Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19313 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESSANONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza de Corte di Appello di Trento- Sez. Bolzano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata sentenza pronunciata dal Tribunale di Bolzano in ordine al reato di cui all’art. 186, comma lett. c, 2 bis e sexies D.Igs. 285/92 e succ. mod.
L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione reg dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato, posto che il fatto era av all’interno di una proprietà privata e non vi era prova che l’imputato provenisse dalla s pubblica. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria con la quale ha insistito sui motivi pr ed ha altresì richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Il ricorso è manifestamente infondato. Va innanzi tutto ricordato che si verte in ipote “doppia conforme”, ove l’obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso motivazionale coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze. E va altresì rimarcato il principio secondo cui condanna può essere pronunciata solo se l’imputato risulti colpevole “oltre ogni ragionevo dubbio”, non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere d una ricostruzione alternativa del fatto emersa in sede di merito su segnalazione della difesa tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte giudice, il quale abbia individuato gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva acco a base della condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante da prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un’ipotesi del tu congetturale, seppure plausibile (Sez.1, n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204).
I giudici di merito hanno reso ampia ed esaustiva motivazione, giungendo ad affermare che il ricorrente provenisse dalla strada pubblica prima di accedere con il suo fuori st all’interno di una proprietà privata, percorrendo un sentiero da cui era precipitato in un sottostante. Innanzi tutto, il ricorrente non ha confutato, incorrendo nel vizio di aspe dell’impugnazione, l’argomentazione per cui non vi era prova che la strada, per quanto privat non fosse destinata ad uso pubblico, con conseguente pericolo per la circolazione. Inoltre giudici di merito argomentano in modo esaustivo e convincente circa il fatto che l’imput provenisse dalla strada pubblica, in quanto non era proprietario del maso; non aveva rapport con i proprietari; non parcheggiava l’auto in zona adiacente, sì da poter essere plausibilme partito dal sentiero privato. Né vi erano prove concludenti circa la possibilità che l’impu fosse trovato in stato di ebbrezza all’interno del maso senza percorrere la strada pubblica, at che non avrebbe potuto procurarsi bevande alcoliche se non al di fuori della predetta proprie privata. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, come tale immune dalle censur proposte con l’odierno ricorso, che propongono una rilettura alternativa del fatto e RAGIONE_SOCIALE f prova, non consentita in sede di legittimità.
E’ altresì manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione, poiché la dat commissione del reato è il 5 settembre 2019 ed il termine di prescrizione non è, all’evidenz ancora decorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024