Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38366 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del marzo 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in ordin al reato di cuì all’art. 186 comma 2 lett.c), comma 2 sexies d.lgs 30 ottobre 285 commesso in Roma il 7 aprile 2019.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione dì legge e il di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibi quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Cor Appello con un percorso argomentativo esente da censure. La Corte ha rilevato c l’avviso all’imputato della facoltà di farsì assistere da un difensore di fiducia era stato dato, come risulta dal verbale in atti in cui è indicato che COGNOME COGNOME rif quanto al non corretto funzionamento dell’apparecchio etilometro, la Cort confermato la pronuncia di primo grado nella quale si era dato atto del consol orientamento per cui là verifica processuale del rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale g onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza de relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Se 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 393 12/01/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, COGNOME non massimata) e deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che po far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute.
Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimen della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente info Va osservato che, per la configurabilità della causa dì esclusione della pun prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una v complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ch conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della con del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pe (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad ope dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli el valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevant n. 55107 del 08/11/2018, Mílone, Rv. 274647), dovendo comunque il gíudice
motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poter discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. Peraltro si è anche chiarito che la motivazione in ordine alla non configurabilità della causa di non punibilità in esame può essere anche implicita e ricavarsi dal complesso del tessuto motivazionale della sentenza (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01)
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto con particolare riferimento al tasso alcolemico accertato, prossimo allo stato di incoscienza, non si presta ad essere censurata in questa sede.
Considerato che il terzo motivo, inerente il trattamento sanzionatorio, è manifestamento infondato. La Corte ha spiegato le ragioni della determinazione della pena e del bilanciamento RAGIONE_SOCIALE circostanze in termini di equivalenza con una motivazione non illogica, attraverso il richiamo alla gravità del fatto.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consiglie e es nsore COGNOME
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Il P COGNOME