Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39868 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39868 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.11 ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell Corte di Appello di Lecce del 18 ottobre 2024 con la quale è stata confermata la sentenz pronunciata dal Tribunale di Lecce che lo ha condanNOME per il reato di guida in stato di ebbrez aggravato dall’aver provocato un incidente stradale, per aver impattato contro il cordolo dell’ di canalizzazione del traffico.
L’esponente lamenta, con quattro motivi, vizio di omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla configurabilità dell’aggravate contestata, nonché in ordine alla esclu dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. e al diniego di concessione delle attenuanti gen
2. Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla doglianza inerente alla motivazione per relationem riguardo alla ricostruzio del fatto, basata sulla inattendibilità dei rilievi in atti, il richiamo della Corte te motivazione del primo giudice è in linea con i principi consolidati espressi da questa Cort legittimità, posto che certamente non costituisce elemento di novità non esamiNOME in prim grado la deduzione secondo cui, trattandosi di strada trafficata, i segni dell’impatto sul pr cordolo avrebbero potuto essere riconducibili ad altri veicoli. Nella sentenza di primo gr invero, si dà atto che i segni dell’impatto rinvenuti dagli operanti erano recentissimi sull’asfalto si rinvenivano le tracce sfregamento del cerchione della vettura con il cordolo; è all’evidenza pienamente superato l’argomento, non certo nuovo ma congetturale, secondo cui i segni avrebbero potuto essere riconducibili ad altre vetture.
Il secondo motivo proposto si basa su censure di merito, costituite da una critica risultanze dei rilievi, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa valutazione prove. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legitt investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente ris alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacab cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’ite logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/ – dep. 1996, COGNOME, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo. La Corte di merito argomenta il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen rilevando la non te dell’offesa alla luce delle concrete modalità della condotta idonee a mettere in perico circolazione stradale. La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità
fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., d modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Stesse considerazioni valgono per il quarto motivo. Il diniego della concessione del attenuanti generiche si è basato sulla valutazione relativa alle modalità della condotta e gravità del pericolo, espresse in merito alla applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. La de della Corte territoriale è in linea con il consolidato principio secondo cui, nel motivare il della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ril rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 393 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005 Alba, Rv. 230691).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in oma, il 25 novembre 2025
Il Consigliere 1stensore
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