Guida in Stato di Ebbrezza: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti e i requisiti di ammissibilità del ricorso, specialmente in un caso di guida in stato di ebbrezza. La vicenda vede un automobilista tentare di annullare la propria condanna basandosi su argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Caso: Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Vercelli e successivamente dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-sexies del Codice della Strada. La contestazione riguardava la guida con un tasso alcolemico particolarmente elevato, commessa nel giugno del 2021. Nonostante le sentenze di condanna nei primi due gradi di giudizio, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un esito diverso.
I Motivi del Ricorso: Tre Argomenti Difensivi
La difesa dell’imputato si basava su tre distinti motivi, volti a scardinare l’impianto accusatorio e la pena inflitta:
1. Sulla responsabilità: L’imputato sosteneva che il risultato dell’alcoltest fosse stato falsato dall’uso di un collutorio poco prima del controllo. A suo dire, questa circostanza avrebbe dovuto portare a un’assoluzione.
2. Sul trattamento sanzionatorio: Si contestava la pena inflitta, ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza.
3. Sulle sanzioni sostitutive: La difesa lamentava la mancata applicazione di sanzioni sostitutive alla pena detentiva, come ad esempio i lavori di pubblica utilità.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Genericità e Ripetitività
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La motivazione di fondo è che le argomentazioni presentate non erano altro che una riproposizione di censure già adeguatamente vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze, ma deve individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni
Entrando nel dettaglio, la Suprema Corte ha smontato punto per punto la strategia difensiva. In primo luogo, la tesi del collutorio è stata ritenuta non solo non sufficientemente provata durante il processo, ma anche inidonea a giustificare un tasso alcolemico così elevato.
Per quanto riguarda la pena, i giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello. Lo scostamento dal minimo legale era ampiamente giustificato dal giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, il quale vantava numerosi precedenti penali, tra cui uno specifico per lo stesso reato. Questo elemento ha avuto un peso decisivo nella valutazione dei giudici di merito.
Infine, riguardo alle sanzioni sostitutive, la Corte ha evidenziato una duplice carenza: non solo non era stata avanzata una richiesta specifica nei motivi di appello, ma non era nemmeno stato formalizzato il necessario consenso dell’imputato. In ogni caso, il giudizio negativo sulla sua personalità avrebbe comunque precluso l’accesso a tali benefici.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le stesse argomentazioni. È necessario che i motivi siano specifici e mirati a denunciare una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza precedente. Inoltre, la decisione evidenzia come il passato giudiziario di un imputato possa legittimamente influenzare la determinazione della pena, impedendo l’applicazione dei benefici di legge e giustificando una sanzione più severa. Per gli operatori del diritto, è un monito a costruire ricorsi solidi, basati su vizi concreti e non su mere riproposizioni di tesi già sconfessate.
L’uso di un collutorio può giustificare un tasso alcolemico elevato per il reato di guida in stato di ebbrezza?
No, secondo la Corte, questa giustificazione non è stata ritenuta adeguatamente provata e, in ogni caso, non era sufficiente a spiegare il tasso alcolemico elevato riscontrato.
Perché la pena per guida in stato di ebbrezza può essere superiore al minimo previsto dalla legge?
La pena può essere aumentata e discostarsi dal minimo edittale in base a un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, specialmente in presenza di numerosi precedenti penali, di cui uno specifico per lo stesso reato.
È possibile ottenere le sanzioni sostitutive alla detenzione se non sono state formalmente richieste in appello?
No, la Corte ha stabilito che la questione è inammissibile se non è stata oggetto di una richiesta specifica nei motivi di appello e se non è stato formalizzato il necessario consenso. Inoltre, un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato può comunque ostacolarne l’applicazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VARALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 11.07.2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Vercelli del 28 marzo 2022 in ordine al reato di cui all’art. 185 comma 2 lett.c) e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Borgosesia il 13.6.2021.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con percorso argomentativo corretto. I Giudici hanno rilevato che la versione per cui il ricorrente avrebbe assunto prima del test un collutorio che ne avrebbe falsato i risultati non era risultata adeguatamente suffragata nel corso dell’istruttoria e non valeva comunque a giustificare un tasso così elevato come quello riscontrato.
Rilevato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto anch’esso meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dai giudici di merito in modo adeguato. I giudici hanno argomentato che il discostamento dal minimo edittale era giustificato in ragione del giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, già gravato da numerosi precedenti, uno dei quali anche specifico.
Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sostitutive, è inammissibile. La Corte di Appello ha chiarito che nel caso di specie non vi era stata alcuna richiesta in tal senso con i motivi di appello né era stato formalizzato il consenso ex art. 545 bis cod. proc. pen. per le sanzioni sostitutive diverse da quella pecuniaria e che in ogni caso il giudizio negativo in ordine alla personalità dell’imputato ostava alla sostituzione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14-~ 2024
Il Consigli
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