Guida in Stato di Ebbrezza con Incidente: Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla guida in stato di ebbrezza e sulle corrette modalità di impugnazione delle sentenze di condanna. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una conducente, confermando la sua responsabilità e le relative sanzioni. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprendere i principi applicati dai giudici.
Il Caso in Analisi: un Ricorso contro la Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
Una conducente veniva condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti di avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (la fascia più grave prevista dalla legge) e di aver provocato un incidente stradale. Non rassegnata alla decisione della Corte d’Appello, la donna proponeva ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione su due fronti: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.) e l’eccessiva entità della pena e della sanzione amministrativa accessoria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni difensive, giudicando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi proposti fossero generici, privi di un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata e, di fatto, una semplice riproposizione di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito.
L’Esclusione della Causa di Non Punibilità
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la richiesta di applicare l’art. 131-bis del codice penale, che consente di non punire reati considerati di “particolare tenuità”. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello nell’escludere tale beneficio. La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta logica e coerente, in quanto basata sul rilevante disvalore oggettivo della condotta.
Sono stati considerati decisivi i seguenti elementi:
* L’elevato tasso alcolemico riscontrato.
* La pericolosità concreta della condotta di guida tenuta dall’imputata.
* La gravità dei danni causati a cose e persone a seguito dell’incidente.
Questi fattori, nel loro insieme, delineano un fatto tutt’altro che “tenue”, giustificando pienamente la decisione di non applicare la causa di non punibilità.
La Congruità delle Sanzioni per la guida in stato di ebbrezza
Anche le censure relative alla pena e alla sanzione amministrativa sono state giudicate infondate. Per quanto riguarda la revoca della patente di guida, la Corte ha ribadito che si tratta di una sanzione obbligatoria per legge quando si verifica un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Non vi era, quindi, alcuna discrezionalità per il giudice.
Per quanto concerne la pena, i giudici hanno evidenziato come questa fosse stata determinata in misura addirittura favorevole all’imputata: la pena detentiva era stata fissata al minimo edittale (un anno di arresto) e la pena pecuniaria al di sotto del minimo legale (2.000 euro anziché 3.000, come previsto a seguito del raddoppio per l’aggravante dell’incidente). La Corte ha colto l’occasione per ricordare un principio fondamentale: quando la pena è pari al minimo edittale, il giudice non ha alcun obbligo di fornire una specifica motivazione sulla sua scelta sanzionatoria.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi di ricorso. In primo luogo, l’appello non si confrontava criticamente con la sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre doglianze già esaminate. In secondo luogo, la valutazione del giudice di merito sull’esclusione dell’art. 131-bis c.p. è stata ritenuta immune da vizi logici, poiché fondata sul concreto e significativo disvalore della condotta, caratterizzata da un tasso alcolemico elevato e dalla provocazione di un incidente con danni a cose e persone. Infine, le critiche sulla determinazione della pena sono state respinte, poiché la sanzione della revoca della patente era obbligatoria per legge e la pena era stata fissata al minimo edittale, per la quale non è richiesto un obbligo di motivazione specifico.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce che un ricorso in Cassazione deve essere specifico e puntuale, non una mera ripetizione di argomenti già vagliati. In materia di guida in stato di ebbrezza, la gravità oggettiva della condotta, desumibile dal tasso alcolemico e dalle conseguenze prodotte (come un incidente), è un fattore determinante per escludere benefici come la non punibilità per tenuità del fatto. Infine, viene confermato che sanzioni come la revoca della patente sono, in certi casi, una conseguenza automatica e inderogabile prevista dalla legge, e che il giudice non è tenuto a motivare la scelta della pena minima.
Quando un ricorso in Cassazione per guida in stato di ebbrezza può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limitano a reiterare doglianze già attentamente valutate e respinte dai giudici di merito.
È possibile ottenere la non punibilità per “particolare tenuità del fatto” in caso di guida in stato di ebbrezza con incidente?
No, in questo caso specifico non è stato possibile. La Corte ha confermato che tale beneficio può essere validamente escluso quando il disvalore oggettivo della condotta è rilevante, come nel caso di un elevato tasso alcolemico, di una guida pericolosa e della causazione di danni a cose e persone.
Il giudice deve sempre motivare la scelta di applicare la pena minima prevista dalla legge?
No. L’ordinanza chiarisce che, qualora la pena irrogata sia pari al minimo edittale stabilito dalla norma, non sussiste alcun obbligo per il giudice di motivare specificamente la propria scelta sanzionatoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2843 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2843 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, cod strada.
· Rilevata che la difesa dell’imputata ha articolato un motivo unico di ricorso, nel quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e con riferimento alla entità della pena e della sanzione amministrativa irrogate.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e reiterativi di ragioni di doglianza già attentamente vagliati dai giudici di merito.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (si veda quanto argomentato a pag. 3 della sentenza, dove sono stati evidenziati gli aspetti concernenti l’elevato tasso alcolemico risultante dagli accertamenti compiuti, la pericolosità della condotta di guida serbata dalla imputata e la gravità dei danni cagionati dalla stessa a cose e persone).
Ritenuto che i rilievi riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria sono anch’essi manifestamente infondati: quanto alla revoca della patente di guida, è sufficiente rilevare come detta sanzione sia obbligatoria nel caso in cui si accerti che il conducente di un veicolo abbia provocato un incidente stradale, guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, come verificatosi nel caso in esame.
In ordine ai criteri di commisurazione della pena, deve rimarcarsi come la stessa sia stata determinata nel minimo edittale quanto alla pena detentiva e al di sotto del minimo edittale quanto alla pena pecuniaria: il primo giudice, infatti, ha irrogato la pena di anni 1 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda; per effetto del raddoppio previsto dall’art. 186, comma 2-bis. cod. strada, il minimo edittale corrisponde ad anni 1 di arresto ed euro 3000 di ammenda.
La doglianza difensiva in tema di trattamento sanzionatorio è del tutto generica: la difesa si è limitata ad affermare nel ricorso che il giudice avrebbe eluso le deduzioni contenute nell’atto di appello, senza indicarne le ragioni.
E’ d’uopo rammentare che, ove la pena irrogata sia pari al minimo edittale, non vi è alcun obbligo per il giudice di motivare la scelta sanzionatoria.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente