Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7406 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 7406  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. :L86, comma 2, lett. b), comma 2-bis, cod. strada (capo A) e :L89, comma 6, cod. strada (capo B) (fatti del 19.1.2019).
Il processo di primo grado era stato celebrato con rito abbreviato, all’esito del quale il Tribunale aveva ritenuto, a carico del prevenuto, la sussistenza sia della condotta di guida in stato di ebbrezza (risultato dell’etilonnetro pari a 1,06 g/l); sia dell’aggravante di aver cagionato un incidente stradale, in violazione dell’art. 154, comma 6, cod. strada, in cui venivano coinvolte altre due autovetture; sia di non avere ottemperato all’obbligo di Fermarsi (art. 189, comma 6, cod. strada), benché coinvolto in incidente con danno alle persone (così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 189, comma 7, cod. strada).
 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
I)  Violazione di legge con riferimento agli artt. 415-bis, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., per nullità dell’avviso di conclusione delle indagini perché notificato al difensore d’ufficio nonostante il deposito della nomina fiduciaria in copia fotostatica in data antecedente all’emissione dell’avviso, per cui era ormai noto alla Procura il nominativo del legale di cui l’imputato intendeva avvalersi ed al quale era stato rilasciato il nulla osta e copia degli atti richiesti.
II)  Violazione di legge e vizio di motivazione, laddove ron è stata ritenuta integrata una causa di nullità generale a regime intermedio a seguito della riqualificazione dell’imputazione sub B) operata in sentenza senza il previo contraddittorio, per quanto più favorevole all’imputato, trattandosi di situazione a sorpresa idonea a ledere il diritto di difesa.
III)  Vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione al dato dell’orario del sinistro, collocabile alle ore 1.9.00, mentre la Corte territoriale h
posto a fondamento delle proprie argomentazioni quale orario del sinistro quello delle ore 20.00. Ne sono seguite ulteriori inesattezze, con particolare riguardo alla soglia del valore alcolemico riscontrate a mezzo etilometro al momento del controllo (un’ora e quaranta minuti dopo), diverso e più alto rispetto a quello riscontrabile al momento della guida e tale da rientrare nella soglia dell’illecito amministrativo.
IV)  Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di regolare funzionamento dell’etilometro, tenuto conto della consulenza di parte che aveva introdotto dubbi sulla possibile imprecisione dell’apparecchio e comunque costituendo onere dell’accusa provare la conformità dell’etilometro ai requisiti di legge.
 Violazione di legge in relazione all’accertamento del dolo per il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, non essendo stato argomentato sulla base di quali elementi l’imputato avrebbe dovuto avere contezza che dal sinistro erano derivati danni a persone, anche tenuto conto della tenuità del sinistro.
VI)  Mancata applicazione dell’art. 47 cod. pen. per errore sul fatto che costituisce reato, essendo plausibile che l’imputato sia incorso in errore quanto alla presenza di danni a persona e non solo alle cose, in misura non diversa in cui vi sono incorsi i diretti interessati e gli agenti accertatori.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
 Il primo motivo – con cui si eccepisce una nullità per omesso avviso dell’avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia previamente nominato – non considera che la nullità dedotta, pacificamente a regime intermedio, risulta ormai sanata, ai sensi del comma 6-bis dell’art. 438 cod. proc. pen., dal rito abbreviato prescelto dall’imputato.
Il secondo motivo – con cui si eccepisce una causa cli nullità generale a regime intermedio a seguito della riqualificazione dell’imputazione sub B) operata in sentenza senza il previo contraddittorio, per quanto più favorevole all’imputato, trattandosi di situazione a sorpresa idonea a ledere il diritto di difesa – è manifestamente infondato.
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3.1. Va premesso che, nel caso in disamina, il giudicante, a fronte di una contestazione (capo B) riguardante l’omesso obbligo di fermarsi per prestare assistenza a persona ferita (art. 189, comma 7, cod. strada), ha riqualificato il fatto nel cd. reato di “fuga” di cui al comma 6 dell’art. 189 cod. strada.
A detta della parte ricorrente, una simile riqualificazione, intervenuta “a sorpresa”, avrebbe leso il proprio diritto di difesa e avrebbe, quantomeno, imposto al Giudice di restituire gli atti al PM, trattandosi di abbreviato in cui l’imputato si ritrova “vincolato” alla propria scelta, per cui la pubblica accusa sarebbe tenuta a contestare il titolo di reato “corretto”, quantomeno prima della ammissione del rito richiesto.
3.2. In realtà, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la diversa qualificazione giuridica attribuita dal giudice al fatto non comporta alcuna lesione del diritto di difesa, ben potendo l’imputato impugnare la decisione e quindi interloquire sulla questione del titolo del reato.
Sul tema, è stato condivisibilmente affermato che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata all’esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d’appello l’imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l’acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento (cfr. Sez. 6, n. 10093 del . 14/02/2012, Rv. 251961 01). Sulla stessa linea, è stato ribadito che l’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cu l’imputato è chiamato a rispondere, sancito dall’art. 111, comma terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett, a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948 – 01).
3.3. Sotto diverso profilo, neanche si può affermare che nel caso di specie il Giudice avrebbe dovuto restituire gli atti al PM, trattandosi di riqualificazione giuridica “a sorpresa” determinata dalla individuazione di un fatto “diverso” o “nuovo”.
E’ noto, infatti, che in caso di rito abbreviato, è possibile la modificazione della imputazione da parte del giudice solamente per i fatti che siano emersi o a seguito dell’espletamento della integrazione probatoria alla cui effettuazione era condizionatamente subordinata la richiesta di accedere al rito speciale, ovvero a seguito della integrazione istritoria disposta ex officio ai sensi dell’art. 441,
comma 5, del codice di rito, nei limiti, comunque, fissati daii’art. 423 del medesimo testo proceuale (Corte di cassazione Sezioni unite penali, 31 febbraio 2020, n. 5788).
Nel caso di rito abbreviato incondizionato, invece, una d versa qualificazione dell’originaria imputazione di reato può determinare la lesione del diritto alla difesa e al contraddittorio, ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU, qualora la contestazione del nuovo titolo di reato sia del tutto imprevedibile per l’imputato (cfr. Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, Rv. 277047 – 01; v., per analoghe considerazioni, in motivazione, Sez. 3, n. 3951 del 28/09/2021 – dep. 2022, Rv. 282830 – 01).
Tuttavia, deve trattarsi, appunto, di una effettiva modifica dell’imputazione, imprevedibile in quanto derivante, essenzialmente, da una configurazione nuova o diversa del fatto, in maniera tale che la relativa condanna si ponga in aperta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per la diversa modalità di realizzazione del fatto accertata rispetto a quanto originariamente contestato.
Ebbene, nel caso in disamina il fatto non è stato in alcun modo mutato o integrato dal giudice, ma è stato solo diversamente qualificato mediante un’operazione del tutto prevedibile per l’imputato. La base fattuale della contestazione era costituita dalla circostanza, incontestata, che l’imputato, dopo il sinistro, non aveva adempiuto all’obbligo di fermarsi. L’imputazione originaria aveva inquadrato il fatto nel reato di cui al comma 7 dell’ad 189 cod. strada, il quale, come è noto, implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma sesto del predetto art. 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica. (cfr. Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Rv. 266969 01).
I giudici di merito hanno escluso la configurabilità della condotta ulteriore di omessa assistenza, giuridicamente inquadrando il (medesimo) fatto storico nel reato di “fuga”, mediante un’operazione interpretativa del tutto prevedibile per l’imputato, trattandosi di reato che condivide con quello originariamente contestato il medesimo presupposto fattuale (inottemperanza all’obbligo di fermarsi).
In tal senso, nessuna violazione del principio del contraddittorio e nessuna imprevedibilità del diverso titolo di reato possono dirsi realizzate, poiché l’imputato doveva comunque difendersi da un’accusa che già conteneva tutti gli elementi di fatto del reato di cui al comma 6 dell’art. 189 cod. strada, per cui poteva aspettarsi una simile decisione.
Il terzo motivo – con cui si contesta la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata in relazione all’orario del sinistro e alla soglia del valore alcolemico riscontrato a mezzo etilometro – è manifestamente infondato, oltre che prospettato in maniera confusa e generica.
4.1. Contrariamente a quanto sostenul:o dalla difesa ricorrente, la decisione di merito ripercorre in maniera logica e analitica tutti gli accertamenti svolti, ricostruendo in maniera dettagliata i fatti processualmente emersi.
4.2. In particolare, è chiaramente sitatuito in sentenza che l’orario del sinistro doveva essere collocato alle ore 19.00, mentre la divergenza di circa settanta minuti fra l’ora indicata nell’annotazione di polizia giudiziaria ed i verbali di sommarie informazioni, era da ricondursi all’impostazione del time code del dispositivo di ripresa del Priymak (colui che, dopo l’incidente, aveva inseguito l’autovettura condotta dal prevenuto) sull’ora legale, mentre il fatto era avvenuto il 19.1.2019, in applicazione del regime di ora solare.
4.3. Per quanto attiene alla questione del valore-soglia del tasso alcolemico accertato al momento della guida, è noto l’orientamento che non attribuisce particolare rilevanza alla distanza temporale intercorsa fra la condotta di guida e l’accertamento etilometrico, così come sono privi di specifica valenza probatoria tutte le considerazioni che attengono alla cd. curva di Widmark. Nella specie, peraltro, i giudici hanno osservato che il sinistro era avvenuto circa 30/40 minuti prima dell’accertamento etilonnetrico, sicché il fattore temporale non assume particolare rilevanza. Inoltre, si è dato atto del fatto che il COGNOME, secondo gli operanti, presentava la sintomatologia tipica dell’ebbro, nonché alito vinoso.
In proposito, va qui ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata (Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Rv. 277689 – 01; in motivazione la Corte ha precisato che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rende necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l’esecuzione del test).
Il quarto motivo – in punto di regolare funzionamento dell’etilometro – è manifestamente infondato, poiché, diversamente da quanto prospettato, l’orientamento più recente e prevalente della giurisprudenza di legittimità è nel senso che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova
contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (Sez. 4, n. 46146 de 13/10/2021, Rv. 282550 – 01), evenierize che sono state compiutamente escluse dai giudici territoriali con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, come tali insindacabili in cassazione.
6. Il quinto motivo – con cui si censura l’accertamento del dolo per il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada – è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata ha esaurientemente e logicamente spiegato la ragione per cui l’imputato non poteva che essersi accorto dell’avvenuto incidente, avendo dovuto frenare per evitare l’impato con altra auto che poi andava a collidere con una terza vettura nei pressi dello svincolo stradale, teatro del sinistro.
Si tratta di argomentazioni logiche ed in linea con l’orientamento secondo cui, nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, cod. strad. l’accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Rv. 255429 – 01).
Il sesto motivo – con cui si deduce la mancata applicazione dell’art. 47 cod. pen. per errore sul fatto che costituisc:e reato – è inammissibile, in quanto sviluppa, peraltro in maniera generica e ipotetica, una non consentita censura di merito, là dove pretende di sottoporre a questa Corte di legittimità una possibile ricostruzione alternativa dei fatti, in base alla quale l’imputato, dopo l’incidente, non si sarebbe fermato in quanto, plausibilmente, avrebbe potuto erroneamente rappresentarsi che si trattasse di lieve sinistro con danni ai SDii mezzi e non alle persone. E’ evidente che si tratta di una mera supposizione che sconfina nel merito, in nessun modo esaminabile in questa sede.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Cons re estensore
Il Presid