Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5364 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5364 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a AVELLINO il 13/01/1997
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino del 17 novembre 2022 , con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 4000 di ammenda, con sospensione della patente di guida, in ordine al reato di cui all’ art. 186, comma 2, lett. b, 2 sexies, cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza un veicolo (esiti accertamenti pari a 1,26 g/I e 1,19 g/I), con l’aggravante di aver provocato un incidente autonomo in orario notturno; condotta tenuta in Sirignano, il 13 settembre 2019.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di ricorso: 1) violazione di legge in ordine all’omesso avviso in forma scritta all’indagato della possibilità di farsi assistere da un difensore durante le attività di indagine sull’assunzione delle sostanze stupefacenti oppure alcoliche (art. 114 disp. att. cod.proc.pen.); 2) viola zione dell’art. 186 cod.strada, comma 2 lett. b), d.P.R. n. 495 del 2002, art. 379, comma 8, artt. 192 e 533 cod.proc.pen. e 27 Cost.
I motivi non superano il vaglio di ammissibilità.
La sentenza, invero, offre adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive e risulta immune dai vizi prospettati dal ricorrente. Le articolate doglianze si limitano, in realtà, a riprodurre le medesime censure già devolute in appello, puntualmente esaminate e disattese con motivazione congrua nella sentenza impugnata. L’indicazione a verbale riguardante la somministrazione dell’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, è idonea a dimostrare che detto avviso sia stato effettivamente dato. Il dubbio prospettato dalla difesa non ha ragione di essere al cospetto della prova rappresentata dallo stesso verbale di accertamento, che reca la non equivoca indicazione di cui si tratta. Deve a tale scopo rilevarsi come, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia stata fatta menzione in atti di polizia giudiziaria atteso il valore fidefacente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381).
Anche il secondo motivo, relativo alla inutilizzabilità delle risultanze del cd. etilometro è manifestamente infondato. cfr. ex nnultis, Sez. 4 n. 3201 del 12-122019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28-1-2020, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9-12-2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell’11-2-2021, COGNOME, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 Sez. 4 n. 33371 del 8-6-2023, Kanaychev e Sez. 4 n. del 23-1-2024, COGNOME, non mass.,) hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l’etilometro,
l’omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l’autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113-2015.
Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilonnetro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6-6-2019, COGNOME, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12-12-2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto.
Peraltro, come evidenziato dai giudici di merito lo stato di alterazione del COGNOME risultava comunque corroborato dalla presenza di specifici sintomi dello stato di ebbrezza, quali l’alito vinoso e lo stato di agitazione non essendovi dunque dubbi in punto di responsabilità.
Le considerazioni del ricorrente non intaccano il ragionamento e si risolvono in mere congetture.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.