Guida in Stato di Ebbrezza: la Cassazione nega la tenuità del fatto
L’ordinanza n. 6623 del 2024 della Corte di Cassazione affronta un caso di guida in stato di ebbrezza, chiarendo i limiti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha stabilito che un tasso alcolemico notevolmente superiore alla soglia di legge, unito a circostanze come l’orario notturno e il contesto festivo, rende l’illecito non meritevole del beneficio, confermando la condanna dell’imputato.
I fatti del caso: guida notturna ad alto tasso alcolemico
Il caso ha origine da un controllo stradale avvenuto alle 4:10 del mattino di una domenica di Pasqua. L’automobilista veniva sottoposto all’alcoltest, che rivelava un tasso alcolemico di 2,02 g/l alla prima prova e 2,07 g/l alla seconda. Tali valori superano abbondantemente la soglia di 1,5 g/l, che configura la più grave delle ipotesi di reato previste dall’art. 186 del Codice della Strada.
L’imputato veniva condannato sia in primo grado dal GUP del Tribunale, sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. La difesa, tuttavia, decideva di ricorrere in Cassazione, sostenendo che la condotta dovesse essere considerata di particolare tenuità e, quindi, non punibile.
Il ricorso e la particolare tenuità del fatto nella guida in stato di ebbrezza
Il ricorso presentato alla Corte di Cassazione si basava essenzialmente su un unico motivo: la richiesta di applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il comportamento dell’imputato, pur illecito, non avrebbe avuto un grado di offensività tale da meritare una sanzione penale.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. La doglianza, infatti, è stata qualificata come una ‘mera riproposizione’ del motivo di gravame già presentato e rigettato dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione chiara e coerente, spiegando perché il fatto non potesse essere considerato di lieve entità.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ha evidenziato gli elementi specifici che escludono la particolare tenuità del fatto in questo caso di guida in stato di ebbrezza. La necessità di punizione è stata correlata a tre fattori principali:
1.  Il periodo festivo: Il fatto si è verificato durante la domenica di Pasqua, un giorno in cui si presume un maggior traffico e una maggiore necessità di prudenza.
2.  L’orario notturno: Guidare alle 4:10 del mattino implica condizioni di visibilità ridotta e un potenziale maggior rischio.
3.  L’apprezzabile scostamento dal limite di soglia: Il tasso alcolemico, quasi il 40% superiore al limite massimo previsto dalla legge (1,5 g/l), è stato considerato un indicatore di elevata pericolosità della condotta.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, dimostrano un’offensività del comportamento che va oltre la soglia della ‘particolare tenuità’, rendendo la sanzione penale una risposta adeguata e necessaria.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione della particolare tenuità del fatto non può basarsi solo sul dato formale del superamento della soglia di legge, ma deve tenere conto di tutte le circostanze concrete della condotta. In casi di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico significativamente elevato e in contesti di potenziale pericolo (come orari notturni o giorni festivi), è molto difficile che possa trovare applicazione il beneficio della non punibilità. La decisione comporta la condanna definitiva del ricorrente, il quale dovrà pagare le spese processuali e una multa di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
 
Quando un ricorso in Cassazione per guida in stato di ebbrezza può essere dichiarato inammissibile?
Quando costituisce una mera riproposizione di motivi già esaminati e respinti dal giudice d’appello con una motivazione congrua e coerente con i principi di diritto.
Perché la Corte non ha concesso la non punibilità per particolare tenuità del fatto in questo caso?
La Corte ha ritenuto che la particolare tenuità fosse esclusa da diversi fattori: il periodo festivo (domenica di Pasqua), l’orario notturno (4:10 del mattino) e l’apprezzabile scostamento dal limite di soglia, con un tasso alcolemico di 2,02 g/l e 2,07 g/l.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6623 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6623  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso l della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, indicata in epigraf stata confermata quella del GUP del Tribunale di Nuoro di condanna del predetto per il all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, codice strada (in Nuoro, il 21/4/2019);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, atteso che la doglianza costituisce mera di motivo di gravame, esaminato dal giudice d’appello attraverso una motivazione co sono state congruamente esposte le ragioni della ritenuta non particolare tenuità d risulta coerente con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da q legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, COGNOME, Rv. 281922-01), nella specie essendo stato il bisogno di punizione correlato al periodo festivo (domenica all’orario (ore 4:10 della mattina) e all’apprezzabile scostamento dal limite di sogl prima prova e 2,07 g/I alla seconda);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pag spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024