo, unico soggetto presente sul posto e messosi in contatto con la fidanzata, alla quale aveva riferito del proprio coinvolgimento in un incidente. Egli, d’altronde, non aveva fornito ihdica;:ioni sul soggetto che, in alternativa, si sarebbe posto alla guida dell’auto di sr.be pr Dprietà.
Da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie lo3iche, il giudice del merito perviene alla conclusione che, al momento dei fatli di cui all’imputazione, il NOME NOMENOME NOME l’auto al momento dell’i cide
L’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa (silenzio per prot ggere terzi) appare meramente congetturale ed ipotetica.
Analoga considerazione va fatta relativamente al settimo mòtivo, quanto all’accertamento in fatto della condotta e della causazione dell’incid dell’imputato. Peraltro, la sentenza impugnata ha pure fatto corretti all’insegnamento di legittimità secondo il quale (Sez. 4 n. 27211 del Ud. (dep. 19/06/2019) Rv. 275872 – 01), in tema di guida in stato nte a parte rife -imento 21/C 5/2019 di el: brezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comnia 2-Lis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inattso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provo are )ericolo
alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimen o di terzi o di altri veicoli.
L’ipotesi difensiva è stata logicamente ritenuta priva di qualsias riscontro. Si tratta di dichiarazioni spontanee del NOMENOME in aperto contrasto con I 3 stessa tesi difensiva di non aver NOME il veicolo, sostenuta in precedenz . rretto e motivato deve ritenersi il diniego dell’ammissione al lavoro di p blicí i utilità stante la ritenuta non meritevolezza della pregressa ammissione ad analogo beneficio.
Quanto all’ottavo motivo di ricorso, la sentenza impugni ta, pur non procedendo ad una esplicita elaborazione del giudizio di bilanciamen o, ha seguito un iter motivazionale tale da rendere evidente la valutazione negativa circa il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull cc testata aggravante . Infatti, tale tema appare ampiamente ed accuratame4 5V luppato nell’ambito del tema complessivo del trattamento sanzionatorio. N n si -inviene alcuna indicazione, peraltro, circa la presenza di un atteggiamento colla )orativo del NOME come sostenuto in ricorso.
Infine, va osservato che l’allegazione di intervenuta prescri j ziow. , prima della pronuncia impugnata, prospettata con la memoria GLYPH ifen:;iva, è manifestamente infondata, per cui non rileva la rimessione del a questione giuridica riferita alla applicazione della legge Orlando in tema di sosp nsione della prescrizione.
Alla data dell’emissione della sentenza della Corte di appello il reato non era infatti prescritto, non essendo ancora decorso il termine massimo qu i lnquE nnale e l’inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza o per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimità nor . con3ente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la pessibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. poc. )en. iv compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di le ittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 co GLYPH prcc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedim nto ionché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inam issibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Ammende amento delle Cassa delle
Così deciso il 26 settembre 2024.