Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 13/11/2023 della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, con la qu riforma di quella del Tribunale di Fermo di condanna del predetto per il reato di cui all comma 2, lett. c) e 2-bis, codice strada (tasso alcolemico pari a 2,10 g/I, in Montappone 17/3/2018), quel giudice ha ridetermiNOME la pena e confermato nel resto;
ritenuto che il ricorrente ha dedotto due motivi (quanto alla verifica della cust campione ematico esamiNOME e al diniego delle generiche), con i quali ha prospettato deduz reiterative di quelle oggetto dei motivi di gravame, senza previo, effettivo confronto con l della decisione censurata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in ogni caso, i giudici del gravame hanno dato congrua risposta alle doglianze veic con il gravame, quanto alla rilevanza della procedura . di acquisizione della Prova, anche alla luce della scelta del rito abbreviato (sez. 4, n. 2635 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, in cui si è richiamato il principio per il quale le modalità di custodia delle cose sequestrate, descritte 259 e 260 cod. proc. pen., costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall’altro lato, non sono ast contestabili, salvo il caso in cui vengano specificamente dedotti inconvenienti sostanziali ad ipotesi concrete di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti; cosicché inosservanza delle disposizioni sopra indicate non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità, incidere unicamente sul diverso profilo della valutazione della genuinità della prova, sec regole generali dettate dall’art. 192 cod. proc. pen.; sez. 6, n. 25383 del 27/5/2010, COGNOME, Rv. 247825; n. 49114 del 6/10/2022, Muoio, Rv. 284077-01), la doglianza essendo stata correttamente e risolutivamente considerata anche del tutto generica e, quindi, come tal inammissibile siccome fondata su una mera ipotesi non sostenuta da alcun elemento fattuale;
che, con riferimento al diniego delle generiche, poi, consta congrua motivazione che disvela alcun vizio, avendo i giudici valorizzato elementi riconducibili ai parametri di l 133, cod. pen.), quali i precedenti penali specifici dell’imputato;
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esone quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024